Cerimoniale dei Vescovi

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Capitolo II - Uffici e ministeri nella liturgia episcopale

18. « In ogni comunità che partecipa all'altare » riunita « sotto il ministero sacro del vescovo, viene offerto il simbolo di quella carità e unità del corpo mistico, senza la quale non può esserci salvezza ».23

Per questo è di somma convenienza che, quando il vescovo partecipa a qualche azione liturgica dove il popolo è radunato, presieda egli stesso la celebrazione, dal momento che è insignito della pienezza del sacramento dell'ordine.

E ciò non per accrescere la solennità esterna dei rito, ma per mostrare con più splendida luce il mistero della Chiesa.

È altresì opportuno che il vescovo associ a sé i presbiteri nella celebrazione.

Ma se il vescovo presiede l'eucaristia senza celebrarla, egli stesso guidi la liturgia della parola e concluda la messa con il rito di congedo,24 secondo le norme seguenti ai nn. 176-185.

19. Nell'assemblea che si riunisce per celebrare la liturgia, soprattutto quando presiede il vescovo, ciascuno ha il diritto e il dovere di prendervi parte in modo diverso secondo la diversità dell'ordine e dell'ufficio.

Tutti dunque, ministri o fedeli, svolgendo il proprio ufficio, compiano solo e tutto ciò che è di loro competenza.25

Per questo motivo la Chiesa si manifesta, nei suoi diversi ordini e ministeri, come un corpo le cui singole membra costituiscono un tutt'uno.26

20. I presbiteri

I presbiteri, benché non posseggano il vertice del sacerdozio e nell'esercizio della loro potestà dipendano dal vescovo, tuttavia sono a lui congiunti nella dignità sacerdotale.

Essi, saggi collaboratori dell'ordine episcopale e suoi aiuto e strumento, chiamati al servizio del popolo di Dio, costituiscono col loro vescovo un unico presbiterio, e, sotto la sua autorità, santificano e governano la porzione di gregge del Signore loro affidata.27

21. Dunque si raccomanda vivamente che nelle celebrazioni liturgiche il vescovo abbia alcuni presbiteri che lo assistono.

Anzi, nella celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, i presbiteri concelebrino con lui, così che venga manifestato per mezzo dell'eucaristia il mistero dell'unità della Chiesa ed essi appaiano davanti alla comunità come presbiterio del vescovo.

22. I presbiteri che partecipano alle celebrazioni episcopali compiano solo ciò che spetta ai presbiteri;28 qualora poi non ci siano diaconi, suppliscano ad alcuni ministeri propri dei diaconi, ma senza mai indossare le vesti diaconali.

23. I diaconi

Fra i ministri hanno il primo posto i diaconi, il cui ordine fin dai primi tempi della Chiesa fu tenuto in grande onore.

I diaconi, uomini di buona reputazione e pieni di sapienza, ( Cf. At 6,3 ) con l'aiuto di Dio devono comportarsi in modo da essere riconosciuti come veri discepoli ( Cf. Gv 13,35 ) di colui che è venuto non per essere servito, ma per servire ( Cf. Mt 20,28 ) e fu in mezzo ai suoi discepoli come colui che serve. ( Cf. Lc 22,27 )

24. Sostenuti dal dono dello Spirito Santo, offrono il loro aiuto al vescovo e al suo presbiterio nel ministero della parola, dell'altare e della carità.

Divenuti ministri dell'altare, annunziano il vangelo, servono alla celebrazione del sacrificio e distribuiscono il Corpo e Sangue del Signore.

Dunque i diaconi considerino il vescovo come padre e offrano a lui l'aiuto come allo stesso Signore Gesù Cristo, pontefice eterno, presente in mezzo al suo popolo.

25. È compito del diacono nelle azioni liturgiche: assistere il celebrante; servire all'altare, sia al libro sia al calice; guidare l'assemblea dei fedeli per mezzo di opportune monizioni; annunziare le intenzioni della preghiera universale.

Se poi non è presente alcun altro ministro, egli esercita, secondo la necessità, gli uffici degli altri.33

Nel caso in cui l'altare non sia rivolto verso il popolo, il diacono deve sempre rivolgersi ad esso quando proferisce monizioni.

26. I diaconi, nella celebrazione liturgica presieduta dal vescovo, siano normalmente almeno tre: uno che serve al vangelo e all'altare e due che assistono il vescovo.

Se ve ne sono di più, si distribuiscono fra di loro i servizi34 e almeno uno di loro curi la partecipazione attiva dei fedeli.

27. Gli accoliti

L'accolito, nel servizio dell'altare, ha le proprie funzioni, che deve esercitare di persona anche nel caso in cui siano presenti ministri di ordine superiore.

28. L'accolito infatti viene istituito per aiutare il diacono e servire al sacerdote.

Quindi è suo compito curare il servizio dell'altare, aiutare il diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche, soprattutto nella celebrazione della messa; inoltre è anche suo compito, in quanto ministro straordinario, distribuire la santa comunione a norma del diritto.

