Codice dei Canoni delle Chiese Orientali |
Can. 1185
Chi vuole convenire qualcuno in giudizio deve esibire al giudice competente il libello introduttorio della lite nel quale si propone l'oggetto della controversia e si chiede il ministero del giudice.
Can. 1186
§1. Il giudice può ammettere la domanda orale ogniqualvolta o l'attore sia impedito di esibire il libello introduttorio della lite, o la causa è di facile esame e di minore importanza.
§2. In entrambi i casi, tuttavia, il giudice ordini al notaio di redigere l'atto per iscritto, che dev'essere letto davanti all'attore e da lui approvato e che tiene il posto, a tutti gli effetti giuridici, del libello introduttorio della lite scritto dall'attore.
Can. 1187
Il libello introduttorio della lite deve:
1° esprimere davanti a quale giudice viene introdotta la causa, che cosa si chiede e da chi si chiede;
2° indicare su quale diritto si fondi l'attore e, almeno genericamente, su quali fatti e prove per dimostrare quanto viene asserito;
3° essere sottoscritto dall'attore o dal suo procuratore, apponendovi giorno, mese e anno nonché il luogo dove l'attore o il suo procuratore abitano oppure dissero di avere la residenza per ricevere gli atti;
4° indicare il domicilio o il quasi-domicilio della parte convenuta.
Can. 1188
§1. Il giudice unico o il presidente del tribunale collegiale, dopo aver visto sia che la cosa è di sua competenza, sia che all'attore non manca la legittima capacità di stare in giudizio, deve decidere al più presto con un suo decreto se ammettere o respingere il libello introduttorio della lite.
§2. Il libello introduttorio della lite può essere respinto soltanto se:
1° il giudice o il tribunale è incompetente;
2° consta senza dubbio che l'attore non ha la capacità legittima di stare in giudizio;
3° non è stato osservato il can. 1187, nn. 1-3;
4° risulta chiaramente dallo stesso libello introduttorio della lite che la domanda è priva di qualsiasi fondamento, né è possibile che qualche fondamento appaia dal processo.
§3. Se il libello introduttorio della lite è stato respinto per vizi che possono essere emendati, l'attore può esibire di nuovo allo stesso giudice un libello emendato.
§4. Contro la reiezione del libello introduttorio della lite, la parte ha sempre pieno diritto, entro il tempo utile di dieci giorni, di interporre ricorso motivato al tribunale di appello o, se il libello è stato respinto dal presidente, al collegio; la questione della reiezione deve essere definita con la massima celerità.
Can. 1189
Se il giudice entro un mese, da computare dalla presentazione del libello introduttorio della lite, non ha emesso il decreto con cui ammette o respinge il libello, la parte interessata può fare istanza affinché il giudice adempia il suo incarico; se invece, nonostante tutto, il giudice mantiene il silenzio, passati inutilmente dieci giorni, da computare dalla presentazione dell'istanza, il libello si consideri come ammesso.
Can. 1190
§1. Nel decreto col quale è ammesso il libello introduttorio della lite dell'attore, il giudice o il presidente del tribunale deve chiamare in giudizio, cioè citare, le altre parti per la contestazione della lite, stabilendo se esse devono rispondere per iscritto, oppure presentarsi davanti a lui per concordare i dubbi; se però dalle risposte scritte egli si convince della necessità di convocare le parti, lo può stabilire con un nuovo decreto.
§2. Se il libello introduttorio della lite si considera ammesso a norma del can. 1189, il decreto di citazione in giudizio deve essere fatto entro venti giorni da computare da quando è stata fatta l'istanza di cui nello stesso canone.
§3. Se invece le parti di fatto si presentano davanti al giudice per trattare la causa, non si richiede la citazione, ma il notaio metta agli atti che le parti erano presenti nel giudizio.
Can. 1191
§1. Il decreto di citazione in giudizio deve essere intimato subito alla parte convenuta e contemporaneamente essere notificato a tutti gli altri che devono comparire.
§2. Alla citazione venga aggiunto il libello introduttorio della lite, a meno che il giudice non ritenga, per una grave causa, che non debba essere notificato alla parte, prima che questa abbia deposto in giudizio.
§3. Se l'azione è istituita contro uno che non ha il libero esercizio dei suoi diritti o la libera amministrazione dei beni di cui si discute, la citazione dev'essere intimata a colui per mezzo del quale egli può stare in giudizio a norma di diritto.
