Presbyterorum ordinis

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Rapporti dei presbiteri con gli altri

7 Il vescovo e i presbiteri

Tutti i presbiteri, in unione con i vescovi, partecipano del medesimo e unico sacerdozio e ministero di Cristo, in modo tale che la stessa unità di consacrazione e di missione esige la comunione gerarchica dei presbiteri con l'ordine dei vescovi32 manifestata ottimamente nel caso della concelebrazione liturgica, questa unione con i vescovi è affermata esplicitamente nella celebrazione eucaristica.33

I vescovi pertanto, grazie al dono dello Spirito Santo che è concesso ai presbiteri nella sacra ordinazione, hanno in essi dei necessari collaboratori e consiglieri nel ministero e nella funzione di istruire, santificare e governare il popolo di Dio.34

Il che è vigorosamente affermato fin dai primi tempi della Chiesa nei documenti liturgici, là dove essi implorano solennemente da Dio per colui che viene ordinato sacerdote l'infusione dello « spirito della grazia e del consiglio, affinché aiuti e governi il popolo con cuore puro »35 proprio come lo spirito di Mosè nel deserto fu trasmesso a settanta uomini prudenti ( Nm 11,16-25 ) « con l'aiuto dei quali egli poté governare agevolmente la moltitudine innumerevole del popolo ».37

Per questa comune partecipazione nel medesimo sacerdozio e ministero, i vescovi considerino dunque i presbiteri come fratelli e amici38 e stia loro a cuore, in tutto ciò che possono, il loro benessere materiale e soprattutto spirituale.

È ai vescovi, infatti, che incombe in primo luogo la grave responsabilità della santità dei loro sacerdoti:39 essi devono pertanto prendersi cura con la massima serietà della formazione permanente del proprio presbiterio.40

Siano pronti ad ascoltarne il parere, anzi, siano loro stessi a consultarlo e a esaminare assieme i problemi riguardanti le necessità del lavoro pastorale e il bene della diocesi.

E perché ciò sia possibile nella pratica, è bene che esista - nel modo più confacente alle circostanze e ai bisogni di oggi41 nella forma e secondo norme giuridiche da stabilire - una commissione o senato42 di sacerdoti in rappresentanza del presbiterio, il quale con i suoi consigli possa aiutare efficacemente il vescovo nel governo della diocesi.

I presbiteri, dal canto loro, avendo presente la pienezza del sacramento dell'ordine di cui godono i vescovi, venerino in essi l'autorità di Cristo supremo pastore.

Siano dunque uniti al loro vescovo con sincera carità e obbedienza.43

Questa obbedienza sacerdotale, pervasa dallo spirito di collaborazione, si fonda sulla stessa partecipazione del ministero episcopale, conferita ai presbiteri attraverso il sacramento dell'ordine e la missione canonica.44

L'unione tra i presbiteri e i vescovi è particolarmente necessaria ai nostri giorni, dato che oggi, per diversi motivi, le imprese apostoliche debbono non solo rivestire forme molteplici, ma anche trascendere i limiti di una parrocchia o di una diocesi.

Nessun presbitero è quindi in condizione di realizzare a fondo la propria missione se agisce da solo e per proprio conto, senza unire le proprie forze a quelle degli altri presbiteri, sotto la guida di coloro che governano la Chiesa.

