Codice dei Canoni delle Chiese Orientali |
Can. 909
§1. La persona che ha compiuto il diciottesimo anno d'età è maggiorenne; sotto questa età è minorenne.
§2. Il minorenne, prima del settimo anno compiuto, viene chiamato bambino ed è ritenuto non responsabile dei suoi atti; compiuti però i sette anni si presume che abbia l'uso di ragione.
Chiunque manca abitualmente dell'uso di ragione è ritenuto non responsabile dei suoi atti ed è assimilato ai bambini.
Can. 910
§1. La persona maggiorenne ha il pieno esercizio dei suoi diritti.
§2. La persona minorenne nell'esercizio dei suoi diritti è sottoposta alla potestà dei genitori o dei tutori, eccetto per quelle cose nelle quali i minori sono, per diritto divino o canonico, esenti dalla loro potestà; per quanto riguarda la costituzione dei tutori si osservino le prescrizioni del diritto civile, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune o dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris e fermo restando il diritto del Vescovo eparchiale, se è necessario, di costituire i tutori personalmente.
Can. 911
La persona viene detta forestiero in una eparchia diversa da quella dove ha il domicilio o il quasi-domicilio; è detta invece girovago se non ha in nessun luogo il domicilio o il quasi-domicilio.
Can. 912
§1. Il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia, o almeno di un'eparchia, che sia congiunta o con l'intenzione di rimanervi perpetuamente, se nulla chiami altrove da lì, oppure quando è realmente protratta per cinque anni completi.
§2. Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia, o almeno di un'eparchia, che sia congiunta o con l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi, se nulla chiami altrove da lì, oppure quando è realmente protratta almeno per tre mesi completi.
Can. 913
I membri di istituti religiosi come pure delle società di vita comune a guisa dei religiosi acquistano il domicilio nel luogo dove è situata la casa a cui sono ascritti; il quasi-domicilio nel luogo dove la loro dimora è protratta almeno per tre mesi.
Can. 914
I coniugi hanno domicilio o quasi-domicilio comune; ma per una giusta causa l'uno e l'altro possono avere un proprio domicilio o quasi-domicilio.
Can. 915
§1. Il minorenne ritiene necessariamente il domicilio o il quasi-domicilio di colui alla cui potestà è soggetto.
Uscito dall'infanzia può acquistare anche un quasi-domicilio proprio; inoltre se è emancipato legittimamente a norma del diritto civile, anche un domicilio proprio.
§2. Chiunque è stato affidato legittimamente in tutela o curatela a un altro, per un motivo diverso dalla minore età, ha il domicilio e il quasi-domicilio del tutore o del curatore.
Can. 916
§1. Sia per mezzo del domicilio, sia del quasi-domicilio ciascuno ottiene il suo Gerarca del luogo e il parroco della Chiesa sui iuris alla quale è ascritto, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune.
§2. Il parroco proprio di colui che non ha se non il domicilio o il quasi-domicilio eparchiale, è il parroco del luogo dove attualmente dimora.
§3. Proprio Gerarca del luogo e parroco del girovago è il parroco e il Gerarca del luogo dove il girovago attualmente dimora.
§4. Se manca il parroco per alcuni fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, il loro Vescovo eparchiale designi un parroco di un'altra Chiesa sui iuris che si prenda cura di costoro come parroco proprio, col consenso però del Vescovo eparchiale del parroco da designare.
§5. Nei luoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, si deve ritenere come Gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca di un'altra Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, fermo restando il can. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come proprio Gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l'assenso della Sede Apostolica.
Can. 917
Il domicilio e il quasi-domicilio si perde mediante l'allontanamento dal luogo con intenzione di non ritornarvi, salvi restando i cann. 913 e 915.
Can. 918
La consanguineità si computa per linee e gradi:
1° in linea retta tanti sono i gradi quante le persone, tolto il capostipite;
2° in linea collaterale tanti sono i gradi quante le persone nell'uno e nell'altro tratto, tolto il capostipite.
Can. 919
§1. L'affinità sorge da un matrimonio valido e sussiste tra l'uno e l'altro dei coniugi e i consanguinei dell'altro.
§2. In quella linea e in quel grado con cui uno dei due coniugi è consanguineo, è affine dell'altro.
