Convenzione dei diritti dei lavoratori migranti |
Nessuna disposizione della presente Convenzione lede il diritto dello Stato parte di fissare i criteri regolanti l'ammissione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia.
In quel che concerne le altre questioni relative allo status giuridico ed al trattamento dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, gli Stati parte sono legati dalle limitazioni imposte dalla presente Convenzione.
Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come lesiva delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e degli atti costitutivi delle istituzioni specializzate che definiscono le responsabilità rispettive dei diversi organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate in quel che concerne le questioni trattate nella presente Convenzione.
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione lede i diritti e libertà più favorevoli accordate ai lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia in virtù:
a) Del diritto o della pratica dello Stato parte; o
b) Di ogni trattato bilaterale o multilaterale vincolante lo Stato parte considerato
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo o una persona, un diritto qualunque di dedicarsi a qualsiasi attività o di compiere ogni atto che attenti uno di questi diritti od una di queste libertà enunciate nella presente Convenzione.
Non si può rinunciare ai diritti dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia previsti nella presente Convenzione.
Non é permesso di esercitare una qualunque forma di pressione sui lavoratori migranti e i membri della loro famiglia affinché essi rinuncino ad uno qualunque di tali diritti o si astengano dall'esercitarli.
Non é possibile derogare per contratto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Gli Stati parte prendono le misure appropriate per assicurare che tali principi siano rispettati.
Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna:
a) A garantire che ogni persona della quale i diritti e le libertà riconosciute nella presente Convenzione sono stati violati disponga di un ricorso utile anche se la violazione è stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
b) A garantire che ogni persona che esercita un tale ricorso ottenga che la sua causa ( plainte ) sia esaminata e che si decida su di essa attraverso l'autorità giudiziaria, amministrativa o legislativa competente o per tutt'altra autorità competente prevista nel sistema giuridico dello Stato, e per ( à ) sviluppare le possibilità di ricorsi giurisdizionali;
c) A garantire che le autorità competenti diano seguito ad ogni ricorso che sarà riconosciuto giustificato.
Ogni Stato parte si impegna a prendere tutte le misure legislative ed altre necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
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