Sul diritto dei trattati |
1. La validità di un trattato o del consenso di uno Stato ad essere vincolato ad un trattato può essere contestata solo in applicazione della presente Convenzione.
2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il recesso di una parte possono aver luogo solo in applicazione delle disposizioni del trattato o della presente Convenzione.
La stessa regola vale per la sospensione dell'applicazione di un trattato.
La nullità, l'estinzione o la denuncia di un trattato, il recesso di una delle parti o la sospensione dell'applicazione del trattato, quando risultino dall'applicazione delle presente Convenzione o dalle disposizioni del trattato, non incidono in alcun modo sul dovere di uno Stato di adempiere ad ogni obbligo enunciato nel trattato al quale egli sia sottoposto in virtù del diritto internazionale indipendentemente dal trattato in questione.
1. Il diritto per una parte, previsto in un trattato o risultante dall'articolo 56, di denunciare il trattato, di recederne o di sospenderne l'applicazione può essere esercitato soltanto con riguardo al complesso del trattato, a meno che quest'ultimo non disponga diversamente o che le parti non abbiano convenuto altrimenti.
2. Una causa di nullità o di estinzione di un trattato, di recesso di una delle parti o di sospensione dell'applicazione del trattato riconosciuta ai sensi della presente Convenzione, può essere invocata soltanto con riguardo al trattato nel suo complesso, salvo nei casi previsti ai paragrafi seguenti o all'articolo 60.
3. Se la causa in questione riguarda soltanto certe determinate clausole, essa può essere invocata soltanto con riguardo a quelle clausole quando
a. le clausole in questione sono separabili dal resto del trattato per quanto riguarda la loro esecuzione;
b. emerge dal trattato o risulta per altra via che l'accettazione delle clausole suddette non ha costituito per l'altra parte o per le altre parti al trattato una base essenziale del loro consenso a vincolarsi al trattato nel suo complesso; e
c. non è ingiusto continuare ad applicare quello che resta del trattato.
4. Nei casi di cui agli articoli 49 e 50, lo Stato che è legittimato a invocare il dolo o la corruzione può farlo sia con riguardo al trattato nel suo complesso sia, nell'ipotesi prevista dal paragrafo 3, con riguardo soltanto a certe determinate clausole.
5. Nei casi previsti agli articoli 51, 52 e 53, la divisione delle disposizioni di un trattato non è ammessa.
Uno Stato non può più invocare una causa di nullità di un trattato o un motivo per porvi termine, o per esercitare il recesso o sospenderne l'applicazione ai sensi degli articoli da 46 a 50 o degli articoli 60 e 62 se, dopo aver avuto conoscenza dei fatti, questo Stato:
a. ha esplicitamente accettato di considerare che il trattato, secondo i casi, è valido, resta in vigore o continua ad essere applicato; oppure
b. a causa del suo comportamento fa presumere la sua acquiescenza in merito alla validità del trattato o al suo mantenimento in vigore o alla continuazione della sua applicazione.
1. Il fatto che il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato sia stato espresso in violazione di una disposizione del suo diritto interno riguardante la competenza a concludere trattati non può essere invocato dallo Stato in questione come viziante il suo consenso, a meno che questa violazione non sia stata manifesta e non riguardi una norma del suo diritto interno di importanza fondamentale.
2. Una violazione è manifesta se essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti in materia secondo la pratica abituale e in buona fede.
Se il potere di un rappresentante di esprimere il consenso di uno Stato a vincolarsi a un determinato trattato ha formato oggetto di una specifica restrizione, il fatto che il rappresentante in questione non ne abbia tenuto conto non può essere invocato come viziante il consenso che egli ha espresso, a meno che la restrizione non sia stata notificata, prima che il consenso sia stato espresso, agli altri Stati che hanno partecipato alla negoziazione.
1. Uno Stato può invocare un errore in un trattato come vizio del suo consenso a vincolarsi a quel trattato se l'errore riguarda un fatto o una situazione che quello Stato supponeva esistente al momento in cui il trattato è stato concluso e che costituiva una base essenziale del consenso di quello Stato a vincolarsi al trattato.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando lo Stato in questione ha contribuito a quell'errore con il suo comportamento o quando le circostanze erano tali che esso doveva rendersi conto della possibilià di un errore.
