Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

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Titolo XX - Gli uffici

Can. 936

§1. L'ufficio nella Chiesa è qualunque incarico, costituito stabilmente dal Signore stesso o dall'autorità competente, che dev'essere esercitato per un fine spirituale.

§2. I diritti e i doveri propri ai singoli uffici sono determinati da quel diritto col quale è costituito l'ufficio o dal decreto dell'autorità competente.

§3. È compito dell'autorità che costituisce l'ufficio anche quello di cambiarlo, sopprimerlo e provvedere alla sua provvisione canonica, a meno che non sia espressamente disposto diversamente dal diritto o se non consti dalla natura della cosa.

Can. 937

§1. Colui che erige l'ufficio deve anche aver cura che siano disponibili i mezzi necessari per l'adempimento dello stesso e provvedere alla giusta rimunerazione di coloro che esercitano l'ufficio.

§2. Dal diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris venga determinato più dettagliatamente il modo con cui queste prescrizioni siano portate ad effetto, a meno che per qualcuna non sia già stato provveduto dal diritto comune.

Capitolo I - La proccisione canonica degli uffici

Can. 938

Un ufficio non può essere validamente ottenuto senza la provvisione canonica.

Can. 939

La provvisione canonica di un ufficio si fa:

1° per libero conferimento fatto dall'autorità competente;

2° se l'ha preceduta un'elezione, per conferma della stessa o, se l'elezione non ha bisogno di conferma, per accettazione dell'eletto;

3° se l'ha preceduta una postulazione, per l'ammissione di essa.

Can. 940

§1. Perché uno sia promosso a un ufficio, deve essere idoneo, cioè provvisto di quelle qualità che sono richieste dal diritto.

§2. Quando il provveduto manca delle qualità richieste, la provvisione è nulla soltanto se così è disposto dal diritto; altrimenti è valida, ma può essere rescissa con decreto dell'autorità competente nel rispetto dell'equità.

Can. 941

La provvisione canonica per la quale non è prescritto dal diritto alcun termine, non sia mai differita oltre sei mesi utili, da computare dal ricevimento della notizia della vacanza dell'ufficio.

Can. 942

A nessuno siano conferiti due o più uffici che non possono essere espletati insieme convenientemente dallo stesso, a meno che non vi sia una vera necessità.

Can. 943

§1. La provvisione di un ufficio che non è vacante di diritto, è nulla per il diritto stesso e non viene convalidata con la successiva vacanza dell'ufficio.

§2. Se si tratta invece di un ufficio che per diritto viene conferito a tempo determinato, la provvisione canonica può essere fatta entro sei mesi prima che sia scaduto questo tempo e ha effetto dal giorno della vacanza dell'ufficio.

§3. La promessa di qualche ufficio, da chiunque sia stata fatta, non ha nessun effetto canonico.

Can. 944

Un ufficio vacante di diritto, che eventualmente sia posseduto illegittimamente da qualcuno, può essere conferito purché sia stato dichiarato a norma di diritto che quel possesso non è canonico e si faccia menzione di questa dichiarazione nella lettera di conferimento.

Can. 945

Chi conferisce un ufficio, sostituendosi a un altro che lo trascura o è impedito, non acquista con ciò nessuna potestà sulla persona a cui l'ha conferito, ma la condizione giuridica di essa è la stessa come se la provvisione canonica fosse stata fatta secondo la norma ordinaria del diritto.

Can. 946

La provvisione di un ufficio fatta per timore grave incusso ingiustamente, per dolo, per errore sostanziale o per simonia è nulla per il diritto stesso.

Art. I - La elezione

Can. 947

§1. Se qualche gruppo ha il diritto di eleggere a un ufficio, se non è stato disposto diversamente dal diritto, la elezione non sia mai differita oltre un trimestre utile, da computare dal ricevimento della notizia sulla vacanza dell'ufficio; trascorso inutilmente questo termine, l'autorità competente, a cui compete il diritto di confermare l'elezione o che ha il diritto di provvedervi successivamente, provveda liberamente all'ufficio vacante.

§2. L'autorità competente può provvedere liberamente all'ufficio vacante anche se il gruppo ha perso in altro modo il diritto di eleggere.