Can. 1192
§1. La intimazione o notificazione di citazioni, decreti, sentenze o di altri atti giudiziari deve farsi per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o in altro modo assolutamente sicuro, osservando le leggi del diritto particolare.
§2. Del fatto dell'intimazione o notificazione e del suo modo deve constare dagli atti.
§3. La parte convenuta che rifiuta di ricevere la citazione o impedisce che la citazione la raggiunga, si consideri legittimamente citata.
Can. 1193
Se la citazione non è stata legittimamente intimata, sono nulli gli atti del processo, a meno che, nonostante questo, la parte sia comparsa per trattare la causa.
Can. 1194
Se la citazione è stata intimata legittimamente oppure le parti si sono presentate davanti al giudice per trattare la causa:
1° la cosa cessa di essere integra;
2° la causa diventa propria di quel giudice oppure del tribunale del resto competente, davanti al quale l'azione è stata istituita;
3° la potestà delegata è resa stabile nel giudice delegato, di modo che non cessa venendo meno il diritto del delegante;
4° s'interrompe la prescrizione, a meno che non sia stabilito diversamente;
5° ha inizio l'istanza della lite e perciò si applica immediatamente il principio secondo il quale "nulla si innovi mentre pende la lite".
Can. 1195
§1. Si ha la contestazione della lite quando, mediante un decreto del giudice, si definisce l'oggetto della controversia, desunto dalle richieste e risposte delle parti.
§2. Le richieste e le risposte delle parti, oltre che nel libello introduttorio della lite, possono essere espresse o nella risposta alla citazione o nelle dischiarazioni fatte a voce davanti al giudice; ma nelle cause più difficili le parti devono essere convocate dal giudice per concordare il dubbio o i dubbi ai quali nella sentenza si deve rispondere.
§3. Il decreto del giudice dev'essere intimato alle parti; costoro, a meno che non abbiano già acconsentito, possono ricorrere allo stesso giudice entro dieci giorni perché il decreto sia cambiato; la cosa dev'essere definita con la massima celerità con decreto dello stesso giudice.
Can. 1196
L'oggetto della controversia, una volta definito, non può essere validamente cambiato se non con un nuovo decreto, per una grave causa, su istanza di una parte e dopo aver ascoltato tutte le altre parti e ponderate le loro ragioni.
Can. 1197
Contestata la lite, il possessore di una cosa altrui cessa di essere in buona fede, perciò se viene condannato a restituire la cosa, deve renderne anche i frutti dal giorno della contestazione della lite e riparare i danni.
Can. 1198
Contestata la lite, il giudice prestabilisca alle parti un tempo adeguato per proporre e completare le prove.
Can. 1199
Se una parte muore oppure cambia stato o cessa dall'ufficio in ragione del quale agiva:
1° a causa non ancora conclusa, l'istanza della lite è sospesa finché l'erede del defunto oppure il successore o colui che è interessato non riprenda l'istanza della lite;
2° a causa conclusa, il giudice deve procedere ulteriormente, dopo aver citato il procuratore, se c'è, altrimenti l'erede o il successore del defunto.
Can. 1200
§1. Se cessano dall'incarico il tutore o il curatore, oppure il procuratore o l'avvocato che sono necessari a norma del can. 1139, l'istanza della lite nel frattempo viene sospesa.
§2. Il giudice però costituisca al più presto un altro tutore o curatore; può invece costituire un procuratore per la lite o un avvocato, se la parte ha trascurato di farlo entro un breve termine stabilito dallo stesso giudice.
Can. 1201
Se non viene posto dalle parti nessun atto processuale per sei mesi, senza che vi si opponga alcun impedimento, l'istanza della lite va in perenzione.
Can. 1202
La perenzione ha effetto per il diritto stesso e nei confronti di tutti anche dei minori, e inoltre deve essere dichiarata anche d'ufficio, salvo restando il diritto di chiedere l'indennità contro tutori, curatori, amministratori, procuratori che non hanno provato di non aver colpa.
Can. 1203
La perenzione estingue gli atti del processo, non invece gli atti della causa; anzi questi possono aver valore anche in un altro giudizio, purché la causa si svolga tra le stesse persone e sulla stessa cosa; ma per quanto riguarda gli estranei, non ha altro valore se non quello dei documenti.
Can. 1204
Le spese del giudizio andato in perenzione sono a carico di ciascuna delle parti nella misura in cui esse le hanno fatte.