Qualora ve ne fosse necessità istruisca coloro che prestano servizio nelle azioni liturgiche, sia portando il libro, la croce, i ceri, il turibolo, sia esercitando altri uffici simili.

Non di meno nelle celebrazioni presiedute dal vescovo è opportuno che servano accoliti istituiti e, qualora siano numerosi, distribuiscano tra di loro i vari ministeri.35

29. Affinché possa adempiere più degnamente ai propri compiti, l'accolito partecipi alla santa eucaristia con pietà di giorno in giorno sempre più ardente, si nutra di essa e di essa acquisti una cognizione più alta.

Inoltre si preoccupi di comprendere il senso profondo e spirituale delle azioni che compie, così che ogni giorno possa offrire tutto se stesso a Dio e venga condotto a prendersi cura con amore sincero del corpo mistico di Cristo che è il popolo di Dio, ma soprattutto dei deboli e degli infermi.

30. I lettori

Il lettore, nella celebrazione liturgica, ha un proprio compito che deve esercitare di persona, anche nel caso in cui siano presenti ministri di ordine superiore.36

31. Il lettore, che fra i ministri inferiori è il primo a comparire dal punto di vista storico, e si trova in tutte le Chiese con un ufficio che è stato conservato sempre, e viene istituito per il compito che gli è proprio di proclamare nell'assemblea liturgica la parola di Dio.

Per questo, nella messa e nelle altre azioni sacre proclama le letture, eccetto il vangelo; nel caso in cui mancasse il salmista, recita il salmo fra le letture; nel caso in cui mancasse il diacono, annunzia le intenzioni della preghiera universale.

Qualora ve ne fosse necessità, curi inoltre di preparare i fedeli che nelle azioni liturgiche possono proclamare la sacra scrittura.

Non di meno nelle celebrazioni presiedute dal vescovo è opportuno che la proclamino lettori istituiti e, nel caso che ci siano più lettori, distribuiscano tra di loro le letture.37

32. Memore della dignità della parola di Dio e dell'importanza del suo ufficio, curi assiduamente le modalità di una corretta dizione e pronunzia, affinché la parola di Dio sia chiaramente percepita dai partecipanti.

Quando poi annunzia agli altri la divina parola, la accolga docilmente anche lui e la mediti con attenzione, così da darne testimonianza con il suo comportamento.

33. Il salmista

Dal momento che i canti che ricorrono fra le letture rivestono grande importanza liturgica e pastorale, è opportuno che nelle celebrazioni presiedute dal vescovo, soprattutto in cattedrale, vi sia il salmista o cantore del salmo, dotato dell'arte del salmeggiare e di attitudine spirituale, il quale canti il salmo in modo responsoriale o diretto, o altro canto biblico, come anche il graduale e l'alleluia, cosicché i fedeli siano opportunamente aiutati nel canto e nella meditazione dei significato dei testi.38

34. Il maestro delle cerimonie

La celebrazione, soprattutto quella presieduta dal vescovo, affinché rifulga per decoro, semplicità e ordine, necessita della presenza di un maestro delle cerimonie, che la prepari e la diriga, cooperando strettamente con il vescovo e con gli altri che hanno il compito di organizzarne le parti, soprattutto sotto l'aspetto pastorale.

Il maestro delle cerimonie deve essere veramente esperto di sacra liturgia, della sua storia e delle sue caratteristiche, delle sue leggi e delle sue regole; ma deve ugualmente avere esperienza di questioni pastorali, così che sappia come debbano essere ordinate le sacre celebrazioni, non solo per favorire la fruttuosa partecipazione del popolo, ma anche per promuovere il decoro di esse.

Si preoccupi che siano osservate le leggi delle sacre celebrazioni, secondo il loro vero spirito, e le legittime tradizioni della Chiesa locale che possano essere di utilità pastorale.

35. Si metta d'accordo a tempo opportuno con i cantori, gli assistenti, i ministranti e i celebranti su ciò che si deve fare e dire; durante la celebrazione invece usi la massima discrezione possibile; non dica nulla di superfluo; non occupi il posto dei diaconi e degli assistenti a fianco del celebrante e infine compia tutto con pietà, pazienza e precisione.

36. Il maestro delle cerimonie indossa il camice o l'abito talare e la cotta.

Nel caso che sia diacono, può indossare, durante la celebrazione, la dalmatica e le altre vesti del proprio ordine.

37. Il sacrestano

Insieme al maestro delle cerimonie, ma in subordine a lui, il sacrestano prepara le celebrazioni del vescovo.

Il sacrestano prepari accuratamente i libri per la proclamazione della parola di Dio e delle orazioni, i paramenti e le altre cose necessarie per la celebrazione.

Curi il suono delle campane per le sacre celebrazioni.

Si preoccupi di osservare il silenzio e la moderazione nella sacrestia e nel secretarium.