Can. 948

§1. Salvo restando il diritto particolare, il presidente del gruppo convochi gli elettori nel luogo e nel tempo conveniente per essi; la convocazione, se deve essere personale, vale se è fatta o nel luogo del domicilio oppure del quasi-domicilio, o nel luogo di residenza.

§2. Se qualcuno di coloro che devono essere chiamati è stato trascurato e perciò è assente, la elezione è valida, ma a sua richiesta, una volta provata l'omissione e l'assenza, deve essere rescissa dall'autorità competente anche dopo la conferma, purché consti a norma di diritto che il ricorso è stato interposto almeno entro tre giorni da computare dal ricevimento della notizia sulla elezione.

§3. Se poi più di un terzo degli elettori fosse stato trascurato, la elezione è nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i trascurati non siano realmente intervenuti.

Can. 949

§1. Fatta canonicamente la convocazione, il diritto di dare il voto appartiene a coloro che sono presenti nel luogo e nel giorno stabiliti nella convocazione, escluso il diritto di dare validamente il voto a mezzo di lettera o di procuratore, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto.

§2. Se qualcuno degli elettori è presente nella casa in cui avviene la elezione, ma per malferma salute non può partecipare alla elezione, il suo voto scritto sia richiesto dagli scrutatori.

Can. 950

Anche se qualcuno ha diritto di dare il voto per diversi titoli a nome proprio, non può darne se non uno solo.

Can. 951

Nessun estraneo al gruppo può essere ammesso a dare il voto, altrimenti la elezione è nulla per il diritto stesso.

Can. 952

Se la libertà nella elezione è impedita in qualsiasi modo, la elezione è nulla per il diritto stesso.

Can. 953

§1. È inabile a dare il voto:

1° l'incapace di atto umano;

2° chi manca di voce attiva;

3° chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o è venuto meno pubblicamente alla comunione con la Chiesa cattolica.

§2. Se qualcuno dei predetti viene ammesso, il suo voto è nullo, ma la elezione è valida, a meno che non consti che, tolto quel voto, l'eletto non ha riportato il numero richiesto di voti.

Can. 954

§1. Il voto è nullo se non è:

1° libero, e perciò è nullo il voto se l'elettore è stato costretto da grave timore oppure per dolo, direttamente o indirettamente, a eleggere una certa persona o più persone disgiuntamente;

2° segreto, certo, assoluto, determinato; è riprovata la consuetudine contraria.

§2. Le condizioni apposte al voto prima della elezione si ritengano come non aggiunte.

Can. 955

§1. Prima che inizi la elezione, siano designati all'interno del gruppo almeno due scrutatori.

§2. Gli scrutatori raccolgono i voti e davanti al presidente della elezione esaminino se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori; procedano allo scrutinio dei voti stessi e facciano sapere a tutti, quanti voti ciascuno abbia riportato.

§3. Se il numero dei voti non è uguale al numero degli elettori, non si è fatto nulla.

§4. Appena terminato ogni scrutinio, o dopo la sessione se nella stessa sessione ci sono più scrutini, le schede siano distrutte.

§5. Tutti gli atti della elezione siano descritti accuratamente da colui che espleta la funzione di attuario e, dopo essere stati letti per intero davanti agli elettori, siano sottoscritti almeno dallo stesso attuario, dal presidente e dagli scrutatori e inoltre siano conservati nell'archivio del gruppo.

Can. 956

§1. Nelle elezioni, se non è disposto diversamente dal diritto comune, ha valore giuridico, se è presente la parte maggiore di coloro che devono essere convocati, ciò che è piaciuto alla parte assolutamente maggiore di coloro che sono presenti, oppure, dopo due scrutini inefficaci, alla parte relativamente maggiore nel terzo scrutinio; se però dopo il terzo scrutinio i voti sono stati uguali, si ritenga eletto il più anziano d'età, a meno che non si tratti di elezioni tra soli chierici o religiosi, nei quali casi si ritenga eletto il più anziano per sacra ordinazione o tra i religiosi il più anziano per prima professione.

§2. È compito del presidente dell'elezione proclamare l'eletto.

