Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

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Titolo XIII - Le Associazioni dei fedeli cristiani

Can. 573

§1. Le associazioni erette dalla competente autorità ecclesiastica o da essa approvate con decreto sono persone giuridiche nella Chiesa e sono chiamate associazioni pubbliche.

§2. Tutte le altre associazioni, anche se sono lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica, sono chiamate associazioni private; queste associazioni non sono riconosciute nella Chiesa se i loro statuti non sono esaminati dalla competente autorità; per il resto poi sono regolate soltanto dal diritto particolare, fermo restando il can. 577.

Can. 574

È compito della sola autorità ecclesiastica competente, salvo per il resto il can. 18, erigere associazioni di fedeli cristiani che si propongono di insegnare la dottrina cristiana a nome della Chiesa, oppure di promuovere il culto pubblico o che tendono ad altri fini il cui conseguimento è riservato di sua natura alla stessa autorità ecclesiastica.

Can. 575

§1. L'autorità competente a erigere o approvare le associazioni dei fedeli cristiani, per le associazioni e per le loro confederazioni:

1° per quelle eparchiali è il Vescovo eparchiale, ma non l'Amministratore dell'eparchia, a eccezione però di quelle associazioni la cui erezione è ad altri riservata per privilegio apostolico o patriarcale;

2° per quelle che sono aperte a tutti i fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale e metropolitana sui iuris e che hanno la sede principale entro i confini del territorio della stessa Chiesa, è il Patriarca, dopo aver consultato il Sinodo permanente, o il Metropolita, dopo aver consultato i due Vescovi eparchiali più anziani per ordinazione episcopale;

3° per quelle di altra specie è la Sede Apostolica.

§2. Per l'erezione di una sezione di qualsiasi associazione non eparchiale è richiesto il consenso dato per iscritto del Vescovo eparchiale; tuttavia il consenso dato dal Vescovo eparchiale per l'erezione di una casa di un istituto religioso vale anche per erigere, nella stessa casa o chiesa ad essa annessa, l'associazione che è propria di quell'istituto.

Can. 576

§1. Ogni associazione abbia i suoi statuti nei quali sono determinati il nome dell'associazione, il fine, la sede, il governo e le condizioni richieste per l'ascrizione; inoltre negli statuti si determinano i modi di agire tenendo conto del rito della propria Chiesa sui iuris, delle necessità del luogo e del tempo o dell'utilità.

§2. Gli statuti e il loro cambiamento necessitano dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica che ha eretto o approvato l'associazione.

Can. 577

§1. Qualsiasi associazione è sottoposta alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica che l'ha eretta o approvata; è compito di questa autorità curare che sia conservata in essa l'integrità della fede e dei costumi e vigilare perché non si introducano abusi nella disciplina ecclesiastica.

§2. È compito del Vescovo eparchiale vigilare su tutte le associazioni che esercitano l'attività nel suo territorio e, se occorre, informare l'autorità che ha eretto o approvato l'associazione e inoltre, se l'attività dell'associazione risulta di grave danno alla dottrina o alla disciplina ecclesiastica o è di scandalo ai fedeli cristiani, prendere nel frattempo gli opportuni rimedi.

Can. 578

§1. L'accettazione dei membri sia fatta a norma del diritto comune e degli statuti dell'associazione.

§2. Una stessa persona può essere ascritta a più associazioni.

§3. I membri di istituti religiosi possono dare il loro nome alle associazioni a norma del tipico o degli statuti col consenso del loro Superiore.

Can. 579

Nessuna associazione di fedeli cristiani può ascriversi i propri membri come chierici se non per speciale concessione data dalla Sede Apostolica o, se si tratta di un'associazione di cui al can. 575, §1, n. 2, del Patriarca col consenso del Sinodo permanente.

Can. 580

Chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica, o è venuto meno pubblicamente alla comunione con la Chiesa cattolica, o è incorso nella scomunica maggiore, non può essere ricevuto validamente nelle associazioni; se poi è già stato legittimamente ascritto, sia dichiarato dimesso, in forza del diritto stesso, dal Gerarca del luogo.

Can. 581

Nessuno legittimamente ascritto sia dimesso da un'associazione, se non per giusta causa e a norma del diritto comune e degli statuti.

Can. 582

L'associazione legittimamente eretta o approvata amministra i beni temporali a norma dei cann. 1007-1054 e degli statuti sotto la vigilanza dell'autorità che l'ha eretta o approvata, alla quale ogni anno deve rendere conto dell'amministrazione.

Can. 583

§1. Le associazioni erette o approvate dalla Sede Apostolica non possono essere soppresse se non dalla stessa.

§2. Tutte le altre associazioni, fermo restando il can. 927, §2, e salvo il diritto di ricorso in sospensivo a norma del diritto, possono essere soppresse, oltre che dalla Sede Apostolica:

1° dal Patriarca col consenso del Sinodo permanente o dal Metropolita che presiede a una Chiesa metropolitana sui iuris col consenso dei due Vescovi eparchiali più anziani per ordinazione episcopale;

2° dal Vescovo eparchiale, se sono state erette o approvate da lui.

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