La « Santa regola »

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Capitolo LXII - I sacerdoti del monastero

1 Se l'abate desidera far ordinare un sacerdote o un diacono per il monastero, scelga tra i suoi chi ne sia degno.

2 Il monaco, che ha ricevuto gli ordini sacri, si guardi dalla vanagloria e dalla superbia.

3 Non osi far nulla senza il permesso dell'abate, sapendo di dover sottostare con più rigore alle norme della Regola.

4 Il sacerdozio non deve offrirgli il pretesto per dimenticare l'obbedienza alla Regola: piuttosto progredisca sempre più nella ricerca di Dio.

5 Conservi sempre il posto che gli spetta per il suo ingresso in monastero,

6 salvo nel servizio all'altare e nel caso che la scelta della comunità e la volontà dell'abate gli facciano occupare un posto più elevato per la sua condotta esemplare.

7 Sappia però che valgono anche per lui le norme stabilite per i decani e i priori.

8 Se osa comportarsi diversamente sia giudicato non più come sacerdote ma come ribelle.

9 Se nonostante le numerose ammonizioni non si corregge, sia chiamato come testimone anche il vescovo.

10 Fallito anche questo tentativo, e diventando pubbliche le sue colpe, sia espulso dal monastero.

11 A questa decisione estrema si arrivi però soltanto se egli ostinatamente rifiuta di sottomettersi e di obbedire alla Regola.

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