III Convenzione di Ginevra

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II. Sanzioni disciplinari

Art. 89 Le pene disciplinari applicabili ai prigionieri di guerra saranno:

La multa fino al 50 per cento dell'anticipazione del soldo e dell'indennità di lavoro previste dagli articoli 60 e 62, e ciò durante un periodo che non superi i trenta giorni;
La soppressione dei vantaggi concessi in più del trattamento previsto dalla presente Convenzione;
I lavori comandati che non eccedano due ore il giorno;
L'arresto.

Tuttavia, la pena indicata al numero 3 non potrà essere applicata agli ufficiali.

In nessun caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose alla salute dei prigionieri di guerra.

Art. 90 La durata di una stessa punizione non supererà mai i trenta giorni.

In caso di colpa disciplinare, i periodi di detenzione preventiva subìti prima dell'udienza o prima che sia stata inflitta la pena saranno dedotti dalla pena pronunciata.

Il suddetto massimo di trenta giorni non potrà essere superato neppure qualora al momento in cui lo si giudica, il prigioniero avesse a rispondere in via disciplinare di parecchi fatti, siano essi connessi fra loro o no.

Tra la decisione disciplinare e la sua esecuzione non dovrà trascorrere più di un mese.

Qualora un prigioniero di guerra fosse colpito da una nuova pena disciplinare, un termine di almeno tre giorni separerà l'esenzione di ciascuna pena, se la durata di una di esse è di dieci o più giorni.

Art. 91 L'evasione di un prigioniero di guerra sarà considerata come riuscita quando:

Avrà raggiunto le forze armate della Potenza dalla quale dipende o quelle di una Potenza alleata;
Avrà lasciato il territorio controllato dalla Potenza detentrice o da una Potenza alleata della stessa;
Avrà raggiunto una nave che batta la bandiera della Potenza dalla quale dipende o di una Potenza alleata e che si trovi nelle acque territoriali della Potenza detentrice, semprechè la nave non sia sottoposta all'autorità di quest'ultima.

I prigionieri di guerra che, dopo essere riusciti ad evadere, nel senso del presente articolo, fossero nuovamente fatti prigionieri, non saranno passibili di pena alcuna per loro evasione precedente.

Art. 92 Un prigioniero di guerra che tenta di evadere e che è ripreso prima di esservi riuscito, nel senso dell'articolo 91, sarà passibile per questo atto, anche in caso di recidiva, soltanto di una pena disciplinare.

Il prigioniero ripreso sarà consegnato il più presto possibile alle autorità militari competenti.

In deroga all'articolo 88, quarto capoverso, i prigionieri di guerra puniti in seguito ad un'evasione non riuscita potranno essere sottoposti ad un regime di sorveglianza speciale, a condizione però che questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia subìto in un campo di prigionieri di guerra e non implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presente Convenzione.

Art. 93 L'evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva, non saranno considerati come circostanza aggravante nel caso in cui un prigioniero di guerra fosse deferito ai tribunali per un'infrazione commessa durante l'evasione o il tentativo d'evasione.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 83, le infrazioni commesse dai prigionieri di guerra nel solo intento di facilitare la loro evasione e che non abbiano comportato alcuna violenza contro le persone, che si tratti d'infrazioni contro la proprietà pubblica, di furto senza intenzione di arricchimento, della confezione e dell'uso di documenti falsi, del porto di abiti civili, potranno essere punite soltanto con pene disciplinari.

I prigionieri di guerra che avessero cooperato ad un'evasione o ad un tentativo di evasione non saranno passibili per questo fatto che di una pena disciplinare.

Art. 94 Se un prigioniero di guerra evaso è ripreso, ne sarà fatta notifica, secondo le modalità previste dall'articolo 122, alla Potenza dalla quale dipende, semprechè fosse stata notificata la sua evasione.

Art. 95 I prigionieri di guerra imputati di colpe disciplinari non saranno mantenuti in detenzione preventiva nell'attesa della decisione, a meno che lo stesso provvedimento sia applicabile anche ai membri delle forze armate della Potenza detentrice per infrazioni analoghe o che lo esigano gli interessi superiori del mantenimento dell'ordine e della disciplina nel campo.

Per tutti i prigionieri di guerra, la detenzione preventiva in caso di colpe disciplinari sarà ridotta al minimo possibile e non supererà quattordici giorni.

Le disposizioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo si applicheranno ai prigionieri di guerra in detenzione preventiva per colpe disciplinari.

Art. 96 I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno oggetto di un'inchiesta immediata.

Riservata la competenza dei tribunali e delle autorità militari superiori, le pene disciplinari potranno essere pronunciate soltanto da un ufficiale munito di poteri disciplinari nella sua qualità di comandante di campo, o da un ufficiale responsabile che lo sostituisca o al quale abbia delegato i suoi poteri disciplinari.

Questi poteri non potranno mai essere delegati ad un prigioniero di guerra nè essere esercitati da un prigioniero di guerra.

Prima che sia pronunciata una pena disciplinare, il prigioniero di guerra imputato sarà esattamente informato dei fatti di cui è accusato.

Egli sarà messo in condizione di spiegare il suo contegno e di difendersi.

Sarà autorizzato a far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un interprete qualificato.

La decisione sarà annunciata al prigioniero di guerra e alla persona di fiducia.

Il comandante del campo dovrà tenere un registro delle pene disciplinari pronunciate; questo registro sarà tenuto a disposizione dei rappresentanti della Potenza protettrice.

Art. 97 In nessun caso, i prigionieri di guerra potranno essere trasferiti in stabilimenti penitenziari ( prigioni, penitenziari, bagni, ecc. ) per scontarvi pene disciplinari.

Tutti i locali nei quali saranno scontate le pene disciplinari dovranno essere conformi alle esigenze dell'igiene previste dall'articolo 25.

I prigionieri di guerra puniti saranno messi in grado di provvedere alla propria pulizia, secondo le disposizioni dell'articolo 29.

Gli ufficiali ed assimilati non saranno detenuti negli stessi locali in cui si trovano i sottufficiali o gli uomini di truppa.

Le prigioniere di guerra che scontano una pena disciplinare saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne.

Art. 98 I prigionieri di guerra detenuti in seguito ad una pena disciplinare continueranno a fruire delle disposizioni della presente Convenzione, salvo nella misura in cui la loro detenzione stessa le renda inapplicabili.

Tuttavia, in nessun caso essi potranno essere privati del beneficio degli articoli 78 e 126.

I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente non potranno essere privati delle prerogative inerenti al loro grado.

I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente avranno la facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare all'aria aperta almeno per due ore.

Essi saranno autorizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana; essi riceveranno le cure richieste dallo stato della loro salute e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del campo o in un ospedale.

Essi saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonchè a spedire ed a ricevere lettere.

Per contro, i colli e gli invii di danaro potranno esser loro consegnati soltanto a pena espiata; nell'attesa, saranno affidati alla persona di fiducia che consegnerà all'infermeria le derrate deperibili contenute in detti colli.

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