Regolamento del 1925

Catechisti Effettivi

Art. 1. Gli Ammissibili, per essere iscritti tra i Catechisti Effettivi, devono:

1. aver compiuto almeno il 18° anno di età e frequentato l'Unione con assiduità per due anni almeno in qualità di Ammissibili;

2. aver superato l'esame di abilitazione all'insegnamento della Religione e dimostrato buone disposizioni per l'apostolato Catechistico;

3. conoscere bene il Regolamento e lo spirito dell'Unione e darne prova nell'interrogatorio che sarà fatto dalla Direzione prima di ammetterli alla Consacrazione.;

4. aver dato prova di fervore e di buona volontà nell'attendere alla propria santificazione, nel riparare le offese che si fanno a Dio, e nel lavorare per la salvezza delle anime;

5. farne domanda alla Direzione con l'esplicita promessa di osservare il Regolamento e, ottenutane risposta favorevole, fare la Consacrazione dei Catechisti Effettivi preceduta da Esercizi spirituali diurni o serali.

Art. 2. La formula della "Consacrazione", detta ad alta voce innanzi al SS. Sacramento (possibilmente esposto) e avente la data, la firma del Catechista che l'ha pronunciata e quella del Direttore, è documento che comprova il titolo di Catechista Effettivo dell'Unione. Tale documento si conserva negli archivi della Direzione.

Art. 3. Prima della "Consacrazione" gli Ammissibili devono acquistare una copia rilegata del Regolamento, il distintivo dell'Unione, un Crocifisso, una corona del Rosario e consegnare tali oggetti al Padre Spirituale, per riceverli poi benedetti appena pronunciata la "Consacrazione".

Art. 4. I doveri dei Catechisti Effettivi sono contenuti nei capitoli III, IV, V del Regolamento.

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