Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

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Titolo XIV - L'evangelizzazione delle genti

Can. 584

§1. Obbedendo al mandato di Cristo di evangelizzare tutte le genti e mossa dalla grazia e dalla carità dello Spirito Santo, la Chiesa si riconosce tutta missionaria.

§2. L'evangelizzazione delle genti sia fatta in modo che, conservando l'integrità della fede e dei costumi, il Vangelo si possa esprimere nella cultura dei singoli popoli, cioè nella catechesi, nei propri riti liturgici, nell'arte sacra, nel diritto particolare e infine in tutta la vita ecclesiale.

Can. 585

§1. È compito delle singole Chiese sui iuris curare senza interruzione che il Vangelo sia predicato nel mondo intero, sotto la direzione del Romano Pontefice, per mezzo di messaggeri preparati accuratamente e inviati dall'autorità competente a norma del diritto comune.

§2. Vi sia una commissione, presso il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerarchi, per promuovere una più efficace collaborazione di tutte le eparchie nell'attività missionaria della Chiesa.

§3. Nelle singole eparchie si designi un sacerdote per promuovere efficacemente le iniziative per le missioni.

§4. I fedeli cristiani coltivino in se stessi e negli altri la conoscenza e l'amore delle missioni, preghino per esse e suscitino vocazioni e le sostengano generosamente con le loro offerte.

Can. 586

È severamente proibito costringere o indurre con inopportuni raggiri oppure attirare qualcuno ad abbracciare la Chiesa; tutti i fedeli cristiani, invece, si impegnino affinché sia rivendicato il diritto alla libertà religiosa e che nessuno con ingiuste vessazioni sia distolto dalla Chiesa.

Can. 587

§1. Coloro che vogliono congiungersi alla Chiesa siano ammessi con cerimonie liturgiche al catecumenato, che non sia una semplice esposizione di dogmi e di precetti, ma una formazione a tutta la vita cristiana e un tirocinio debitamente prolungato.

§2. Coloro che sono ascritti al catecumenato hanno il diritto di essere ammessi alla liturgia della parola e alle altre celebrazioni liturgiche non riservate ai fedeli cristiani.

§3. Spetta al diritto particolare emanare le norme con cui viene ordinato il catecumenato, determinando che cosa devono garantire i catecumeni e quali prerogative sono ad essi riconosciute.

Can. 588

I catecumeni hanno piena libertà di ascriversi a qualunque Chiesa sui iuris a norma del can. 30; si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa che possa ostacolare la loro ascrizione a una Chiesa che è più affine alla loro cultura.

Can. 589

I missionari sia esteri sia autoctoni siano idonei per convenienti doti e per cultura; siano opportunamente formati in missiologia e spiritualità missionaria, e istruiti sulla storia e cultura dei popoli da evangelizzare.

Can. 590

Nell'attività missionaria si deve cercare che le giovani Chiese raggiungano al più presto la maturità e siano costituite pienamente in modo da provvedere a se stesse, sotto la guida di una propria gerarchia, e di poter assumere e continuare l'opera della evangelizzazione.

Can. 591

I missionari s'interessino diligentemente che:

1° siano promosse prudentemente tra i neofiti le vocazioni ai sacri ministeri in modo che le giovani Chiese al più presto fioriscano di chierici autoctoni;

2° i catechisti siano formati così da poter espletare nel modo migliore il loro compito, quali validi cooperatori dei ministri sacri, nell'evangelizzazione come pure nell'azione liturgica; per diritto particolare si provveda che i catechisti abbiano la giusta rimunerazione.

Can. 592

§1. Si favoriscano con cura speciale, nei territori di missione, forme adatte di apostolato dei laici; si promuovano istituti di vita consacrata, tenendo conto dell'ingegno e dell'indole dei singoli popoli; si costituiscano scuole e altri istituti similari di educazione cristiana e di sviluppo culturale, se è necessario.

§2. Inoltre si favoriscano diligentemente e con prudenza il dialogo e la cooperazione con i non-cristiani.

Can. 593

§1. Tutti i presbiteri di qualsiasi condizione che prestano la loro opera nei territori di missione, dato che formano un unico presbiterio, cooperino ardentemente nella evangelizzazione.

§2. Essi collaborino volentieri, a norma del can. 908, con tutti gli altri missionari cristiani per dare un'unica testimonianza a Cristo Signore.

Can. 594

Sono territori di missioni quelli che la Sede Apostolica ha riconosciuto come tali.

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