Can. 1205
§1. In qualunque stato e grado del giudizio l'attore può rinunciare all'istanza della lite; così pure, sia l'attore sia la parte convenuta possono rinunciare agli atti del processo, sia a tutti, sia soltanto ad alcuni.
§2. I tutori e gli amministratori delle persone giuridiche, per poter rinunziare all'istanza della lite, necessitano del consiglio o del consenso di coloro di cui è richiesto il concorso per porre gli atti che eccedono i confini dell'ordinaria amministrazione.
§3. Perché la rinuncia abbia valore, dev'essere fatta per iscritto e dev'essere sottoscritta dalla parte stessa o dal suo procuratore, munito però di uno speciale mandato, e comunicata all'altra parte, da questa accettata o non impugnata e dev'essere ammessa dal giudice.
Can. 1206
La rinuncia ammessa dal giudice, per gli atti ai quali si è rinunciato, produce gli stessi effetti della perenzione dell'istanza della lite e obbliga il rinunciante a pagare le spese degli atti a cui ha rinunziato.
Can. 1207
§1. L'onere di fornire le prove tocca a colui che asserisce.
§2. Non hanno bisogno di prova:
1° le cose che dal diritto stesso sono presunte;
2° i fatti asseriti da uno dei contendenti e ammessi dall'altro, a meno che la prova sia esigita dal diritto o dal giudice nonostante tutto.
Can. 1208
§1. Possono essere adotte prove di qualsiasi genere che sembrino utili per giudicare la causa e che sono lecite.
§2. Se una parte fa istanza perché una prova respinta dal giudice sia ammessa, il giudice stesso definisca la cosa con la massima celerità.
Can. 1209
Se una parte o un teste si rifiutano di comparire davanti il giudice per rispondere, è lecito ascoltarli mediante una persona designata dal giudice, oppure richiedere la loro dichiarazione davanti un pubblico notaio o con qualsiasi altro modo legittimo.
Can. 1210
Il giudice non proceda a raccogliere le prove prima della contestazione della lite, se non per grave causa.
Can. 1211
Il giudice può sempre interrogare le parti per scoprire meglio la verità, anzi lo deve a istanza di una parte o per provare che un fatto di pubblico interesse è posto al di fuori di ogni dubbio.
Can. 1212
§1. La parte legittimamente interrogata deve rispondere e confessare integralmente la verità, a meno che con la risposta non sia rivelato un delitto da essa commesso.
§2. Se invece si è rifiutata di rispondere, spetta al giudice valutare che cosa se ne possa trarre per la prova dei fatti.
Can. 1213
Nei casi in cui è in causa il bene pubblico, il giudice faccia giurare alle parti da interrogare di dire la verità o almeno di aver detto la verità, a meno che una grave causa non suggerisca diversamente; negli altri casi lo può fare secondo la sua prudenza.
Can. 1214
Le parti, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo possono presentare al giudice i punti essenziali sulle quali interrogare una parte.
Can. 1215
Circa l'interrogatorio delle parti si osservino, con gli opportuni riferimenti, i canoni sull'interrogatorio dei testimoni.
Can. 1216
L'asserzione su qualche fatto, resa per iscritto o oralmente davanti al giudice competente da una parte contro se stessa, riguardante la materia del giudizio, sia spontaneamente sia su interrogazione del giudice, è una confessione giudiziale.
Can. 1217
§1. La confessione giudiziale di una parte, se si tratta di un affare privato e non è in causa il bene pubblico, libera tutte le altre dall'onere della prova.
§2. Ma nelle cause che riguardano il bene pubblico, la confessione giudiziale e tutte le altre dichiarazioni delle parti possono avere valore probante, da valutare dal giudice assieme con tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro il valore di piena prova a meno che non si aggiungano altri elementi che le avvalorino del tutto.
Can. 1218
Spetta al giudice valutare, considerate tutte le circostanze, quale valore dare alla confessione extragiudiziale prodotta in giudizio.
Can. 1219
La confessione o qualsiasi altra dichiarazione di una parte è priva di qualsiasi valore se consta che fu pronunciata per errore di fatto, oppure fu estorta con violenza o con timore grave.
Can. 1220
In qualsiasi genere di giudizio è ammessa la prova per mezzo di documenti, sia pubblici sia privati.
Can. 1221
§1. Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli che una persona ha redatto a motivo del suo incarico pubblico nella Chiesa, osservando le formalità prescritte dal diritto.
