Statuto 1969

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L'Associazione nazionale

27. L'Associazione nazionale di Azione Cattolica riunisce i laici che nelle diocesi italiane aderiscono all'ACI.

Esprime e favorisce l'incontro delle Associazioni diocesane e il confronto e coordinamento delle rispettive esperienze;

contribuisce con il suo servizio alla vita delle Associazioni diocesane;

studia e delibera gli impegni comuni per l'attuazione dei fini dell'ACI in ordine ai problemi che hanno dimensioni nazionali ed internazionali.

Collabora all'azione pastorale della Conferenza Episcopale Italiana e degli organi di pastorale nazionale.

28. Organi dell'Associazione nazionale sono:

l'Assemblea nazionale;

il Consiglio nazionale

la Presidenza nazionale.

29. Nell'ambito dell'Associazione nazionale i movimenti diocesani tra loro simili si collegano in movimenti nazionali.

La costituzione e la struttura del movimento sono approvate dal Consiglio nazionale.

Un Segretario ed una Segretaria nazionali sono eletti dal Congresso nazionale del movimento e ratificati dal Consiglio nazionale dell'Associazione.

30. L'Assemblea nazionale è composta dai Presidenti delle Associazioni diocesane, da uno o più rappresentanti eletti dalle Assemblee diocesane a seconda della consistenza numerica di ciascuna Associazione diocesana - e, all'interno di questa, delle sue componenti - secondo i criteri stabiliti nel Regolamento, e dai membri del Consiglio nazionale.

Decide le linee generali del programma dell'Associazione nazionale di ACI.

Elegge il Consiglio dell'Associazione nazionale.

L'Assemblea si riunisce anche separatamente per settori.

31. Il Consiglio nazionale è composto da 20 membri eletti dall'Assemblea, dai Delegati regionali, dai responsabili nazionali della Azione Cattolica dei Ragazzi, dai Segretari dei movimenti nazionali e dai membri della Presidenza nazionale.

Il Consiglio assume la responsabilità della vita e dell'attività dell'Associazione nazionale di fronte all'Assemblea e all'Episcopato italiano.

Delibera nel quadro degli indirizzi dell'Assemblea nazionale,

studia e cura le iniziative dell'Associazione nazionale,

approva i programmi dei movimenti e ne promuove e coordina le attività.

Il Consiglio propone la nomina del Presidente dell'Associazione nazionale.

Elegge la Presidenza nazionale.

I componenti del Consiglio nazionale si riuniscono anche separatamente per Settore.

32. La Presidenza nazionale è composta dal Presidente, da quattro Vice Presidenti, due per il Settore giovani e due per il Settore adulti, dal Segretario e dall'Amministratore.

Il Presidente è nominato dalla CEI su proposta del Consiglio nazionale dell'Associazione.

La Presidenza ha funzioni esecutive delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio nazionali.

Garantisce l'unità di tutta l'ACI, ne coordina e promuove l'attività.

Assicura la stabile collaborazione dell'ACI agli organismi nazionali di coordinamento dell'apostolato dei laici.

Il Presidente presiede il Consiglio e l'Assemblea nazionali e rappresenta l'Associazione nazionale.

33. Possono essere costituiti dal Consiglio nazionale o dalla Presidenza nazionale commissioni unitarie e servizi comuni.

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