3. Un errore che riguardi soltanto la formulazione del testo di un trattato non incide sulla sua validità; in questo caso, si applica l'articolo 79.
Se uno Stato è stato indotto a concludere un trattato dal comportamento fraudolento di un altro Stato che ha partecipato al negoziato, può invocare il dolo come vizio del suo consenso a vincolarsi al trattato.
Se l'espessione del consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato è stata ottenuta ricorrendo alla corruzione del suo rappresentante attraverso l'azione diretta o indiretta di un altro Stato che ha partecipato al negoziato, lo Stato può invocare tale corruzione come vizio del suo consenso a vincolarsi al trattato.
L'espressione del consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato che sia stata ottenuta attraverso la violenza esercitata sul suo rappresentante per mezzo di atti o di minacce diretti contro di lui, è priva di qualsiasi effetto giuridico.
È nullo ogni trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con la minaccia o l'impiego della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite.
È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale.
Ai fini della presente Convenzione, una norma imperativa del diritto internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da un'altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.
L'estinzione di un trattato o il recesso di una parte possono aver luogo:
a. in conformità alle disposizioni del trattato; oppure
b. in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.
Salvo diversa disposizione del trattato, un trattato multilaterale non si estingue per il solo motivo che il numero delle parti cade al di sotto del numero necessario per la sua entrata in vigore.
1. Un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e che non preveda possibilità di denuncia o di recesso non può formare oggetto di una denuncia o di un recesso, a meno che:
a. non risulti che corrispondeva all'intenzione delle parti ammettere la possibilità di una denuncia o di un recesso; oppure
b. il diritto di denuncia o di recesso possa essere dedotto dalla natura del trattato.
2. Una parte deve notificare almeno dodici mesi prima la sua intenzione di denunciare un trattato o di recederne in conformità alle disposizioni del paragrafo 1.
L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una parte determinata può essere sospesa:
a. in conformità alle disposizioni del trattato; oppure
b. in ogni mornento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.
1. Due o più parti di un trattato multilaterale possono concludere un accordo per sospendere, in via temporanea e solamente nei loro rapporti reciproci, l'applicazione di disposizioni del trattato:
a. se la possibilità di una tale sospensione è prevista dal trattato; oppure
b. se la sospensione in questione non è proibita dal trattato, a condizione che essa:
i. non pregiudichi il godimento da parte delle altre parti dei diritti che esse desumono dal trattato né l'adernpimento dei loro obblighi; e
ii. non sia incompatibile con l'oggetto e il scopo del trattato.
2. A meno che, nel caso previsto dal paragrafo 1, lettera a), il trattato non disponga diversamente, le parti in questione devono notificare alle altre la loro intenzione di concludere l'accordo e le disposizioni del trattato di cui esse hanno l'intenzione di sospendere l'applicazione.
1. Un trattato è considerato estinto quando tutte le parti di questo trattato concludono successivamente un trattato avente per oggetto la stessa materia e:
a. se risulta dal trattato posteriore o per altra via che secondo l'intenzione delle parti la materia deve essere disciplinata dal trattato medesimo; oppure
b. se le disposizioni del trattato successivo sono incompatibili con quelle del trattato precedente a tal punto che è impossibile applicare contemporaneamente i due trattati.
2. Il trattato anteriore è considerato come soltanto sospeso se risulta dal trattato posteriore o se è accertato per altra via che ciò corrispondeva alla intenzione delle parti.
1. Una violazione sostanziale di un trattato bilaterale ad opera di una delle parti legittima l'altra ad invocare la violazione come motivo di estinzione del trattato o di sospensione totale o parziale della sua applicazione.