Can. 920
Nella Chiesa oltre alle persone fisiche ci sono anche le persone giuridiche, siano totalità di persone siano totalità di cose, cioè soggetti nel diritto canonico di diritti e di doveri che corrispondono alla loro indole.
Can. 921
§1. Le persone giuridiche sono costituite per un fine conveniente alla missione della Chiesa, o per prescrizione stessa del diritto, oppure per speciale concessione dell'autorità ecclesiastica competente, data per decreto.
§2. Sono persone giuridiche per il diritto stesso le Chiese sui iuris, le province, le eparchie, gli esarcati, nonché gli altri istituti per i quali ciò è espressamente stabilito in questo diritto comune.
§3. L'autorità competente non conferisca la personalità giuridica se non a quelle totalità di persone o di cose che perseguono un fine specifico realmente utile e che, tutto sommato, hanno mezzi che si prevedono sufficienti per conseguire il fine prestabilito.
Can. 922
§1. Qualsiasi persona giuridica, eretta per speciale concessione dell'autorità ecclesiastica competente, deve avere i propri statuti approvati dall'autorità che è competente ad erigere la stessa persona giuridica.
§2. Fermo restando il diritto comune, negli statuti, perché possano essere approvati, bisogna che si provveda con precisione alle cose seguenti:
1° al fine specifico della persona giuridica;
2° alla natura della persona giuridica;
3° a chi compete la direzione della persona giuridica e come dev'essere esercitata;
4° a chi rappresenta la persona giuridica nel foro ecclesiastico e civile;
5° a chi compete disporre dei beni della persona giuridica e chi sia l'esecutore in caso di estinzione della persona giuridica, di divisione in diverse persone giuridiche o di congiunzione con altre persone giuridiche, salve sempre restando le volontà degli offerenti nonché i diritti acquisiti.
§3. Prima che gli statuti siano approvati, la persona giuridica non può agire validamente.
Can. 923
Una totalità di persone non può essere eretta in persona giuridica se non consta almeno di tre persone fisiche.
Can. 924
Per quanto riguarda gli atti collegiali, se non è espressamente stabilito diversamente dal diritto:
1° ha forza di diritto ciò che, presente la parte maggiore di coloro che devono essere convocati, è piaciuto alla parte assolutamente maggiore di coloro che sono presenti; se invece i voti sono stati uguali, il presidente dirima la parità col suo voto;
2° se però vengono intaccati i diritti acquisiti dei singoli, è richiesto il consenso di ciascuno di loro;
3° per le elezioni si osservi il can. 956.
Can. 925
Se sopravvive anche un solo membro di una persona giuridica ed essa tuttavia non ha cessato di esistere secondo gli statuti, l'esercizio di tutti i diritti della stessa persona giuridica compete a quel membro.
Can. 926
§1. Se non è disposto diversamente dal diritto, i beni e i diritti della persona giuridica che è priva di membri devono essere conservati, amministrati ed esercitati a cura dell'autorità a cui compete, in caso di estinzione, di disporre dei medesimi; questa autorità deve provvedere, a norma di diritto, al fedele adempimento dei oneri che gravano quei beni, come pure deve prendersi cura che la volontà dei fondatori o degli offerenti sia rigorosamente rispettata.
§2. L'ascrizione di membri di questa persona giuridica, nel rispetto delle norme del diritto, può, e secondo i casi, deve essere fatta da quella autorità alla quale compete la cura immediata della stessa persona; la stessa cosa si osservi se i membri che rimangono sono incapaci per diritto di compiere l'ascrizione.
§3. La nomina degli amministratori di una totalità di cose, se non può essere fatta a norma di diritto, viene devoluta all'autorità immediatamente superiore; la stessa autorità ha l'onere dell'amministrazione a norma del §1, finché non sia stato nominato un amministratore idoneo.
Can. 927
§1. La persona giuridica di sua natura è perpetua; si estingue tuttavia se è soppressa dalla competente autorità o se di fatto ha cessato di esistere per lo spazio di cento anni.
§2. La persona giuridica non può essere soppressa se non per grave causa, dopo aver consultato i suoi moderatori e osservando ciò che è prescritto negli statuti sul caso di soppressione.