Non vengano trascurate le suppellettili conservate dalla tradizione locale, ma siano mantenute in ottime condizioni.

Se poi si deve provvedere alla realizzazione di nuova suppellettile, la si scelga secondo gli indirizzi dell'arte contemporanea, senza ricercare tuttavia la pura novità.

38. Al decoro del luogo della sacra celebrazione contribuisce innanzitutto l'accurata pulizia del pavimento, delle pareti e di tutte le immagini e degli oggetti che vengono utilizzati o che si presentano alla vista.

Si eviti non solo ogni sontuosità, ma anche l'eccessiva povertà degli ornamenti; siano poi osservate le regole di una nobile semplicità ed eleganza e di un'arte ragguardevole.

Le indicazioni circa ciò che deve essere ammesso e il modo di disporlo rispettino l'indole propria dei popoli e le tradizioni locali, purché servano « con la dovuta riverenza e il dovuto onore alle esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti ».39

Il decoro della chiesa sia tale da apparire segno di amore e dì riverenza verso Dio; inoltre susciti nel popolo di Dio il senso proprio della festa e la letizia del cuore e la pietà.

39. Il coro e i musicisti

Tutti coloro che, in modo particolare, hanno parte al canto e alla musica sacra, il maestro di coro, i cantori, l'organista e gli altri, osservino con attenzione le norme prescritte nei libri liturgici e negli altri documenti emanati dalla sede apostolica circa i loro Uffici.40

40. I musicisti abbiano presenti soprattutto le norme riguardanti la partecipazione del popolo nel canto.

Inoltre bisogna prestare attenzione che il canto manifesti l'indole universale delle celebrazioni presiedute dal vescovo; per questo i fedeli siano in grado di proclamare o cantare assieme le parti dell'ordinario della messa che a loro spettano, non solo nella lingua del popolo, ma anche in lingua latina.

41. Dal mercoledì delle ceneri, fino al canto del Gloria a Dio nella veglia pasquale, e nelle celebrazioni dei defunti, il suono dell'organo e degli altri strumenti sia riservato soltanto a sostenere il canto.41

Tuttavia fanno eccezione la domenica Laetare ( IV di quaresima ), le solennità e le feste.

Dal termine del canto del Gloria a Dio della messa in Cena Domini fino al canto del medesimo inno nella veglia pasquale si usino l'organo e gli altri strumenti musicali solo per sostenere il canto.

In tempo di avvento poi, gli strumenti musicali siano adoperati con quella moderazione che conviene all'indole di gioiosa attesa propria di questo tempo, senza che venga tuttavia anticipata la piena letizia del natale del Signore.

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23 Conc. Vat. II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 26
24 Cf. S. Congregazione dei riti, Istruzione sulla semplificazione dei riti e delle insegne pontificali, Pontificales ritus, 21 giugno 1968, n. 24: A.A.S. 60 (1968), p. 410
25 Cf. Conc. Vat. II, Costituzione sulla sacra liturgia, Sacrosanctun Concilium, n. 28
26 Cf. ibidem, n. 26
27 Cf. Conc. Vat. II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 28
28 Cf. Conc. Vat. II, Costituzione sulla sacra liturgia, Sacrosanctun Concilium, n. 28
33 Cf. Messale Romano, Principi e norme, n. 71, n. 127
34 Cf. ibidem, n. 71
35 Cf Paolo VI, Lettera Apostolica Ministeria quaedam, n. VI, 15 agosto 1972
36 Messale Romano, Principi e norme, n. 66
37 Cf Paolo VI, Lettera Apostolica Ministeria quaedam, n. V, 15 agosto 1972;
Messale Romano, Ordinamento delle letture della messa, Introduzione, nn. 51-55;
Liturgia delle ore, Principi e norme, n. 259
38 Cf. Messale Romano, Ordinamento delle letture della messa, Introduzione, nn. 19-20, n. 56
39 Conc. Vat. II, Costituzione sulla sacra liturgia, Sacrosanctun Concilium, n. 123
40 Cf. Messale Romano, Principi e norme, soprattutto i n. 12, n. 19, n. 22, n. 63, n. 64, n. 272, n. 274, n. 275, n. 313, n. 324;
Ordo Cantus Missae, Praenotanda;
Liturgia delle ore, Principi e norme nn. 268-284;
Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, Introduzione generale, n.33;
Rito della Comunione fuori della messa e Culto Eucaristico, n. 12, n. 104;
Rito della Penitenza n. 24, n. 36;
Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi, n. 38, d;
Rito delle esequie, n. 12;
Cf. S. Congregazione dei riti, Istruzione Musicam Sacram, 5 marzo 1967;
S. Congregazione per i vescovi, Direttorio sul ministero pastorale dei vescovi, 1973, n. 90, d
41 Cf. S. Congregazione dei riti, Istruzione Musicam Sacram, n. 66, 5 marzo 1967