Convenzione dei diritti dei lavoratori migranti

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VI Parte - Promozione delle condizioni sane, eque, dignitose e legali per quel che concerne le migrazioni internazionali dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia

Articolo 64

1. Senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo 79 della presente Convenzione, gli Stati parte interessati procedono in caso di bisogno ad alcune consultazioni e cooperano in vista di promuovere condizioni sane, eque e dignitose per quel che concerne le migrazioni internazionali dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie.

2. A questo riguardo, è da tenere debitamente in conto non solamente dei bisogni e delle risorse di mano d'opera attiva, ma egualmente dei bisogni sociali, economici, culturali e altri dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia oltre che delle conseguenze di tali migrazioni per le comunità concernenti.

Articolo 65

1. Gli Stati parte mantengono i servizi appropriati per occuparsi delle questioni relative alla migrazione internazionale de lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia.

Questi hanno in particolare il compito:

a) Di formulare e mettere in opera politiche concernenti tali migrazioni:

b) Di scambiare informazioni, procedere a consultazioni e cooperare con l'autorità competenti di altri Stati concernenti a tali migrazioni;

Di fornire informazioni appropriate, in particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni, sulle politiche, leggi e regolamenti relativi alle migrazioni e all'impiego, sugli accordi relativi alle migrazioni conclusi con altri Stati e su altre questioni pertinenti;

d) Di fornire informazioni e aiuto appropriato ai lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia intorno alle autorizzazioni, le formalità richieste e gli adempimenti necessari alla loro partenza, il loro viaggio, il loro soggiorno, le loro attività remunerate, la loro uscita e il loro ritorno, e in quel che concerne le condizioni di lavoro e di vita nello Stato di impiego nonché le leggi ed i regolamenti in materia doganale, monetaria, fiscale ed altre.

2. Gli Stati parte facilitano, in caso di bisogno, il sussistere dei servizi consolari adeguati ed altri servizi necessari per rispondere ai bisogni sociali, culturali ed altri dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia.

Articolo 66

1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i soli autorizzati ad effettuare operazioni in vista di reperimento di lavoratori per un impiego in un altro paese sono:

a) I servizi o organismi ufficiali dello Stato in cui tali operazioni hanno luogo;

b) I servizi o organismi ufficiali dello Stato di impiego sulla base di un accordo tra gli Stati interessati;

c) Ogni organismo istituito a titolo di un accordo bilaterale o multilaterale.

2. Con riserva dell'autorizzazione, dell'approvazione e del controllo degli organi ufficiali degli Stati parte interessati stabilito conformemente alla legislazione ed alla pratica di tali Stati, degli uffici, dei datori di lavoro potenziali o delle persone che operano in loro nome possono essere ammessi ad effettuare tali operazioni.

Articolo 67

1. Gli Stati parte interessati cooperano in caso di bisogno in vista di adottare misure relative alla buona organizzazione del ritorno dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia nello Stato di origine, allorché essi decidano di farvi ritorno o che il loro permesso di soggiorno o di impiego scada o quando questi si trovino in posizione irregolare nello Stato di impiego.

2. Per quel che concerne i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie in situazione regolare, gli Stati parte interessati cooperano, in caso di bisogno, secondo le modalità convenute da tali Stati, in vista di promuovere condizioni economiche adeguate per la loro reinstallazione e di facilitare la loro reintegrazione sociale e culturale durevole nello Stato di origine.

Articolo 68

Gli Stati parte, ivi compresi gli Stati di transito, cooperano al fine di prevenire e di eliminare i movimenti e l'impiego illegale o clandestino di lavoratori migranti in situazione irregolare.

Le misure da prendere a tali effetti da ciascuno Stato interessato nei limiti della sua competenza sono in particolare le seguenti:

a) Misure appropriate contro la diffusione di informazioni ingannatorie concernenti l'emigrazione e l'immigrazione;

b) Misure volte a rintracciare ed eliminare i movimenti illegali o clandestini dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie ed a infliggere sanzioni efficaci a persone e a gruppi o entità che li organizzano, li assicurano o aiutano ad organizzarli e ad assicurarli;

c) Misure volte a infliggere sanzioni efficaci a persone, gruppi o entità che sono ricorsi alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione contro lavoratori migranti o membri della loro famiglia in situazione irregolare.

2. Gli Stati di impiego prendono tutte le misure adeguate ed efficaci per eliminare l'impiego sul loro territorio dei lavoratori migranti in situazione irregolare, infliggendo in particolare, nei casi dovuti, sanzioni ai datori di lavoro.

Tali misure non ledono i diritti che hanno i lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro a causa del loro impiego.

Articolo 69

1. Quando dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia in situazione irregolare si trovano sul loro territorio, gli Stati parte prendono le misure appropriate perché tale situazione non si prolunghi oltre.

2. Ogni qual volta che gli Stati parte interessati intravedono la possibilità di regolarizzare la situazione di tali persone conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale ed agli accordi bilaterali o multilaterali applicabili, si tiene debitamente conto delle circostanze della loro entrata, della durata del loro soggiorno nello Stato di impiego oltre che di altre considerazioni pertinenti, in particolare quelle che riguardano la situazione familiare.

Articolo 70

Gli Stati parte prendono misure non meno favorevoli di quelle che si applicano ai loro cittadini per far sì che le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia in situazione regolare siano conformi alle norme di salute, di sicurezza e di igiene e ai principi inerenti la dignità umana.

Articolo 71

1. Gli Stati parte facilitano, in caso di bisogno, il rimpatrio nello Stato di origine dei corpi dei lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia deceduti.

2. Per quel che concerne le questioni di risarcimento relative al decesso di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia, gli Stati parte portano assistenza, per quanto è necessario a persone concernenti in vista di assicurare il regolamento immediato di tali questioni.

Il regolamento di tali questioni si effettua sulla base della legislazione nazionale applicabile in maniera conforme alle disposizioni della presente Convenzione e di tutti gli accordi bilaterali o multilaterali pertinenti.

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