Statuto 1969 |
18. L'Associazione diocesana di Azione Cattolica riunisce tutti coloro che nella diocesi aderiscono all'AC.
Collabora col Vescovo ed offre il suo contributo al Consiglio pastorale per la costruzione e missione della Chiesa locale.
Si articola in associazioni parrocchiali e, secondo le esigenze e le situazioni, in gruppi interparrocchiali e diocesani.
All'interno dell'Associazione diocesana possono costituirsi dei movimenti che collegano i gruppi parrocchiali, interparrocchiali e diocesani che abbiano caratteristiche comuni.
19. L'Associazione parrocchiale di Azione Cattolica è formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'AC.
Cura la formazione e coordina l'impegno apostolico dei soci e dei gruppi collaborando col Parroco per la crescita e l'impegno missionario della comunità parrocchiale.
Nell'Associazione parrocchiale possono costituirsi dei gruppi come prima elementare e vitale esperienza associativa; la costituzione dei gruppi è approvata o promossa dal Consiglio dell'Associazione e intende favorire la formazione degli aderenti, la loro testimonianza nei propri ambienti di vita e la loro partecipazione organica al servizio pastorale comune della parrocchia.
Per corrispondere ad esigenze formative e pastorali specifiche, l'associazione parrocchiale riunisce i giovani e gli adulti in due Settori.
All'interno dei Settori si prevedono momenti formativi distinti per gli uomini e le donne, i giovani e le giovani.
Nell'Associazione parrocchiale, l'Azione Cattolica dei Ragazzi ha una sua particolare struttura, secondo le linee stabilite negli artt. da 34 a 38.
20. Organi dell'Associazione parrocchiale sono:
l'Assemblea composta di tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'ACI;
il Consiglio eletto in modo da essere rappresentativo delle componenti della Associazione.
Del Consiglio fanno parte i responsabili dell'Azione Cattolica dei Ragazzi; il Presidente nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio.
L'Assemblea e il Consiglio si riuniscono anche per Settori ( giovani e adulti ).
La composizione, le attribuzioni e il funzionamento degli organi e la procedura di elezione sono stabiliti con Regolamento diocesano.
21. Tenuto conto delle diverse realtà e necessità della Chiesa locale specie in relazione a piccole parrocchie, possono costituirsi Associazioni interparrocchiali, che riuniscano i soci di più parrocchie.
Esse hanno la stessa natura e struttura delle Associazioni parrocchiali.
22. Per finalità pastorali e in relazione a particolari ambienti, possono costituirsi gruppi interparrocchiali o diocesani.
Gli aderenti a questi gruppi partecipano alle Assemblee dell'Azione Cattolica delle loro rispettive parrocchie.
23. Secondo le necessità della diocesi, possono essere stabiliti collegamenti dell'AC a livello intermedio tra la parrocchia e la diocesi ( vicarie, foranie, vallate e simili ).
24. Nei movimenti, di cui all'art. 18, si collegano i gruppi parrocchiali, interparrocchiali e diocesani che mirano a realizzare i comuni obiettivi pastorali dell'ACI in rapporto ad esperienze di vita od ambienti specifici tra loro simili.
La costituzione e la struttura dei movimenti sono approvate dal Consiglio diocesano.
Un Segretario ed una Segretaria diocesani sono eletti dal Congresso diocesano di movimento e ratificati dal Consiglio dell'Associazione diocesana.
25. Organi dell'Associazione diocesana sono:
l'Assemblea formata dai rappresentanti delle Associazioni parrocchiali ( ed interparrocchiali ) e dei gruppi interparrocchiali e diocesani e dai membri del Consiglio diocesano;
il Consiglio eletto dall'Assemblea in modo da essere rappresentativo delle componenti dell'Associazione;
ne fanno parte di diritto i responsabili dell'ACR, i Segretari di movimento ed i membri della Presidenza diocesana;
assume la responsabilità della vita e della attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea e al Vescovo;
la Presidenza eletta dal Consiglio.
Il Presidente è nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio.
Della Presidenza fanno parte due Vice Presidenti per ciascun settore, il Segretario e l'amministratore.
L'Assemblea e il Consiglio si riuniscono anche per settori.
Le ulteriori norme circa la composizione, le attribuzioni e il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza e le procedure di elezione sono stabilite con Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.
26. Consiglio regionale.
In ciascuna regione conciliare funziona un Consiglio regionale dell'ACI al fine di favorire il coordinamento dell'attività delle Associazioni diocesane della regione.
Il Consiglio collabora all'azione pastorale della Conferenza Episcopale regionale e degli organi di pastorale regionali.
Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti e dai Vice Presidenti delle Associazioni diocesane della regione e dai responsabili regionali dei movimenti esistenti nella regione.
Il Consiglio elegge nel suo ambito il Delegato regionale che presiede il Consiglio stesso e lo rappresenta nel Consiglio nazionale dell'ACI.
Nell'espletamento delle sue funzioni il Delegato regionale può essere coadiuvato da membri del Consiglio regionale.
Partecipa alle riunioni del Consiglio regionale un Sacerdote Assistente nominato dalla Conferenza Episcopale regionale.
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