§2. Sono documenti pubblici civili quelli che sono ritenuti tali secondo il diritto civile.
§3. Tutti gli altri documenti sono privati.
Can. 1222
I documenti pubblici fanno fede di ciò che in essi è direttamente e principalmente affermato, a meno che non si evinca altra cosa con argomenti contrari ed evidenti, fermo restando il diritto civile del luogo che stabilisca diversamente per quanto riguarda i documenti civili.
Can. 123
Un documento privato sia che venga riconosciuto dalla parte, sia verificato dal giudice, ha contro il suo autore o contro chi l'ha sottoscritto e i suoi aventi causa, lo stesso valore probatorio che ha la confessione extragiudiziale; ma contro estranei può avere forza probatoria, da valutare dal giudice assieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non gli si può attribuire valore di prova piena, se non si aggiungono altri elementi che lo avvalorino del tutto.
Can. 1224
Se i documenti appaiono cancellati, corretti, interpolati o con altri difetti, è compito del giudice valutare se e quale valore dare a tali documenti.
Can. 1225
I documenti non hanno valore probatorio in giudizio se non sono originali oppure in copia autenticata e depositati presso la cancelleria del tribunale, affinché possano essere esaminati dal giudice e dalle parti.
Can. 1226
Il giudice può ordinare che un documento comune alle due parti sia esibito nel giudizio.
Can. 1227
§1. Nessuno è obbligato a esibire documenti, anche se comuni, che non possono essere comunicati senza pericolo di danno di cui al 1229, §2, n. 2, oppure senza pericolo di violazione di un segreto da mantenere.
§2. Se però almeno qualche parte del documento può essere trascritta ed esibita in copia senza gli inconvenienti menzionati, il giudice può ordinare che essa sia prodotta.
Can. 1228
La prova per mezzo di testimoni è ammessa in qualsiasi causa, sotto la direzione del giudice.
Can. 1229
§1. I testimoni devono confessare la verità al giudice che interroga legittimamente.
§2. Fermo restando il can. 1231, sono esentati dall'obbligo di rispondere:
1° i chierici, a riguardo di quanto è stato a loro manifestato in ragione del sacro ministero; i pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai e gli altri che sono tenuti a osservare il segreto anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda gli affari sottoposti al segreto;
2° coloro che dalla propria testimonianza temono che arrivino per sé, oppure per il proprio coniuge, oppure per i consanguinei o affini più vicini, infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali.
Can. 1230
Tutti possono essere testimoni, a meno che non siano espressamente respinti dal diritto, o in tutto o in parte.
Can. 1231
§1. Non siano ammessi a testimoniare i minori al di sotto dei quattordici anni di età e i deboli di mente; possono però essere ascoltati, su decreto del giudice, con il quale si dichiara l'opportunità.
§2. Sono ritenuti incapaci di testimoniare:
1° coloro che sono parte in causa, oppure coloro che si presentano in giudizio a nome delle parti, il giudice e i suoi assistenti, l'avvocato e gli altri che assistono o hanno assistito le parti nella stessa causa;
2° i sacerdoti per quanto riguarda tutto ciò che essi sono venuti a sapere dalla confessione sacramentale, anche se il penitente ha chiesto la loro manifestazione; anzi, ciò che è stato ascoltato da chiunque e in qualsiasi modo in occasione della confessione sacramentale non può essere recepito nemmeno come indizio di verità.
Can. 1232
La parte che ha indotto un testimone può rinunciare al suo interrogatorio; ma la parte avversa può chiedere, ciò nonostante, che il testimone sia interrogato.
Can. 1233
§1. Se si chiede la prova mediante testimoni, i loro nomi e il domicilio devono essere indicati al tribunale.
§2. Entro il termine prestabilito dal giudice siano esibiti i punti essenziali degli argomenti sui quali si chiede l'interrogazione dei testimoni; altrimenti si ritenga abbandonata la richiesta.
Can. 1234
È compito del giudice contenere la moltitudine eccessiva di testimoni.
Can. 1235
Prima che i testimoni siano interrogati, i loro nomi siano comunicati alle parti; se però, secondo la prudente valutazione del giudice, questo non si può fare senza una grave difficoltà, lo si faccia almeno prima della pubblicazione delle testimonianze.
Can. 1236
Fermo restando il can. 1231, una parte può chiedere che un testimone sia escluso, se sia dimostrata una giusta causa, prima che il testimone sia interrogato.
