Supplemento alla III parte

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Articolo 2 - Se un diacono, o qualsiasi altro non sacerdote, possa concedere indulgenze

Pare che un diacono, o qualsiasi altro non sacerdote, non possa concedere indulgenze.

Infatti:

1. Il perdono dei peccati è frutto del potere delle chiavi.

Ma tale potere è proprio del sacerdote.

Quindi egli solo può concedere indulgenze.

2. Si ottiene una maggiore remissione di pena con le indulgenze che con il sacramento della penitenza.

Ora, questo lo amministra soltanto il sacerdote.

Quindi anche le indulgenze.

In contrario:

L'amministrazione del tesoro della Chiesa è affidata a chi ne detiene il governo.

Ora, questo viene talvolta affidato ad alcuni che non sono sacerdoti.

I quali per conseguenza possono concedere indulgenze: queste infatti traggono la loro efficacia dal tesoro della Chiesa.

Dimostrazione:

La facoltà di concedere indulgenze dipende dal potere di giurisdizione, come si è detto sopra [ q. 25, a. 2, ad 1 ].

Ora, i diaconi e gli altri non sacerdoti possono avere la giurisdizione, sia ordinaria, come coloro che vengono assunti a un dato ufficio, sia delegata, come ad es. i legati pontifici: perciò anche chi non è sacerdote può concedere indulgenze; benché non possa assolvere nel foro sacramentale, che è proprio del potere di ordine.

Sono così risolte anche le obiezioni.

Infatti concedere indulgenze appartiene al potere non di ordine, ma di giurisdizione.

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