Convenzione dei diritti dei lavoratori migranti |
1. a) Al fine di esaminare l'applicazione della presente Convenzione viene costituito un Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia ( di seguito nominato "il Comitato" );
b) Il comitato é composto, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, di dieci esperti e, dopo l'entrata in vigore della Convenzione da parte del quarantunesimo Stato parte, di quattordici esperti di alta integrità, imparziali e le quali competenze sono riconosciute nell'ambito dei temi della Convenzione.
2. a) I membri del Comitato vengono eletti a scrutinio segreto dagli Stati parte su una lista di candidati designati dagli Stati parte, tenuto conto del principio di una equa ripartizione geografica, per quel che concerne tanto lo Stato di origine che lo Stato di impiego, oltre che la rappresentazione dei principali sistemi giuridici.
Ogni Stato parte può designare un candidato tra i propri cittadini;
b) I membri vengono eletti e siedono a titolo individuale.
3. La prima elezione ha luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e le elezioni seguenti hanno luogo ogni due anni.
Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a sottomettere il nome del loro candidato in un periodo di due mesi.
Il Segretario generale stila una lista alfabetica di tutti i candidati, indicando da quale Stato parte essi sono stati designati, e comunica questa lista agli Stati parte al più tardi un mese prima della data di ogni elezione, con il curriculum vitae degli interessati.
4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parte convocati dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati aventi ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.
5. a) I membri del Comitato hanno un mandato di quattro anni.
Tuttavia, il mandato di cinque dei membri eletti durante la prima elezione termina allo scadere dei due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi 5 membri viene estratto a sorte dal presidente della riunione degli Stati parte;
b) L'elezione dei quattro membri supplementari del Comitato ha luogo conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2,3 e 4 del presente articolo, dopo l'entrata in vigore della Convenzione da parte del quarantunesimo Stato parte.
Il mandato di due dei membri supplementari eletti in questa occasione termina allo scadere di due anni; il nome di questi membri viene estratto a sorte dal presidente della riunione degli Stati parte;
c) I membri del Comitato sono rieleggibili se la loro candidatura viene nuovamente presentata.
6. Se un membro del Comitato muore o rinuncia ad esercitare le sue funzioni o si dichiara per una qualunque causa nell'impossibilità di svolgerle prima della scadenza del suo mandato, lo Stato parte che ha presentato la sua candidatura nomina una altro esperto tra i propri cittadini ( ressortissants ) per la restante parte del mandato.
La nuova nomina viene sottomessa all'approvazione del Comitato.
7. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi necessari per assolvere efficacemente le sue funzioni.
8. I membri del Comitato ricevono emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le modalità che possono essere definite dall'Assemblea Generale
9. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, privilegi ed immunità accordate agli esperti in missione per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per come queste vengono previste nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi ed immunità delle Nazioni Unite.
1. Gli Stati parte si impegnano a sottomettere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con un esame del Comitato un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative ed altre che vengono prese per dare corso alle disposizioni della presente Convenzione:
a) Entro un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione da parte dello Stato interessato;
b) In seguito, ogni cinque anni ed ogni volta che il Comitato ne fa domanda.
2. I rapporti presentati in virtù del presente articolo dovranno anche indicare i fattori e le difficoltà che affliggono, nel caso dovuto, la messa in opera delle disposizioni della Convenzione e fornire informazioni sulle caratteristiche dei movimenti migratori concernenti lo Stato parte interessato.
3. Il Comitato decide su ogni nuova direttiva concernente il contenuto dei rapporti.
4. Gli Stati parte mettono i loro rapporti a vasta disposizione del pubblico nel loro proprio paese.
1. Il Comitato esamina i rapporti presentati da ogni Stato parte e trasmette allo Stato parte interessato i commentari che può ritenere appropriati.
Questo Stato parte può sottomettere al Comitato delle osservazioni su ogni commento fatto dal Comitato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Il Comitato, quando esamina tali rapporti, può domandare informazioni supplementari agli Stati parte.