2. Una violazione sostanziale di un trattato multilaterale ad opera di una delle parti legittima:
a. le altre parti, operanti di comune accordo, a sospendere totalmente o parzialmente l'applicazione del trattato o a considerarlo estinto:
i) sia nei rapporti fra esse stesse e lo Stato autore della violazione,
ii) sia nei loro rapporti reciproci;
b. una parte colpita in modo particolare dalla violazione ad invocare quest'ultima come motivo di sospensione totale o parziale dell'applicazione del trattato nei suoi rapporti con lo Stato autore della violazione;
c. qualsiasi altra parte diversa dallo Stato autore della violazione a invocare quest'ultima come motivo di sospensione totale o parziale dell'applicazione del trattato per quanto la riguarda se tale trattato è di tale natura che una violazione sostanziale delle sue disposizioni ad opera di una delle parti modifica radicalmente la situazione di ciascuna delle parti per ciò che riguarda l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del trattato.
3. Ai fini del presente articolo, per violazione sostanziale di un trattato si intende:
a. un ripudio del trattato non autorizzato della presente Convenzione; oppure
b. la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato.
4. I paragrafi che precedono non pregiudicano in alcun modo le disposizioni del trattato applicabili in caso di violazione.
5. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle norme relative alla tutela della persona umana contenute nei trattati di carattere umanitario, in particolare alle disposizioni che proibiscono qualsiasi forma di rappresaglia nei confronti delle persone protette dai trattati in questione.
1. Una parte può invocare l'impossibilità di esecuzione come motivo di estinzione o di recesso se questa impossibilità risulta dalla scomparsa o dalla distruzione definitiva di un oggetto indispensabile alla esecuzione del trattato.
Se l'impossibilità è temporanea, può essere invocata soltanto come motivo per sospendere l'applicazione del trattato.
2. L'impossibilità di esecuzione non può essere invocata da una parte come motivo di estinzione o di recesso o di sospensione dell'applicazione se tale impossibilità deriva dalla violazione, perpetrata dalla parte che l'invoca, sia di un obbligo del trattato, sia di qualsiasi altro obbligo internazionale a danno di una qualsiasi altra parte del trattato.
1. Un cambiamento fondamentale delle circostanze intervenuto rispetto alle circostanze esistenti al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti non può essere invocato come motivo di estinzione o di recesso, a meno che:
a. l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato; e che
b. tale cambiamento non abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base al trattato.
2. Un cambiamento fondamentale delle circostanze non può essere invocato come motivo di estinzione o di recesso:
a. se si tratta di un trattato che fissa un confine; o
b. se il cambiamento fondamentale deriva da una violazione, ad opera della parte che l'invoca, sia di un obbligo del trattato, sia di qualsiasi altro obbligo internazionale a danno di qualsiasi altra parte del trattato.
3. Se, in applicazione dei precedenti paragrafi, una parte può invocare un mutamento fondamentale di circostanze come motivo di estinzione o recesso da un trattato, essa può ugualmente invocare detto mutamento come motivo di sospensione
La rottura delle relazioni diplomatiche e consolari fra le parti di un trattato non produce effetti sui rapporti giuridici instaurati fra di esse dal trattato, salvo nella misura in cui l'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari è indispensabile all'applicazione del trattato.
In caso di sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che sia in conflitto con tale norma è nullo e si estingue.
1. La parte che, in base alle disposizioni della presente Convenzione, invoca sia un vizio del suo consenso ad essere vincolato ad un trattato, sia un motivo per contestarne la validità o per sostenere l'estinzione del trattato, il recesso da esso o la sospensione della sua applicazione, deve notificare la sua pretesa alle altri parti.
La notifica deve indicare la misura proposta nei riguardi del trattato e le ragioni di essa.
2. Se, dopo un periodo che, salvo i casi di particolare urgenza, non sarà inferiore ai tre mesi a partire dal ricevimento della notifica, nessuna parte fa obiezioni, la parte che ha proceduto alla notifica può adottare, nelle forme previste dall'articolo 67, la misura proposta.
3. Se però è stata sollevata una obiezione da un'altra parte, le parti dovranno ricercare una soluzione attraverso i mezzi indicati dall'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite.
4. Nulla di quanto disposto nei paragrafi precedenti pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsiasi norma in vigore fra di esse in materia di soluzione delle controversie.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 45, il fatto che uno Stato non abbia inoltrato la notifica prescritta al paragrafo 1 non gli impedisce di effettuarla in risposta ad un'altra parte che richieda l'adempimento del trattato o faccia valere la sua violazione.
