Relazione generale 1966-1972

11.00 Attuazione delle rimanenti disposizioni dell'Assemblea del 1966

11.01 Durata dei voti temporanei

In osservanza di quanto è stato disposto dalla precedente Assemblea ordinaria i voti temporanei sono stati ridotti a sei anni complessivi: tre anni per i voti annuali, più i voti triennali.

Parimenti, si sono prolungati i voti temporanei prima della professione perpetua stabilita per l'età minima di 27 anni compiuti.

L'esperienza del sessennio comproverebbe la validità delle precedenti disposizioni assembleari.

Un arco di tempo di un minimo di otto anni e mezzo ( postulantato e noviziato più voti temporanei ) con la professione perpetua almeno ai 27 anni compiuti si sono, per ora, dimostrati più che sufficienti per preparare a una decisione definitiva.

11.02 Durata del postulantato e del noviziato

Sulla durata proposta dall'Assemblea del 1966 non ci sarebbero controindicazioni ricavate dall'esperienza.

Quello che occorrerebbe ribadire è che almeno nel primo anno di noviziato la formazione dovrebbe comprendere anche una certa attività catechistica preferibilmente presso le parrocchie.

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