III Convenzione di Ginevra |
Art. 58 Fin dall'inizio delle ostilità e nell'attesa di mettersi d'accordo in proposito con la Potenza protettrice, la Potenza detentrice potrà fissare l'importo massimo di denaro contante o in forma analoga che i prigionieri di guerra potranno conservare presso di sè.
Ogni eccedenza legittimamente in loro possesso, ritirata o trattenuta, sarà, così come qualunque deposito di danaro da loro eseguito, iscritta a credito del loro conto e non potrà essere convertita in altre valute senza il loro consenso.
Quando i prigionieri di guerra fossero autorizzati a fare acquisti o a ricevere servigi verso pagamento in danaro, fuori del campo, questi pagamenti saranno fatti dai prigionieri stessi o dall'amministrazione del campo che iscriverà questi pagamenti a debito del conto dei prigionieri interessati.
La Potenza detentrice emanerà le disposizioni necessarie in merito.
Art. 59 Le somme in valuta della Potenza detentrice ritirate ai prigionieri di guerra, conformemente all'articolo 18, al momento della loro cattura, saranno iscritte a credito del conto di ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni dell'articolo 64 della presente sezione.
Saranno parimente iscritti a credito di tale conto gli importi in valuta della Potenza detentrice provenienti dalla conversione di somme in altre valute, ritirate ai prigionieri di guerra in detto momento.
Art. 60 La Potenza detentrice verserà a tutti i prigionieri di guerra una anticipazione di soldo mensile, il cui importo sarà fissato dalla conversione nella valuta di detta potenza delle somme seguenti:
Categoria I: Prigionieri di grado inferiore a sergente: otto franchi svizzeri;
Categoria II: Sergenti e altri sottufficiali o prigionieri di grado equivalente; dodici franchi svizzeri;
Categoria III: Ufficiali fino al grado di capitano o prigionieri di grado equivalente: cinquanta franchi svizzeri;
Categoria IV: Comandanti o maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli o prigionieri di grado equivalente: sessanta franchi svizzeri;
Categoria V: Ufficiali generali o prigionieri di grado equivalente: settantacinque franchi svizzeri.
Le Parti belligeranti potranno tuttavia modificare con accordi speciali gli importi delle anticipazioni di soldo dovute ai prigionieri di guerra nelle varie categorie sopra indicate.
Inoltre, qualora gli importi previsti nel primo capoverso fossero troppo elevati in confronto del soldo pagato ai membri delle forze armate della Potenza detentrice o dovessero, per qualsiasi altro motivo cagionare serie difficoltà a detta Potenza, questa, nell'attesa della conclusione di un accordo speciale con la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra per modificare detti importi: continuerà a iscrivere a credito dei conti dei prigionieri di guerra gli importi indicati nel primo capoverso; potrà limitare temporaneamente a somme ragionevoli gli importi, prelevati dalle anticipazioni di soldo, che essa metterà a disposizione dei prigionieri di guerra per il loro uso; tuttavia, per i prigionieri della categoria I, quest'importi non saranno mai inferiori a quelli che la Potenza detentrice versa ai membri delle sue proprie forze armate.
Le ragioni di una tale limitazione saranno comunicate immediatamente alla Potenza protettrice.
Art. 61 La Potenza detentrice accetterà gli invii di danaro che la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra facesse loro giungere come supplemento di soldo, a condizione che gli importi siano i medesimi per ogni prigioniero della stessa categoria, che siano versati a tutti i prigionieri di questa categoria dipendenti da detta Potenza, e che siano iscritti, non appena possibile, a credito dei conti individuali dei prigionieri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 64.
Tali supplementi di soldo non dispenseranno la Potenza detentrice da alcuno degli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione.
Art. 62 I prigionieri di guerra riceveranno, direttamente dalle autorità detentrici, un'equa indennità di lavoro, il cui importo sarà fissato da queste autorità, ma non potrà mai essere inferiore a un quarto di franco svizzero per giornata intiera di lavoro.
La Potenza detentrice comunicherà ai prigionieri, come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tramite della Potenza protettrice, l'importo delle indennità di lavoro giornaliere da essa fissate.
Un'indennità di lavoro sarà parimente pagata dalle autorità detentrici ai prigionieri di guerra adibiti in modo permanente a funzioni o ad un lavoro artigiano in rapporto con l'amministrazione, la sistemazione interna o la manutenzione dei campi, nonchè ai prigionieri incaricati di esercitare funzioni spirituali o mediche a favore dei loro camerati.
L'indennità di lavoro della persona di fiducia, dei suoi ausiliari e, eventualmente, dei suoi consiglieri sarà prelevata dal fondo alimentato dagli utili della cantina: l'importo ne sarà fissato dalla persona di fiducia e approvato dal comandante del campo.
Ove un tale fondo non esista, le autorità detentrici pagheranno a detti prigionieri una equa indennità di lavoro.
Art. 63 I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere gli invii di danaro loro mandati individualmente o collettivamente.
Ogni prigioniero di guerra disporrà del saldo creditore del suo conto, qual è previsto dall'articolo seguente, nei limiti fissati dalla Potenza detentrice, che eseguirà i pagamenti richiesti.
Con riserva delle restrizioni finanziarie o monetarie ch'essa ritenesse essenziali, i prigionieri di guerra saranno autorizzati a fare dei pagamenti per l'estero.
In tal caso, la Potenza detentrice favorirà specialmente i pagamenti fatti dai prigionieri a favore delle persone a loro carico.