2. In tempi opportuni prima dell'apertura di ogni sessione ordinaria del Comitato, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro copie dei rapporti presentati dagli Stati parte interessati e informazioni utili per l'analisi di tali rapporti, al fine di permettere all'Ufficio di aiutare il Comitato attraverso le conoscenze specializzate che può fornire per quel che concerne le questioni trattate nella presente Convenzione che entrano nell'ambito delle competenze dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.
Il Comitato terrà conto, nelle sue deliberazioni, di tutti i commentari e documenti che potranno essere forniti dall'Ufficio.
3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite può ugualmente, previa consultazione con il Comitato, trasmettere ad altre istituzioni specializzate oltre che ad organizzazioni intergovernative copie delle parti di tali rapporti che rientrano nei loro ambiti di competenza.
4. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oltre che organizzazioni intergovernative ed altre organizzazioni interessate, a sottomettere per iscritto, all'esame del Comitato, informazioni sulle questioni trattate nella presente Convenzione che rientrano nella loro area di attività.
5. L'Ufficio internazionale del Lavoro è invitato dal Comitato a designare rappresentanti perché questi partecipino, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato.
6. Il Comitato può invitare rappresentanti di altre istituzioni specializzate e di organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oltre che organizzazioni intergovernative, ad assistere a essere sentiti alle sue riunioni allorché si esaminano questioni che rientrano nel loro ambito di competenza.
7. Il Comitato presenta un rapporto annuale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'applicazione della presente Convenzione, contenente le sue proprie osservazioni e raccomandazioni fondate, in particolare, sull'esame dei rapporti e su tutte le osservazioni presentate dagli Stati parte.
8. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette i rapporti annuali del Comitato agli Stati parte della presente Convenzione, al Consiglio economico e sociale, alla Commissione dei diritti dell'uomo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ad altre organizzazioni pertinenti.
1. Il Comitato adotta il suo proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni.
3. Il Comitato si riunisce regolarmente una volta l'anno.
5. Le riunioni del Comitato hanno normalmente luogo presso la Sede delle Nazioni Unite.
1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento che riconosce la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretende che un altro Stato parte non assolva i propri obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Le comunicazioni presentate in virtù del presente articolo non possono essere ricevute ed esaminate se non quelle emanate da uno Stato parte che ha fatto una dichiarazione riconoscente, per quel che lo concerne, la competenza del Comitato.
Il Comitato non accetta alcuna comunicazione interessante uno Stato parte che non abbia fatto una tale dichiarazione.
La procedura seguente si applica a riguardo delle comunicazioni ricevute conformemente al presente articolo:
a) Se uno Stato parte della presente Convenzione stima che un altro Stato parte non assolve i propri impegni, riguardo alla presente Convenzione, può richiamare, per comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato sulla questione.
Lo Stato parte può anche informare il Comitato della questione.
Entro i tre mesi a partire dalla ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario farà dare dallo Stato al quale ha indirizzato la comunicazione delle spiegazioni o ogni altra dichiarazione scritta delucidante la questione, che dovranno comprendere, in tutte le misure possibili ed utili, delle indicazioni sulle regole delle procedure e sugli strumenti di ricorso, siano essi già utilizzati, in corso o ancora accessibili;
b) Se, in un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione originale dallo Stato destinatario, la questione non è stata regolata con soddisfazione dei due Stati parte interessati, l'uno e l'altro avranno diritto di sottometterla al Comitato, indirizzando una notifica al Comitato oltre che all'altro Stato interessato;
c) Il Comitato non può venire a conoscenza di un affare che gli viene sottomesso, se non dopo essersi assicurato che tutti i ricorsi interni siano stati utilizzati ed esauriti, in maniera conforme ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuto.
