Catechismo della Chiesa Cattolica

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III. Il consenso matrimoniale

1625 I protagonisti dell'alleanza matrimoniale sono un uomo e una donna battezzati, liberi di contrarre il matrimonio e che esprimono liberamente il loro consenso.

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« Essere libero » vuol dire:

- non subire costrizioni;

- non avere impedimenti in base ad una legge naturale o ecclesiastica.

1626 La Chiesa considera lo scambio del consenso tra gli sposi come l'elemento indispensabile
« che costituisce il matrimonio ».131

Se il consenso manca, non c'è matrimonio.

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1627 Il consenso consiste in un « atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono »:132
« Io prendo te come mia sposa » - « Io prendo te come mio sposo ».133

Questo consenso che lega gli sposi tra loro, trova il suo compimento nel fatto che i due diventano
« una carne sola ». ( Gen 2,24; Mc 10,8; Ef 5,31 )

1628 Il consenso deve essere un atto della volontà di ciascuno dei contraenti, libero da violenza o da grave costrizione esterna.135

Nessuna potestà umana può sostituirsi a questo consenso.136

Se tale libertà manca, il matrimonio è invalido.

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1629 Per questo motivo ( o per altre cause che rendono nullo e non avvenuto il matrimonio ):137 la Chiesa può, dopo esame della situazione da parte del tribunale ecclesiastico competente, dichiarare « la nullità del matrimonio », vale a dire che il matrimonio non è mai esistito.

In questo caso i contraenti sono liberi di sposarsi, salvo rispettare gli obblighi naturali derivati da una precedente unione.138

1630 Il sacerdote ( o il diacono ) che assiste alla celebrazione del matrimonio, accoglie il consenso degli sposi a nome della Chiesa e dà la benedizione della Chiesa.

La presenza del ministro della Chiesa (e anche dei testimoni) esprime visibilmente che il matrimonio è una realtà ecclesiale.

1631 È per questo motivo che la Chiesa normalmente richiede per i suoi fedeli la forma ecclesiastica della celebrazione del matrimonio.139

Diverse ragioni concorrono a spiegare questa determinazione:

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- Il matrimonio sacramentale è un atto liturgico.
È quindi conveniente che venga celebrato nella Liturgia pubblica della Chiesa.

- Il matrimonio introduce in un ordo - ordine - ecclesiale, crea dei diritti e dei doveri nella Chiesa, fra gli sposi e verso i figli.

- Poiché il matrimonio è uno stato di vita nella Chiesa, è necessario che vi sia certezza sul matrimonio
( da qui l'obbligo di avere dei testimoni ).

- Il carattere pubblico del consenso protegge il « Sì » una volta dato e aiuta a rimanervi fedele.

1632 Perché il « Sì » degli sposi sia un atto libero e responsabile, e l'alleanza matrimoniale abbia delle basi umane e cristiane solide e durature, la preparazione al matrimonio è di fondamentale importanza.

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L'esempio e l'insegnamento dati dai genitori e dalle famiglie restano il cammino privilegiato di questa preparazione.

Il ruolo dei pastori e della comunità cristiana come « famiglia di Dio » è indispensabile per la trasmissione dei valori umani e cristiani del matrimonio e della famiglia,140 tanto più che nel nostro tempo molti giovani conoscono l'esperienza di focolari distrutti che non assicurano più sufficientemente questa iniziazione:

I giovani devono essere adeguatamente e tempestivamente istruiti, soprattutto in seno alla propria famiglia, sulla dignità dell'amore coniugale, sulla sua funzione e le sue espressioni; così che, formati nella stima della castità, possano ad età conveniente passare da un onesto fidanzamento alle nozze.141

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131 Cod. Diritto Can. 1057,1
132 Gaudium et spes 48;
Cod. Diritto Can. 1057,2
133 Rituale romano, Il sacramento del matrimonio, 45
135 Cod. Diritto Can. 1103
136 Cod. Diritto Can. 1057,1
137 Cod. Diritto Can. 1095-1107
138 Cod. Diritto Can. 1071
139 Concilio di Trento;
Cod. Diritto Can. 1108
140 Cod. Diritto Can. 1063
141 Gaudium et spes 49