I prigionieri di guerra potranno in qualunque circostanza, semprechè vi consenta la Potenza dalla quale dipendono, far eseguire pagamenti nel loro proprio paese secondo la seguente procedura: la Potenza detentrice farà giungere a detta Potenza, per il tramite della Potenza protettrice, un avviso che contenga tutte le indicazioni utili su l'autore e il beneficiario del pagamento, nonchè su l'importo della somma da pagare, espressa in valuta della Potenza detentrice; questo avviso sarà firmato dal prigioniero interessato e controfirmato dal comandante del campo.
La Potenza detentrice addebiterà il conto del prigioniero di tale importo; le somme in tal modo addebitate saranno da esse iscritte a credito della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri.
Per applicare le prestazioni che precedono, la Potenza detentrice potrà utilmente consultare il regolamento-tipo riprodotto nell'allegato V della presente Convenzione.
Art. 64 La Potenza detentrice terrà per ogni singolo prigioniero di guerra un conto che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
Gli importi dovuti al prigioniero o da lui ricevuti come anticipazione di soldo, indennità di lavoro o a qualsiasi altro titolo;
le somme, in valuta della Potenza detentrice, ritirate al prigioniero e convertite, a sua richiesta, in valuta della detta Potenza;
Le somme versate al prigioniero in contanti o in una forma analoga;
i pagamenti fatti per suo conto ed a sua richiesta;
le somme trasferite secondo il terzo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 65 Ogni registrazione fatta nel conto di un prigioniero di guerra sarà controfirmata o parafata dallo stesso o dalla persona di fiducia che agisce in suo nome.
I prigionieri di guerra godranno in ogni tempo di facilitazioni ragionevoli per esaminare il loro conto e riceverne copia; il conto potrà parimente essere verificato dai rappresentanti della Potenza protettrice in occasione delle visite del campo.
Nel caso di trasferimento dei prigionieri di guerra da un campo all'altro, il loro conto personale li seguirà.
Nel caso di trasferimento da una Potenza detentrice ad un'altra, le somme loro appartenenti, che non siano in valuta della Potenza detentrice, li seguiranno; per tutte le altre somme che rimanessero a credito del loro conto sarà rilasciato loro un certificato.
Le Parti belligeranti interessate potranno mettersi d'accordo per comunicarsi, per il tramite della Potenza protettrice ed a determinati intervalli, gli estratti dei conti dei prigionieri di guerra.
Art. 66 Quando, in seguito a liberazione o a rimpatrio, la cattività del prigioniero di guerra finisce, la Potenza detentrice rilascerà a quest'ultimo una dichiarazione firmata da un ufficiale competente e attestante il saldo creditore dovuto al prigioniero alla fine della sua cattività.
D'altro lato, la Potenza detentrice farà giungere alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra, per il tramite della Potenza protettrice, degli elenchi contenenti tutte le indicazioni sui prigionieri la cui cattività abbia preso fine in seguito a rimpatrio, liberazione, evasione, morte o in qualunque altro modo, e attestante segnatamente i saldi creditori dei loro conti.
Ciascun foglio di questi elenchi sarà autenticato da un rappresentante autorizzato della Potenza protettrice.
Le Potenze interessate potranno, mediante accordo speciale, modificare interamente o parzialmente le disposizioni qui sopra previste.
La Potenza dalla quale dipende il prigioniero di guerra avrà la responsabilità di regolare con questi il saldo creditore rimanente dovutogli dalla Potenza detentrice alla fine della sua cattività.
Art. 67 Le anticipazioni di soldo versate ai prigionieri di guerra in conformità dell'articolo 60 saranno considerate come fatte in nome della Potenza dalla quale dipendono; tali anticipazioni di soldo, come pure tutti i pagamenti eseguiti da detta Potenza in virtù dell'articolo 63, terzo capoverso, e dell'articolo 68, saranno regolati mediante accordi tra le Potenze interessate, alla fine delle ostilità.
Art. 68 Ogni domanda d'indennità presentata da un prigioniero di guerra per un infortunio o qualsiasi altra invalidità risultante dal lavoro, sarà comunicata, per il tramite della Potenza protettrice, alla Potenza dalla quale dipende.
In conformità delle disposizioni dell'articolo 54, la Potenza detentrice rilascerà in ogni caso al prigioniero di guerra una dichiarazione che indichi la natura della ferita o dell'invalidità, le circostanze nelle quali è avvenuta e le informazioni relative alle cure mediche o cliniche che gli sono state date.
Questa dichiarazione sarà firmata da un ufficiale responsabile della Potenza detentrice e le indicazioni di carattere sanitario saranno certificate conformi da un medico del Servizio sanitario.
La Potenza detentrice comunicherà altresì alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra ogni domanda d'indennità presentata da un prigioniero per i suoi effetti personali, somme o oggetti di valore, che gli fossero stati ritirati in virtù dell'articolo 18 e non restituiti al momento del suo rimpatrio, come pure ogni domanda d'indennità relativa ad una perdita che il prigioniero attribuisca a colpa della Potenza detentrice o di uno dei suoi agenti.
La Potenza detentrice sostituirà invece a sue spese gli effetti personali di cui il prigioniero avesse bisogno durante la sua cattività.
La Potenza detentrice rilascerà in ogni caso al prigioniero una dichiarazione firmata da un ufficiale responsabile contenente tutte le indicazioni utili sui motivi per cui tali effetti, somme o oggetti di valore non gli sono stati restituiti.
Un duplicato di questa dichiarazione darà trasmesso alla Potenza dalla quale dipende il prigioniero, per il tramite dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123.
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