Sul diritto dei trattati |
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano alcuna questione che potrebbe porsi a proposito di un trattato per il fatto di una successione fra Stati o in ragione della responsabilità internazionale di uno Stato o dello scoppio di ostilità fra Stati.
La rottura delle relazioni diplomatiche o, consolari o l'assenza di tali relazioni fra due o più Stati non costituisce un ostacolo alla conclusione di trattati fra gli stessi.
La conclusione di un trattato non ha di per sé effetto per quanto riguarda le relazioni diplomatiche o consolari.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che, in relazione ad un trattato, possono scaturire per uno Stato aggressore da misure adottate in conformità alla Carta delle Nazioni Unite a proposito dell'aggressione commessa dallo Stato suddetto.
Indice |