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32 Lumen gentium 28
33 La cosiddetta Constitutio Ecclesiastica Apostolorum, XVIII: i Presbiteri sono symmystai e synepimachoi dei Vescovi: ed. Th. Schermann, Die allgemeine Kirchenordnung I, Paderborn 1914, p. 26;
A. Harnack, Die Quellen der sog. apostolischen Kirchenordnung, T. u. U., II, 5, p. 13, n. 18 e 19): Pseudo Girolamo, De Septem Ordinibus Ecclesiae: « ... in benedictione cum episcopis consortes mysteriorum sunt »: ed. A.W. Kalff. Wurzburg 1937, p. 45;
S. Isidoro di Siviglia, De Ecclesiaticis Officiis, c. VII: « Praesunt enim Ecclesiae Christi, et in confectione divini Corporis et Sanguinis consortes cum episcopis sunt. similiter et in doctrina populorum, et in officio praedicandi »: PL 83, 787
34 Didascalia Ii, 28, 4: ed. F.X. Funl, p. 108: Constitutiones Apostolorum II, 28, 4; II, 34, 3; ibid., pp. 109 e 117
35 Const. Apost. VII, 16, 4: ed F:X: Funk I, p. 523;
Epitome Const. Apost. VI: ibid. II, p. 80, 3-4;
Testamentum Domini: « ... da spiritum gratiae, consilii et magnanimitatis, spiritumpresbyteratus ... ad coadjuvandum et gubernandum populum tuum in opere, in metu, in corde puro »: trad. I. E. Rahmani, Mogumtiae 1899, p. 69;
Lo stesso in Trad. Apost.: ed. B. Botte, La Tradition Apostolique de Saint Hippolyte, Munster i. W 1963, p. 20
37 Pontificale romanum, De Ordinatione Presbyterorum, Praefatio; le stesse parole nel Sacramentario Leoniano, Sacramentario Gelasiano e analoghi: cfr. Tra. Apost.: « ... respice super servum tuum istum et impartire spiritum gratiae et consilii praesbiteris ut adiuvet et gubernet plebem tuam in corde mundo, sicuti respexisti super populum electionis tuae et praecepisti Moysi ut elegeret praesbyteros quos replesti de spiritu tuo quod tu donasti famulo tuo »: antica versione latina Veronese, ed B. Botte, La Tradition Apostolique de S. Hippolyte. Essai de reconstruction, Munster i. W. 1963, p. 20;
Const. Apost. VII, 16, 4: ed. F.X. Funk I, p. 522, 16-17;
Epit. Const. Apost. VI: ed. F.X. Funk, II, p. 80, 5-7;
Testamentum Domini: trad. I. È. Rahmani, Moguntiae 1889, p. 69, Euchologiom Serapionis XXVII: ed. F:X: Funk, Didascalia et Constitutiones II, p. 190, lin. 1-7;
Rito dell'Ordinazione nel rito Maronita: trad. H. Denzinger, Ritus Orientalium II, Wurzburg, In 1 Tm 3,8: ed. Swete, II, pp. 119-121;
Teodoreto, Quaestiones in Numeros XVIII: PG 80, 369 C - 372 B
38 Lumen gentium 28
39 Giovanni XXIII, Enc. Sacerdotii Nostri primordia, 1 agosto 1959;
S. Pio X, Esort. al Clero, Haerent animo, 4 agosto 1908
40 Christi Dominus 15-16
41 Nel diritto già stabilito esiste il Capitolo cattedralizio, che è « il senato e il consiglio » del Vescovo ( CIC, c. 391 ); dove esso non c'è, subentra il Consiglio dei Consultori diocesani (cfr. CIC, cc. 423-428). È auspicabile tuttavia che queste istituzioni siano riformate, per provvedere meglio alle circostanze e necessità di oggi. Com'è evidente, questo Consiglio di Presbiteri di cui si è parlato non va confuso con il Consiglio Pastorale di cui si parla nel Christus Dominus 28;
Di quest'ultimo consiglio, infatti, fanno parte anche dei laici, e ad esso spetta solo lo studio delle questioni concernenti le opere pastorali. Circa i Presbiteri come consiglieri dei Vescovi si può vedere: Didascalia, II, 28, 4: ed. F.X. Funk I, p. 108;
It. Const. Apost. II, 28, 4: ed. F.X. Funk I, p. 109;
S. Ignazio M., Magn. 6, 1: ed. F.X. Funk, p. 194;
Trall. 3, 1: ed. F.X. Funk, p. 204;
Origene, Contra Celsum, 3, 30: i Presbiteri sono consiglieri, cioè boùleytai: PG 11, 957 D -960 A
42 S. Ignazio M., Magn. 6, 1: « Hortor, ut in concordia Dei omnia peragere studeatis, episcopo praesidente loco Dei et presbyteris loco senatus apostolici, et diaconis mihi suavissimis concreditum habentibus mini sterium Iesu Christi, qui ante saecula apud Patrem erat et in fine apparuit »: ed. F.X. Funk, p. 195;
S. Ignazio M., Trall. 3, 1: « Cincti similiter revereantur diaconos ut Iesum Christum, sicut et episcopum, qui est typus Patris, presbyteros autem ut senatum Dei et concilium apostolorum. Sine his ecclesia non vocatur »: ibid., p. 204;
S. Girolamo, In Isaiam, II, 3: PL 24, 61 D: « Et nos habemus in Ecclesia senatum nostrum, coetum presbyterorum »
43 Paolo VI, Alloc. ai Parroci e Quaresimalisti di Roma, nella Cappella Sistina, 1 marzo 1965
44 Const. Apost. VIII, 47, 39: « Presbyteri ... absque sententia episcopi nihil peragant; ipse enim est, cui commissus est populus Domini et a quo de animabus eorum ratio poscetur »: ed. F.X. Funk, p. 577