Conv. Americana Diritti dell'uomo |
1. La presente Convenzione è aperta alla firma e alla ratifica o adesione di ciascuno Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani.
2. La ratifica o l'adesione alla Convenzione ha luogo con il deposito dei uno strumento di ratifica o adesione presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani.
La Convenzione entra in vigore al deposito dell'undicesimo strumento di ratifica o adesione.
Rispetto ai singoli Stati che ratificano o aderiscono successivamente, la Convenzione entra in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica o adesione.
3. Il Segretario Generale deve informare ogni Stato membro dell'Organizzazione dell'entrata in vigore della Convenzione.
La presente Convenzione può essere oggetto di riserve solo in conformità con le disposizioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969.
1. Ogni Stato Parte direttamente, oppure la Commissione e la Corte per il tramite del Segretario Generale, possono presentare all'Assemblea Generale, proposte di emendamento della Convenzione ed essa adotta le misure che ritiene appropriate.
2. Gli emendamenti entrano in vigore per gli Stati che li ratificano alla data in cui due terzi degli Stati Parte della Convenzione hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.
Rispetto agli altri Stati Parte, gli emendamenti entrano in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica.
1. Secondo l'articolo 31, uno Stato Parte e la Commissione possono presentare proposte di protocolli aggiuntivi alla presente Convenzione alla considerazione degli Stati Parte in sede di Assemblea Generale, allo scopo di includere gradualmente altri diritti e libertà all'interno del sistema di protezione creato dalla presente Convenzione.
1. Gli Stati Parte possono denunciare la presente Convenzione allo scadere del quinto anno dalla data dell'entrata in vigore, con un preavviso di un anno.
Notifica della denuncia deve essere inviata al Segretario generale dell'Organizzazione, che ne informa tutti gli Stati Parte.
2. La denuncia non produce l'effetto di liberare lo Stato in questione dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione rispetto ad atti che costituiscono violazioni delle norme della Convenzione posti in essere prima che la denuncia abbia prodotto effetto.
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