Convenzione dei diritti dei lavoratori migranti  

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IX parte - Disposizioni finali

Articolo 85

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite é designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 86

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

La Convenzione è soggetta a ratifica

2. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati

3. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 87

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dopo la data di licenziamento del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

1. Per ogni Stato che ratifica la presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore o vi aderisca, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dopo la data di licenziamento di questo Stato del suo strumento di ratificazione o di adesione.

Articolo 88

Uno Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce non può precludere l'applicazione di una parte qualunque di questa, senza pregiudicare l'articolo 3, escludere una categoria qualunque di lavoratori migranti dalla sua applicazione.

Articolo 89

1. Ogni Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione, dopo un lasso di tempo di almeno cinque anni sarà decorso dalla sua entrata in vigore nei riguardi di detto Stato, per via di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. la denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese seguente l'espirazione di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Una tale denuncia non libererà lo Stato parte degli obblighi che lo riguardano in virtù della presente Convenzione per quel che concerne ogni atto o ogni omissione commessa prima della data alla quale la denuncia prenderà effetto; questa non apporterà ostacoli al proseguimento dell'esame di ogni questione di cui il Comitato è già stato investito alla data in cui la denuncia ha preso effetto.

3. Dopo la data nella quale la denuncia di uno Stato parte prende effetto, il Comitato non intraprende l'esame di alcuna questione nuova concernente questo Stato

Articolo 90

1. Allo scadere dei cinque anni a contare dalla data di entrata i vigore della presente Convenzione, ognuno degli Stati parte potrà formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione per via di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale comunicherà allora tutti gli emendamenti proposti dagli Stati parte alla presente Convenzione, domandando loro di fargli sapere se essi sono in favore della convocazione di una conferenza degli Stati parte a fine di studiare le proposte e di votare in merito.

Nel caso in cui, nei quattro mesi seguenti la data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parte si pronuncerà in favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti sarà presentato all'Assemblea generale per l'approvazione.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed accettati da una maggioranza dei due terzi degli Stati parte, in maniera conforme alle loro rispettive regole costituzionali.

3. Quando questi emendamenti entreranno in vigore, saranno obbligatori per gli Stati parte che li avranno accettati, gli altri Stati parte restano legati alle disposizioni della presente Convenzione e ad ogni emendamento anteriore che questi avranno accettato.

Articolo 91

1. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state fatte dagli Stati parte al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione.

2. Nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e il fine della presente Convenzione sarà autorizzata.

4. Le riserve possono essere ritirate ad ogni momento per via di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la quale informa tutti gli Stati.

La notifica prenderà effetto dalla data di ricezione.

Articolo 92

1. ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non è regolata per via negoziale sarà sottomessa ad arbitrato, a domanda di una delle due parti.

Se, nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le parti non perverranno ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque delle due potrà sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in maniera conforme allo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato parte potrà, al momento nel quale firmerà la presente Convenzione, la ratificherà o vi aderirà, dichiarare che non si sente legato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Gli altri Stati parte non saranno legati a dette disposizioni verso uno Stato parte che avrà formulato una tale dichiarazione.

3. Ogni Stato parte che avrà formulato una dichiarazione in maniera conforme alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà ad ogni momento ritirare tale dichiarazione per via di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 93

1. La presente Convenzione, i cui testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia conforme certificata della presente Convenzione a tutti gli Stati.

Nel testimoniarlo i sottoscritti plenipotenziari, debitamente abilitati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

( Traduzione italiana dal francese, comparata con le edizioni spagnola e inglese a cura di: Manfred Bergmann Casa Diritti Sociali manberg@tin.it )

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