Summa Teologica - I-II

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Articolo 2 - Se siano bene indicati gli atti della legge

Non sembra giusto dire che gli atti della legge sono: « comandare, proibire, permettere e punire ».

Infatti:

1. Come dice il Digesto [ 1,3,1 ], « ogni legge è un precetto generale ».

Ma precettare e comandare sono la stessa cosa.

Quindi gli altri tre atti sono superflui.

2. Già si è detto [ a. prec. ] che l'effetto della legge è indurre i sudditi al bene.

Ma il consiglio, al di sopra del precetto, mira a un bene migliore.

Quindi alla legge spetta più consigliare che comandare.

3. Un uomo è spinto al bene sia dalla punizione che dal premio.

Se quindi è compito della legge punire, deve esserlo anche premiare.

4. Il legislatore, come si è visto [ a. prec. ], mira a rendere buoni gli uomini.

Ma chi obbedisce alle leggi solo per paura della punizione non è buono: come infatti scrive S. Agostino [ Contra duas Epist. pelagian. 2,9 ], « anche se per il timore servile, che è la paura della pena, uno può fare del bene, tuttavia non lo fa bene ».

Quindi non sembra che sia compito della legge punire.

In contrario:

S. Isidoro [ Etym. 5,19 ] afferma: « La legge o permette qualcosa, p. es.: L'uomo valoroso chieda la ricompensa.

O la proibisce, p. es.: A nessuno è permesso chiedere di sposare vergini consacrate.

O la punisce, p. es.: Chi uccide sia messo a morte ».

Dimostrazione:

Come la proposizione è un dettame della ragione sotto forma di enunciato, così la legge è un dettame della ragione sotto forma di precetto.

Ora, è proprio della ragione dedurre una cosa da un'altra.

Come quindi nelle scienze dimostrative la ragione porta ad accettare delle conclusioni mediante certi princìpi, così pure porta ad assecondare il precetto della legge mediante qualcos'altro.

Ora, i precetti della legge riguardano gli atti umani, di cui la legge è una guida, come si è già detto [ q. 90, aa. 1,2; q. 91, a. 4 ].

Ma ci sono tre categorie di atti umani.

Alcuni, cioè gli atti virtuosi, sono specificamente buoni, come si è visto in precedenza [ q. 18, a. 8 ]: e ad essi corrisponde nella legge l'atto con cui essa ordina o comanda; infatti, secondo Aristotele [ Ethic. 5,1 ], « la legge comanda tutti gli atti delle virtù ».

Altri invece, cioè gli atti peccaminosi, sono specificamente cattivi: e la legge li proibisce.

Altri, finalmente, sono indifferenti nella loro specie: e la legge li permette.

E si possono considerare indifferenti anche quelli che non sono né troppo buoni né troppo cattivi.

- L'elemento poi su cui la legge fa forza perché le si obbedisca è il timore della pena: e in rapporto a questo aspetto si dice che la legge punisce.

Analisi delle obiezioni:

1. Come il cessare di compiere il male è in qualche modo un bene, così anche il proibire è in qualche modo un precettare.

E da questo punto di vista, prendendo il termine precetto in senso lato, ogni legge può dirsi un precetto.

2. Consigliare non è un compito proprio della legge, ma può appartenere anche a una persona privata, che non ha il compito di stabilire una legge.

Per cui anche l'Apostolo [ 1 Cor 7,12 ] nel dare un consiglio scriveva: « Lo dico io, non il Signore ».

E così il consigliare non è posto tra i compiti della legge.

3. Anche premiare può appartenere a chiunque, mentre punire spetta solo al tutore della legge, che con la sua autorità infligge la pena.

Perciò solo la punizione, e non il premio, è elencata tra gli effetti della legge.

4. Per il fatto che uno comincia ad abituarsi, per paura del castigo, a evitare il male e a compiere il bene, è portato presto o tardi ad agire così con piacere e di propria volontà.

E in questo modo la legge, anche punendo, coopera a rendere buoni i sudditi.

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