La « Santa regola »

Indice

Capitolo LXI - L'accoglienza di monaci pellegrini

1 Se un monaco pellegrino, proveniente da paesi lontani, giunge in monastero e desidera fermarvisi come ospite, lo si accolga per quanto tempo vuole

2 purché sia contento del tenore di vita che vi trova, senza turbare la comunità con le sue pretese,

3 ma si accontenti semplicemente di quel che c'è.

4 Qualora con motivi validi e con umile carità riprenda o suggerisca qualcosa, l'abate rifletta prudentemente se Dio non glielo abbia eventualmente mandato proprio per questo.

5 Se in seguito manifesta il desiderio di far parte definitivamente della comunità, tale volontà non sia respinta, soprattutto se, durante il tempo in cui è stato ospite, si è potuta conoscere bene la sua vita.

6 Se invece durante il tempo della sua presenza in monastero egli si è mostrato esigente o vizioso, non solo non sia ricevuto in seno alla comunità,

7 ma gli si dica garbatamente di andarsene, affinché con la sua miseria non contamini anche gli altri fratelli.

8 Se al contrario non è tale da essere cacciato, non solo lo si riceva se ne fa domanda,

9 ma si insista che si fermi, affinché gli altri siano edificati dal suo buon esempio,

10 poiché in ogni luogo si serve un solo Signore e si milita sotto un unico Re.

11 In questo caso l'abate, se lo ritiene degno, può fargli occupare un posto più elevato;

12 lo stesso faccia anche per i sacerdoti e i chierici, di cui si è parlato sopra.

13 L'abate si guardi dall'accogliere definitivamente un monaco di altro monastero conosciuto, senza il consenso del suo abate e senza lettere commendatizie,

14 poiché è scritto: « Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te » ( Mt 7,12 ).

Indice