Can. 957

§1. La elezione dev'essere intimata subito, per iscritto o con altro modo legittimo, all'eletto.

§2. L'eletto, entro otto giorni utili da computare dal ricevimento dell'intimazione, deve manifestare al presidente del gruppo se accetta l'elezione oppure no, altrimenti l'elezione non ha effetto.

§3. Se l'eletto non accetta, perde ogni diritto sorto dalla elezione e la elezione non viene convalidata dalla successiva accettazione; può tuttavia essere eletto nuovamente; il gruppo deve procedere a una nuova elezione entro un mese da computare dal ricevimento della notizia della elezione non accettata.

Can. 958

L'eletto con l'accettazione della elezione, se non ha bisogno di conferma, ottiene subito di pieno diritto l'ufficio, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto; altrimenti non acquisisce se non il diritto a esigere la conferma della elezione.

Can. 959

§1. L'eletto, se la elezione ha bisogno di conferma, deve, non oltre otto giorni da computare dal giorno dell'accettazione della elezione, chiedere personalmente o per mezzo di un altro, la conferma dall'autorità competente; altrimenti viene privato di ogni diritto sorto dalla elezione, a meno che non provi che è stato trattenuto da un giusto impedimento dal chiedere la conferma.

§2. Prima di ricevere la conferma non è lecito all'eletto di immischiarsi nell'amministrazione dell'ufficio e gli atti eventualmente da lui posti sono nulli.

Can. 960

§1. All'autorità competente, se trova idoneo l'eletto e la elezione è stata fatta a norma di diritto, non è lecito negare la conferma.

§2. Ricevuta la conferma, l'eletto ottiene di pieno diritto l'ufficio, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto.

Art. II - La postulazione

Can. 961

Gli elettori, se all'elezione di colui che ritengono più adatto e che preferiscono si oppone un impedimento canonico dal quale si può dispensare, possono postularlo coi loro voti dall'autorità competente, se non è disposto diversamente dal diritto.

Can. 962

Perché la postulazione abbia valore, sono richiesti almeno due terzi dei voti; altrimenti si proceda all'elezione, come se niente fosse stato fatto.

Can. 963

§1. Il gruppo deve inviare al più presto, e non oltre otto giorni, la postulazione all'autorità competente alla quale spetta confermare l'elezione; se questa autorità non ha la potestà di dispensare dall'impedimento e vuole ammettere la postulazione, deve ottenere la dispensa dall'autorità competente; se non è richiesta la conferma, la postulazione deve essere inviata all'autorità competente a concedere la dispensa.

§2. Se la postulazione non è stata inviata entro il tempo prescritto, essa è nulla per il diritto stesso e il gruppo perde per quella volta il diritto di eleggere, a meno che non dimostri che è stato trattenuto dall'inviare la postulazione da un giusto impedimento.

§3. Il postulato non acquista alcun diritto con la postulazione; l'autorità competente non ha alcun obbligo di ammetterla.

§4. Gli elettori non possono revocare la postulazione inviata all'autorità competente.

Can. 964

§1. Se la postulazione non è ammessa dell'autorità competente, il diritto di elezione ritorna al gruppo.

§2. L'ammissione invece della postulazione sia intimata subito al postulato e si osservi il can. 957, §§2 e 3.

§3. Colui che accetta la postulazione ammessa ottiene subito l'ufficio di pieno diritto.

Capitolo II - La perdita dell'ufficio

Can. 965

§1. Si perde l'ufficio, oltre agli altri casi prescritti dal diritto, con lo scadere del tempo determinato, raggiunta l'età definita dal diritto, con la rinuncia, il trasferimento, l'amozione e anche con la privazione.

§2. Terminato in qualsiasi modo il diritto dell'autorità dalla quale è stato conferito, l'ufficio non si perde, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto.

§3. Trascorso il tempo determinato o raggiunta l'età definita dal diritto, la perdita dell'ufficio ha effetto soltanto dal momento in cui è stata intimata per iscritto dall'autorità competente.

§4. A colui che perde l'ufficio per il raggiungimento dell'età definita dal diritto, oppure per la rinuncia, può essere conferito il titolo di emerito.

