Conv. Americana Diritti dell'uomo

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Capitolo IV – Deroghe, interpretazione e applicazione

Articolo 27 – Deroghe

1. In tempo di guerra, in caso di pericolo pubblico o di altra emergenza che minaccia l'indipendenza o la sicurezza di uno Stato Parte, lo Stato in questione può adottare misure in deroga agli obblighi assunti in forza della presente Convenzione nell'estensione e per il periodo di tempo strettamente richiesti dalle esigenze della situazione, a condizione che tali misure non siano incompatibili con ulteriori obblighi che gli derivano dal diritto internazionale e non comportino discriminazioni basate sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o l'origine sociale.

2. La norma precedente non autorizza alcuna sospensione dei diritti fissati dai seguenti articoli:

3 ( diritto al riconoscimento della personalità giuridica );

4 ( diritto alla vita );

5 ( diritto ad un trattamento umano );

6 ( libertà dalla schiavitù e dalla servitù );

9 ( irretroattività della legge penale );

12 ( libertà di coscienza e religione );

17 ( tutela della famiglia );

18 ( diritto al nome );

19 ( diritti del bambino );

20 ( diritto alla nazionalità );

23 ( diritti di partecipazione politica ),

né delle garanzie giudiziarie indispensabili alla tutela di tali diritti.

3. Ogni Stato Parte che si avvale del diritto di deroga deve immediatamente informare gli altri Stati Parte attraverso il Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani di quali disposizioni ha disposto la sospensione, nonché le ragioni che hanno motivato la deroga e la data in cui essa dovrà cessare.

Articolo 28 – Clausola federale

1. Quando uno Stato Parte è costituito come Stato federale, il governo nazionale di tale Stato Parte deve dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione riguardanti le materie sulle quali esercita le sue competenze legislative e giurisdizionali.

2. Con riguardo alle disposizioni sulle quali hanno competenza le unità costitutive dello Stato federale, il governo nazionale deve adottare misure adeguate, nel rispetto della Costituzione e delle leggi, al fine di consentire alle autorità competenti delle entità federate di adottare provvedimenti appropriati per dare attuazione alla presente Convenzione.

3. Quando due o più Stati Parte concordano nel formare una federazione o altro tipo di associazione, essi devono preoccuparsi di garantire che la federazione o la diversa entità così costituita contenga le disposizioni necessarie per continuare a garantire nel nuovo Stato l'efficacia delle norme della presente Convenzione.

Articolo 29 – Norme interpretative

Nessuna disposizione di questa Convenzione deve essere interpretata in modo da:

a) permettere ad uno Stato Parte, ad un gruppo, o ad una persona di sopprimere il godimento o l'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da questa Convenzione o di limitarli in forma più estesa di quanto essa stessa preveda;

b) limitare il godimento e l'esercizio di uno dei diritti o libertà riconosciuti in forza delle leggi di uno Stato Parte o di un'altra Convenzione di cui tale Stato sia parte;

c) escludere altri diritti o garanzie inerenti alla persona umana o derivanti dalla democrazia rappresentativa come forma di governo;

d) escludere o limitare gli effetti giuridici che possano produrre la Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo e altri atti internazionali della stessa natura.

Articolo 30 – Scopo delle limitazioni

Le limitazioni che, ai sensi della presente Convenzione, possono essere poste al godimento o all'esercizio dei diritti o delle libertà riconosciute dalla Convenzione medesima, non possono essere attuate se non in conformità con leggi adottate per ragioni di interesse generale e nel rispetto delle finalità per le quali le limitazioni stesse sono state previste.

Articolo 31 – Riconoscimento di altri diritti

Altri diritti e libertà riconosciuti in conformità con le procedure stabilite negli articoli 76 e 77 possono essere inseriti nel sistema di protezione della presente Convenzione.

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