Can. 1237
La citazione del testimone si fa con un decreto del giudice, legittimamente intimato al testimone.
Can. 1238
Il testimone citato dal giudice a norma del diritto compaia, oppure renda nota al giudice la causa della sua assenza.
Can. 1239
§1. I testimoni devono essere interrogati nella sede del tribunale, a meno che il giudice non ritenga diversamente.
§2. I Vescovi e coloro che per il diritto della loro nazione godono di simile beneficio, siano ascoltati nel luogo scelto da loro stessi.
§3. Il giudice decida dove devono essere ascoltati coloro che, a causa della distanza, di una malattia o di altro impedimento, sono impossibilitati o hanno difficoltà a raggiungere la sede del tribunale, fermi restando i can. 1071 e can. 1128.
Can. 1240
Le parti non possono assistere all'interrogatorio dei testimoni, a meno che il giudice, specialmente quando la cosa è di bene privato, non ritenga di ammetterle; possono tuttavia assistere i loro procuratori o avvocati, a meno che il giudice non abbia ritenuto, per circostanze di cose e di persone, di dover procedere in segreto.
Can. 1241
§1. I testimoni devono essere interrogati uno ad uno separatamente.
§2. Se i testimoni dissentono tra di loro oppure con una parte, il giudice può metterli a confronto tra di loro, evitando, per quanto è possibile, dissidi e scandalo.
Can. 1242
L'interrogatorio del testimone viene fatto dal giudice o dal suo delegato oppure dall'uditore, al quale bisogna che assista il notaio; perciò le parti o il promotore di giustizia o il difensore del vincolo o gli avvocati che sono presenti all'interrogatorio, se hanno altre interrogazioni da fare al testimone, le propongano non al testimone ma al giudice o a colui che ne fa le veci, affinché le rivolga lui stesso, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto particolare.
Can. 1243
§1. Il giudice richiami all'attenzione del testimone il grave obbligo di dire tutta la verità e la sola verità.
§2. Il giudice faccia giurare il testimone secondo il can. 1213; se però il testimone rifiuta di emetterlo sia ascoltato senza che abbia giurato.
Can. 1244
Il giudice verifichi anzitutto l'identità del testimone; ricerchi quale relazione egli abbia con le parti e, quando rivolge al testimone delle interrogazioni specifiche sulla causa, cerchi di sapere anche le fonti della sua conoscenza e in quale tempo preciso abbia conosciuto ciò che asserisce.
Can. 1245
Le interrogazioni siano brevi, appropriate alla capacità intellettuale di colui che deve essere interrogato, che non includano insieme più cose, non siano cavillose, non astute, che non suggeriscano la risposta, lontane da qualsiasi offesa e pertinenti alla causa che si tratta.
Can. 1246
§1. Le interrogazioni non devono essere comunicate in precedenza ai testimoni.
§2. Se però ciò che dev'essere testimoniato è così lontano dalla memoria da non poter essere affermato con certezza se prima non viene richiamato, il giudice può avvisare anticipatamente il testimone su alcune cose, se ritiene che ciò si possa fare senza pericolo.
Can. 1247
I testimoni dicano la testimonianza a voce e non leggano uno scritto, a meno che non si tratti di calcoli e di conti; in questo caso possono consultare gli appunti che hanno preso con sé.
Can. 1248
§1. La risposta dev'essere subito redatta per iscritto dal notaio, il quale deve riferire le parole stesse del testimone, almeno per quanto riguarda le cose che costituiscono direttamente l'oggetto del giudizio.
§2. Può essere ammesso l'uso delle invenzioni tecniche che riproducono le voci, purché poi le risposte siano trascritte e sottoscritte, se è possibile, da coloro che hanno dato le risposte.
Can. 1249
Il notaio faccia menzione negli atti sul giuramento fatto, dispensato oppure rifiutato, sulla presenza delle parti e di altri, sulle interrogazioni aggiunte d'ufficio, e in generale su tutte le cose degne di essere ricordate, eventualmente accadute, mentre i testimoni erano interrogati.
Can. 1250
§1. Alla fine dell'interrogatorio deve essere letto davanti al testimone quello che il notaio ha redatto per iscritto sulle sue risposte, o far ascoltare al testimone ciò che è stato registrato per mezzo di uno strumento tecnico delle sue risposte, concedendogli il diritto di aggiungere, di togliere, di correggere, di variare.