Can. 966

La perdita dell'ufficio che ha sortito effetto sia resa nota al più presto a tutti coloro ai quali compete qualche diritto nella provvisione canonica dell'ufficio.

Art. I - La rinuncia

Can. 967

Chi è responsabile dei suoi atti, può rinunciare all'ufficio per giusta causa.

Can. 968

La rinuncia fatta per timore grave e incusso ingiustamente, per dolo, per errore sostanziale oppure per simonia è nulla per il diritto stesso.

Can. 969

Perché la rinuncia abbia valore dev'essere fatta per iscritto o alla presenza di due testimoni, all'autorità a cui compete la provvisione canonica dell'ufficio di cui si tratta; se non ha bisogno di accettazione, ha effetto immediato.

Can. 970

§1. La rinuncia che ha bisogno di accettazione ha effetto dopo che è stata intimata al rinunciante l'accettazione della rinuncia; se però entro tre mesi l'accettazione della rinuncia non è stata intimata al rinunciante, la rinuncia non ha alcun valore.

§2. La rinuncia può essere revocata dal rinunciante solamente prima che la sua accettazione sia stata intimata.

§3. L'autorità non accetti la rinuncia se non è fondata su una giusta e proporzionata causa.

Can. 971 Colui che ha rinunciato all'ufficio può conseguire lo stesso ufficio per un altro titolo.

Art. II - Il trasferimento

Can. 972

§1. Il trasferimento può essere fatto soltanto da colui che ha il diritto di provvedere all'ufficio che si perde e insieme all'ufficio che viene conferito.

§2. Se il trasferimento si fa contro la volontà di colui che detiene l'ufficio, si richiede una grave causa e si osservi la procedura prescritta dal diritto, salve restando le norme riguardanti i membri di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, e fermo restando sempre il diritto di esporre le ragioni contrarie.

§3. Il trasferimento, per diventare effettivo, deve essere intimato per iscritto.

Can. 973

§1. In caso di trasferimento, il precedente ufficio diventa vacante con la presa canonica di possesso dell'altro ufficio, a meno che non sia stato disposto diversamente dal diritto, oppure non sia stato prescritto dall'autorità competente.

§2. Chi è trasferito percepisce la remunerazione connessa al precedente ufficio, finché non ha preso possesso canonico del seguente.

Art. III - La rimozione

Can. 974

§1. Uno è rimosso dall'ufficio sia con decreto emanato legittimamente dall'autorità competente, salvaguardando però i diritti eventualmente acquisiti per contratto, sia per il diritto stesso a norma del can. 976.

§2. Il decreto di rimozione, per diventare effettivo, deve essere intimato per iscritto.

Can. 975

§1. A meno che non sia disposto diversamente dal diritto, uno non può essere rimosso da un ufficio che è conferito a tempo indeterminato se non per causa grave e osservando il modo prescritto dal diritto; la stessa cosa vale perché uno possa essere rimosso dall'ufficio che è conferito a tempo determinato, prima che questo tempo sia scaduto.

§2. Dall'ufficio che, conforme alle prescrizioni del diritto, viene conferito a qualcuno secondo la prudente discrezione dell'autorità competente, uno può essere rimosso per giusta causa da valutare secondo il giudizio della stessa autorità, osservando l'equità.

Can. 976

§1. È rimosso dall'ufficio per il diritto stesso:

1° colui che ha perso lo stato clericale;

2° colui che ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o che è pubblicamente venuto meno alla comunione con la Chiesa cattolica;

3° il chierico che ha attentato il matrimonio, anche se soltanto civile.

§2. La rimozione, di cui al §1, nn. 2 e 3, può essere fatta valere soltanto se di essa consta da dichiarazione dell'autorità competente.

Can. 977

Se qualcuno, non però per il diritto stesso, ma mediante decreto dell'autorità competente, è rimosso dall'ufficio per mezzo del quale si provvede al suo sostentamento, la stessa autorità abbia cura che sia assicurato il suo sostentamento per un periodo di tempo adeguato, a meno che non si sia provveduto altrimenti.

Art. IV - La privazione

Can. 978

La privazione di un ufficio non può essere inflitta se non in pena di un delitto.

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