III Convenzione di Ginevra

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Sezione III

Lavoro dei prigionieri di guerra

Art. 49 La Potenza detentrice potrà impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, tenendo conto della loro età, del loro sesso, del loro grado, nonchè delle loro attitudini fisiche, specie per mantenerli in buono stato di salute fisica e morale.

I sottufficiali prigionieri di guerra non potranno essere costretti che a lavori di sorveglianza.

Quelli che non vi fossero costretti potranno chiedere un altro lavoro che loro convenga e che sarà loro procurato nella misura del possibile.

Se ufficiali od assimilati domandano un lavoro che loro convenga, questo sarà loro procurato nei limiti delle possibilità.

Essi non potranno in nessun caso essere costretti al lavoro.

Art. 50 All'infuori dei lavori in relazione con l'amministrazione, la sistemazione o la manutenzione del loro campo, i prigionieri di guerra potranno essere costretti soltanto a lavori appartenenti alle categorie seguenti:

Agricoltura;
Industrie produttive, estrattive o manifattrici, ad eccezione delle industrie metallurgiche, meccaniche e chimiche, dei lavori pubblici e dei lavori edilizi di carattere militare o di destinazione militare;
Trasporti e manutenzione, senza carattere o destinazione militare;
Attività commerciali o artistiche;
Servizi domestici;
Servizi pubblici senza carattere nè destinazione militare.

In caso di violazione delle prescrizioni suddette, i prigionieri di guerra saranno autorizzati ad esercitare il loro diritto di reclamo, in conformità dell'articolo 78.

Art. 51 I prigionieri di guerra dovranno fruire di condizioni di lavoro convenienti, specie per quanto concerne l'alloggio, il vitto, il vestiario e il materiale; queste condizioni non dovranno essere meno favorevoli di quelle concesse agli attinenti della Potenza detentrice impiegati in lavori analoghi; sarà pure tenuto conto delle condizioni climatiche.

La Potenza detentrice che utilizza il lavoro dei prigionieri di guerra assicurerà nelle regioni dove lavorano questi prigionieri, l'applicazione delle leggi nazionali per la protezione del lavoro e, in particolare, dei regolamenti relativi alla sicurezza degli operai.

I prigionieri di guerra dovranno ricevere una formazione ed essere provvisti di mezzi di protezione adeguati al lavoro che essi devono compiere e analoghi a quelli previsti per gli attinenti della Potenza detentrice.

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 52, i prigionieri potranno essere sottoposti ai rischi normali corsi dalla mano d'opera civile.

Le condizioni del lavoro non potranno in nessun caso essere rese più penose a titolo disciplinare.

Art. 52 Nessun prigioniero di guerra, a meno che sia volontario, potrà essere adibito a lavori malsani o pericolosi.

Nessun prigioniero di guerra sarà adibito ad un lavoro che possa essere considerato come umiliante da un membro delle forze armate della Potenza detentrice.

Il rastrellamento delle mine o di altri ordigni analoghi sarà considerato come un lavoro pericoloso.

Art. 53 La durata del lavoro giornaliero dei prigionieri di guerra, compresa quella per il viaggio d'andata e di ritorno, non dovrà essere eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della regione, attinenti della Potenza detentrice, adibiti a lavori uguali.

Sarà obbligatoriamente concesso ai prigionieri di guerra, a metà del lavoro quotidiano, un riposo di almeno un'ora; questo riposo sarà il medesimo di quello previsto per gli operai della Potenza detentrice se quest'ultimo è di più lunga durata.

Sarà pure loro accordato un risposo di ventiquattro ore consecutive ogni settimana, preferibilmente la domenica o il giorno di riposo osservato nel loro paese d'origine.

Inoltre, ogni prigioniero che abbia lavorato un anno fruirà di un riposo di otto giorni consecutivi, durante il quale gli sarà pagata la sua indennità di lavoro.

Qualora fossero applicati metodi di lavoro come il lavoro a cottimo, tali metodi non dovranno rendere eccessiva la durata del lavoro.

Art. 54 L'indennità di lavoro dovuta ai prigionieri di guerra sarà fissata secondo le disposizioni dell'articolo 62 della presente Convenzione.

I prigionieri di guerra vittime di infortuni del lavoro o che contraggono una malattia durante il lavoro o a causa di esso riceveranno tutte le cure richieste dal loro stato.

La Potenza detentrice rilascerà loro inoltre, un certificato medico che permetta loro di far valere i loro diritti presso la Potenza dalla quale dipendono, e ne trasmetterà copia all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123.

Art. 55 L'attitudine al lavoro dei prigionieri di guerra sarà controllata periodicamente mediante esami medici, almeno una volta al mese.

In questi esami dovrà essere tenuto particolarmente conto della natura dei lavori ai quali i prigionieri di guerra sono costretti.

Se un prigioniero di guerra si ritiene incapace di lavorare, egli sarà autorizzato a presentarsi alle autorità mediche del suo campo; i medici potranno raccomandare per l'esonero dal lavoro quei prigionieri che, a loro avviso, sono inabili al lavoro.

Art. 56 Il regime dei distaccamenti di lavoro sarà uguale a quello dei campi di prigionieri di guerra.

Ogni distaccamento di lavoro continuerà ad essere sottoposto al controllo di un campo di prigionieri di guerra e a dipenderne amministrativamente.

Le autorità militari e il comando di questi campi saranno responsabili, sotto il controllo del loro governo, dell'osservanza, nel distaccamento di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione.

Il comandante del campo terrà un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che dipendono dal suo campo e lo comunicherà ai delegati della Potenza protettrice del Comitato internazionale della Croce Rossa o di altri enti per soccorsi ai prigionieri di guerra che visitassero il campo.

Art. 57 Il trattamento dei prigionieri di guerra che lavorano per conto di privati sarà, anche se questi ne assicurano la custodia e la protezione sotto la loro propria responsabilità, almeno uguale a quello previsto dalla presente Convenzione; la Potenza detentrice, le autorità militari e il comando del campo al quale appartengono questi prigionieri assumeranno l'intera responsabilità per il sostentamento, le cure, il trattamento e la retribuzione del lavoro di questi prigionieri di guerra.

Questi prigionieri di guerra avranno il diritto di rimanere in contatto con le persone di fiducia dei campi dai quali dipendono.

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