§2. Infine il testimone, il giudice e il notaio devono sottoscrivere l'atto.
Can. 1251
I testimoni, anche se già interrogati, possono essere chiamati di nuovo all'interrogatorio su richiesta di una parte oppure d'ufficio, prima che le testimonianze siano pubblicate, se il giudice lo ritiene necessario o utile, purché tuttavia non vi sia alcuno pericolo di qualsiasi collusione o corruzione.
Can. 1252
Ai testimoni si devono rifondere le spese che hanno sostenuto e il guadagno perduto, secondo un'equa tassazione del giudice.
Can. 1253
Nel valutare le testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto se è necessario le lettere testimoniali, consideri:
1° quale sia la condizione della persona o la sua onestà;
2° se ha testimoniato di scienza propria, specialmente per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla sua opinione, per dicerie oppure per sentito dire da altri;
3° se il testimone è stato costante e fermamente coerente con se stesso, oppure variabile, incerto o vacillante;
4° se ha avuto contestimoni sulla testimonianza, e sia confermato da altri elementi di prova, oppure no.
Can. 1254
La testimonianza di un solo testimone non può fare piena fede, a meno che non si tratti di un testimone qualificato che dia testimonianza su cose fatte d'ufficio, oppure se le circostanze di cose o di persone non suggeriscano altrimenti.
Can. 1255
Bisogna valersi dell'opera dei periti ogniqualvolta, secondo la prescrizione del diritto o del giudice, sono richiesti un loro esame e parere, fondato sulle regole dell'arte o della scienza, per provare qualche fatto o per riconoscere la vera natura di una cosa.
Can. 1256
È compito del giudice nominare i periti, udite le parti o su loro proposta, oppure, se è il caso, assumere relazioni già fatte da altri periti.
Can. 1257
Anche i periti possono essere esclusi o ricusati per le stesse cause dei testimoni.
Can. 1258
§1. Il giudice, tenendo conto di quanto le parti hanno eventualmente dedotto, definisca con suo decreto i singoli punti essenziali sui quali si deve svolgere l'opera del perito.
§2. Al perito devono essere trasmessi gli atti della causa e gli altri documenti e sussidi di cui egli può aver bisogno per espletare il suo incarico.
§3. Il giudice, udito il perito stesso, determini il tempo entro il quale l'esame dev'essere portato a termine e consegnata la relazione.
Can. 1259
§1. I periti facciano ciascuno la propria relazione distinta da quella di tutti gli altri, a meno che il giudice non decida che se ne faccia una sola che dovrà essere sottoscritta dai singoli; se questo viene fatto, siano diligentemente annotate le diversità di opinioni, qualora ce ne siano state.
§2. I periti devono indicare con chiarezza con quali documenti o con quali altri mezzi idonei abbiano accertato l'identità delle persone o delle cose o dei luoghi, con quale metodo e criterio abbiano proceduto nell'espletare il compito loro affidato e su quali argomenti soprattutto si fondino le loro conclusioni.
§3. Il perito può essere chiamato dal giudice perché fornisca le spiegazioni che sembrano ulteriormente necessarie.
Can. 1260
§1. Il giudice ponderi accuratamente non solo le conclusioni dei periti, anche se concordi, ma anche tutte le altre circostanze della causa.
§2. Quando espone le ragioni della decisione, egli deve esprimere quali argomenti lo hanno indotto o ad ammettere o a respingere le conclusioni dei periti.
Can. 1261
Ai periti devono essere rifuse le spese e pagati gli onorari determinati secondo onestà e giustizia dal giudice, osservando il diritto particolare.
Can. 1262
§1. Le parti possono designare dei periti privati che devono essere approvati dal giudice.
§2. I periti privati, se il giudice li ammette, possono prendere visione degli atti della causa, se è necessario, partecipare all'esecuzione della perizia, ma sempre possono presentare la loro relazione.
Can. 1263
Se per la definizione della causa il giudice ha ritenuto opportuno di recarsi in qualche luogo o di ispezionare qualche cosa, lo stabilisca con un decreto in cui descriva almeno sommariamente, udite le parti, le cose che nell'accesso e ispezione giudiziaria devono essere messe a disposizione.
Can. 1264
Dell'accesso e dell'ispezione giudiziaria fatta si rediga un documento.