Can. 928
Salvi restando i casi espressi nel diritto comune:
1° compete al Patriarca, consultato il Sinodo permanente, sopprimere le persone giuridiche da lui stesso erette o approvate; col consenso invece del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, il Patriarca può sopprimere qualsiasi persona giuridica, a eccezione di quelle che sono state erette o approvate dalla Sede Apostolica;
2° compete al Vescovo eparchiale, consultato il collegio dei consultori eparchiali, sopprimere quelle persone giuridiche che egli stesso ha eretto, a meno che non siano state approvate dall'autorità superiore;
3° in tutti gli altri casi, colui che erige le persone giuridiche non può validamente sopprimerle se non si aggiunge il consenso dell'autorità superiore.
Can. 929
Se il territorio di una persona giuridica viene diviso in modo che o una parte di esso sia unita a un'altra persona giuridica, o per la parte dismembrata sia eretta una nuova persona giuridica, devono essere divisi, secondo l'onesto e il giusto, anche i beni comuni che erano destinati a vantaggio dell'intero territorio e i debiti che erano stati contratti per l'intero territorio, dall'autorità a cui compete la divisione, rimanendo salvi tutti e singoli gli obblighi, come pure salve le volontà dei fondatori o dei pii offerenti, i diritti acquisiti e gli statuti con cui la persona giuridica è regolata.
Can. 930
Estinta la persona giuridica, i suoi beni diventano [ proprietà ] della persona giuridica immediatamente superiore, salve restando sempre le volontà dei fondatori o degli offerenti, i diritti acquisiti e gli statuti con cui la persona giuridica estinta era regolata.
Can. 931
§1. Per la validità di un atto giuridico si richiede che esso sia stato posto da una persona abile e competente e inoltre che nello stesso ci siano le cose che costituiscono essenzialmente l'atto stesso, come pure le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell'atto.
§2. L'atto giuridico posto a norma del diritto, a riguardo ai suoi elementi esterni, si presume valido.
Can. 932
§1. L'atto giuridico posto per violenza inferta dall'esterno a una persona, a cui essa in nessun modo poté resistere, è da ritenere nullo.
§2. L'atto giuridico posto per un'altra violenza o per timore grave e ingiustamente incusso, oppure per dolo, vale se non è disposto diversamente; ma può essere rescisso dal giudice per sentenza, sia su istanza della parte lesa o dei suoi successori nel diritto, sia d'ufficio.
Can. 933
L'atto giuridico posto per ignoranza oppure per errore che verte su ciò che costituisce la sua sostanza oppure che ricade nella condizione sine qua non, è nullo; altrimenti vale, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto, ma l'atto giuridico posto per ignoranza o errore può dare luogo all'azione rescissoria a norma del diritto.
Can. 934
§1. Se è stabilito dal diritto che, per porre un atto giuridico, l'autorità ha bisogno del consenso oppure del consiglio di qualche gruppo di persone, il gruppo deve essere convocato a norma del can. 948, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto particolare per i casi stabiliti dallo stesso diritto nei quali si tratta solamente di chiedere un consiglio; ma perché l'atto giuridico abbia valore, si richiede che sia ottenuto il consenso della parte assolutamente maggiore di coloro che sono presenti, oppure che si chieda il consiglio di tutti, fermo restando il §2, n. 3.
§2. Se è stabilito dal diritto che per porre un atto giuridico l'autorità necessita del consenso oppure del consiglio di alcune persone come singole:
1° se si esige il consenso, è invalido l'atto giuridico dell'autorità che non richiede il consenso di quelle persone, oppure che agisce contro il loro voto o il voto di qualcuno;
2° se si esige il consiglio, è invalido l'atto giuridico dell'autorità che non consulta le stesse persone;
3° l'autorità, quantunque non sia obbligata di accedere al loro consiglio, anche se concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente da valutare col proprio giudizio, non si discosti dal loro consiglio specialmente se concorde.
§3. A coloro a cui viene richiesto il consenso o il consiglio, l'autorità che necessita del consenso o del consiglio deve fornire le necessarie informazioni e tutelare in ogni modo la loro libera manifestazione di pensiero.
§4. Tutti coloro, il cui consenso o consiglio è richiesto, hanno l'obbligo di esprimere sinceramente il loro parere e inoltre di osservare il segreto; questo obbligo può anche essere fatto valere dall'autorità.
Can. 935
Chiunque danneggia illegittimamente un altro con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto per dolo o colpa, ha l'obbligo di riparare il danno arrecato.
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