Se, nei dodici mesi seguenti alla data in cui l'obiezione è stata sollevata, non è stato possibile pervenire ad una soluzione in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 65, si adotteranno le seguenti procedure:
a. ogni parte di una controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione degli articoli da 53 a 64, può, con una sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti non decidano di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato;
b. ogni parte di una controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione di uno qualsiasi degli altri articoli della parte V della presente Convenzione può mettere in opera la procedura indicata nell'Allegato alla Convenzione indirizzando a questo effetto una domanda al Segretario delle Nazioni Unite.
1. La notifica prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 65 deve essere fatta per iscritto.
2. Oualsiasi atto che dichiari la nullità di un trattato, che vi ponga termine o realizzi il recesso o la sospensione della sua applicazione sulla base delle disposizioni del trattato medesimo o dei paragrafi 2 o 3 dell'articolo 65 deve essere contenuto in uno strumento comunicato alle altre parti.
Se lo strumento non è sottoscritto dal capo dello Stato, dal capo del governo o dal ministro degli affari esteri, il rappresentante dello Stato che fa la comunicazione può essere invitato a esibire i suoi pieni poteri.
Una notifica o uno strumento previsti dagli articoli 65 e 67 possono essere revocati in ogni momento prima che abbiano avuto effetto.
1. È nullo un trattato la cui nullità è stabilita in virtù della presente Convenzione.
Le disposizioni di un trattato nullo non hanno forza giuridica.
2. Se tuttavia sulla base di un tale trattato sono stati compiuti degli atti:
a. qualsiasi parte può chiedere a qualsiasi altra di ristabilire per quanto è possibile nei loro rapporti reciproci la situazione che sarebbe esistita se quegli atti non fossero stati compiuti;
b. gli atti compiuti in buona fede prima che la nullità sia stata invocata non sono resi illeciti dal solo fatto della nullità del trattato.
3. Nei casi di cui agli articoli 49, 50, 51 o 52, il paragrafo 2 non si applica nei confronti della parte alla quale sono imputabili il dolo, la corruzione o la violenza.
4. Nei casi in cui il consenso di un determinato Stato ad essere vincolato da un trattato multilaterale è viziato, le regole che precedono si applicano nei rapporti fra detto Stato e le parti del trattato.
1. Salvo diversa disposizione del trattato o diverso accordo delle parti, il fatto che un trattato si sia estinto in virtù delle disposizioni del trattato medesimo o in conformità della presente Convenzione:
a. libera le parti dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato;
b. non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti, sorti per effetto della esecuzione del trattato prima della sua estinzione.
2. Quando uno Stato denuncia un trattato multilaterale o esercita il recesso, il paragrafo 1 si applica nei rapporti fra questo Stato e ciascuna delle altre parti del trattato a partire dalla data in cui la denuncia o il recesso prende effetto.
1. Nel caso di un trattato nullo in virtù dell'articolo 53, le parti sono tenute:
a. ad eliminare, nella misura del possibile, le conseguenze di qualsiasi atto compiuto sulla base di una disposizione che è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale ge nerale; e
b. a rendere i loro rapporti reciproci conformi alla norma imperativa del diritto internazionale generale.
2. Nel caso di un trattato che diventa nullo e si estingue in virtù dell'art. 64, l'estinzione del trattato:
a. libera le parti dall'obbligo di continuare ad eseguirlo;
b. non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti scaturita attraverso l'esecuzione del trattato prima della sua estinzione; tuttavia, questi diritti, obblighi o situazioni giuridiche non possono essere conservati in seguito se non nella misura in cui il loro mantenimento non è in se stesso in conflitto con la nuova norma imperativa del diritto internazionale generale.
1. Salvo diversa disposizione del trattato o salvo diverso accordo fra le parti, la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni di quest'ultimo o in conformità alla presente Convenzione:
a. libera le parti fra le quali l'applicazione d'un trattato è sospesa dall'obbligo di eseguire il trattato nei loro rapporti reciproci durante il periodo della sospensione;
b. non incide altrimenti sui rapporti giuridici instaurati dal trattato tra le parti.
2. Durante il periodo di sospensione, le parti devono astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa costituire un ostacolo alla ripresa dell'applicazione del trattato.
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