Questa regola non si applica ai casi in cui, per avviso del Comitato, le procedure di ricorso eccedono i tempi ragionevoli;
d) Con riserva delle disposizioni della lettera "c" del presente paragrafo, il Comitato affida i suoi buoni uffici alla disposizione degli Stati parte interessati, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della questione fondata sul rispetto degli obblighi enunciati nella presente Convenzione;
e) Il Comitato tiene le sue sedute a porte chiuse allorché esamina le comunicazioni previste al presente articolo;
f) In ogni affare che gli viene sottomesso conformemente alla lettera "b" del presente paragrafo, il Comitato può domandare agli Stati parte interessati indicati alla lettera "b" di fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
g) Gli Stati parte interessati indicati alla lettera "b" del presente paragrafo hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame dell'affare dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o sotto l'una e l'altra forma;
h) Il Comitato deve presentare un rapporto in un periodo di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la notifica indicata alla lettera "b" del presente paragrafo:
i) Se una soluzione ha potuto essere trovata conformemente alle disposizioni della lettera "d" del presente paragrafo, il Comitato si limita, nel suo rapporto, ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione intervenuta;
ii) Se una soluzione non ha potuto essere trovata conformemente alle disposizioni della lettera "d" del presente paragrafo, il Comitato espone, nel suo rapporto, i fatti pertinenti concernenti l'oggetto del contendere tra gli Stati parte interessati.
Il testo delle osservazioni scritte e il processo-verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parte interessati vengono aggiunti al rapporto.
Il Comitato può ugualmente comunicare agli Stati parte interessati solamente ogni volta che lo possa considerare pertinente in materia.
Per ogni affare, il rapporto viene comunicato agli Stati parte interessati.
2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo.
La detta dichiarazione viene depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne comunica copia agli altri Stati parte.
Una dichiarazione può essere ritirata ad ogni momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale.
Questo ritiro avviene senza pregiudizio per la disamina di ogni questione che costituisce oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessuna altra comunicazione di uno Stato parte verrà ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica di ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da o per conto di particolari rilevanti della sua giurisdizione che pretendono che i loro diritti individuali stabiliti dalla presente Convenzione sono stati violati da tale Stato parte.
Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che interessi uno Stato parte che non ha fatto una tale dichiarazione.
2. Il Comitato dichiara non ricevibile ogni comunicazione sottomessa in virtù del presente articolo che é anonima o che si considera essere un abuso di diritto di sottomettere tali comunicazioni, o essere incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.
3. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione di un particolare in maniera conforme al presente articolo senza essersi assicurata che:
a) la stessa questione non é stata e non è in corso di esame dinanzi ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento;
b) Il particolare che ha esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; questa regola non si applica se, ad avviso del Comitato, le procedure di ricorso eccedono i tempi ragionevoli, o se sia poco probabile che le vie di ricorso porteranno una soddisfazione effettiva a questi particolari.
4. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato porta ogni comunicazione che gli viene sottomessa in virtù del presente articolo all'attenzione dello Stato parte della presente Convenzione che ha fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 ed ha presumibilmente violato una qualunque delle disposizioni della Convenzione.
Nei sei mesi che seguono, detto Stato sottomette per iscritto al Comitato delle spiegazioni o dichiarazioni che chiariscono la questione e indicando, nel caso dovuto, le misure che possono essere prese per rimediare alla situazione.
5. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo e tenendo conto di tutte le informazioni che gli vengono sottomesse per o per conto di particolari e dallo Stato parte interessato.
6. Il Comitato tiene le sue sedute a porte chiuse quando esamina le comunicazioni previste nel presente articolo.
7. Il Comitato comunica le sue constatazioni allo Stato parte interessato e al particolare.
8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo.
La detta dichiarazione viene depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne comunica copia agli altri Stati parte.
Una dichiarazione può essere ad ogni momento ritirata per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale.
Tale ritiro avviene senza pregiudizio per l'esame di tutte le questioni che costituiscono l'oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; alcuna altra comunicazione sottomessa per o per conto di un particolare sarà ricevuta in virtù del presente articolo sino a che il Segretario generale avrà ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
Le disposizioni dell'articolo 76 della presente Convenzione si applicano senza pregiudizio per ogni procedura di regolamento delle controversie o dei reclami nell'ambito della presente Convenzione previste dagli strumenti costitutivi e le convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate, e non impediscono gli Stati parte di ricorrere ad una qualunque delle altre procedure per il regolamento di una controversia in maniera conforme agli accordi internazionali che li legano.
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