Can. 1265
Le presunzioni che non sono stabilite dal diritto stesso, il giudice le può formulare, al fine di arrivare a una giusta sentenza, purché ciò provenga da un fatto certo e determinato che sia coerente con l'oggetto della controversia.
Can. 1266
Chi ha a suo favore ciò che è presunto dal diritto stesso, è liberato dall'onere della prova che ricade sulla parte avversa.
Can. 1267
Si ha una causa incidentale ogni volta che, iniziata l'istanza della lite, viene proposta una questione che, anche se non è contenuta espressamente nel libello introduttorio della lite, tuttavia risulta così pertinente alla causa da dover generalmente essere risolta prima della questione principale.
Can. 1268
La causa incidentale viene proposta per iscritto o a voce, indicando il nesso che intercorre tra essa e la causa principale, davanti al giudice che è competente a definire la causa principale.
Can. 1269
§1. Il giudice, ricevuta la domanda e udite le parti, definisca nel modo più veloce se la questione incidentale proposta sembra avere fondamento e un nesso con la causa principale, oppure se non sia da respingere fin dal principio e, se l'ammette, se sia di tale gravità da dover essere risolta mediante una sentenza interlocutoria o un decreto.
§2. Se invece giudica che la questione incidentale non dev'essere risolta prima della sentenza definitiva, decida di tenerne conto quando sarà definita la causa principale.
Can. 1270
§1. Se la questione incidentale dev'essere risolta mediante sentenza, si osservino i canoni sul giudizio contenzioso sommario, a meno che, tenendo conto della gravità della cosa, il giudice non ritenga diversamente.
§2. Se invece dev'essere risolta mediante decreto, il tribunale può affidare la cosa a un uditore o al presidente.
Can. 1271
Prima che sia finita la causa principale, il giudice o il tribunale può, per una giusta causa, revocare oppure riformare il decreto o la sentenza interlocutoria, sia a istanza di una parte, sia d'ufficio, ascoltate le parti.
Can. 1272
§1. Se la parte convenuta citata non è comparsa e non ha presentato una sufficiente giustificazione dell'assenza, oppure se non ha risposto a norma del can. 1190, §1, il giudice la dichiari con decreto assente dal giudizio e stabilisca che la causa, osservando quanto dev'essere osservato, proceda fino alla sentenza definitiva e alla sua esecuzione.
§2. Prima che sia emesso questo decreto, deve constare, anche per mezzo di una nuova citazione, se è necessario, che la citazione fu fatta legittimamente ed è pervenuta in tempo utile alla parte convenuta.
Can. 1273
§1. Se la parte convenuta in seguito si presenta in giudizio, oppure se ha dato risposta prima della definizione della causa, può addurre conclusioni e prove, fermo restando il can. 1283; tuttavia il giudice si guardi bene che il giudizio non si protragga di proposito con ritardi troppo lunghi e non necessari.
§2. Anche se la parte convenuta non è comparsa oppure non ha dato risposta prima della definizione della causa, può fare uso delle impugnazioni contro la sentenza; se però prova che è stata trattenuta da un legittimo impedimento, che non ha potuto dimostrare precedentemente senza propria colpa, può servirsi della querela di nullità.
Can. 1274
Se l'attore non è comparso nel giorno e nell'ora prestabiliti per la contestazione della lite e non ha addotto una sufficiente giustificazione:
1° il giudice lo citi una seconda volta;
2° se l'attore non ha obbedito alla nuova citazione, si presume che abbia rinunciato all'istanza della lite;
3° se invece in seguito vuol intervenire nel processo, si osservi il can. 1273.
Can. 1275
§1. La parte assente dal giudizio che non abbia dimostrato un giusto impedimento, ha l'obbligo di pagare le spese giudiziarie che sono state fatte per la sua assenza, come pure, se è necessario, di indennizzare l'altra parte.
§2. Se sono stati assenti dal giudizio sia l'attore sia la parte convenuta, l'uno e l'altro risponde per se stesso per il pagamento di tutte le spese giudiziarie.
Can. 1276
§1. Chi ne abbia interesse, può essere ammesso a intervenire nella causa in qualunque grado del giudizio, sia come parte che difende il proprio diritto, sia accessoriamente per aiutare una delle parti.
§2. Ma per essere ammesso deve esibire al giudice, prima della conclusione nella causa, un libello nel quale dimostri brevemente il suo diritto di intervenire.
§3. Chi interviene nella causa deve essere ammesso in quello stato del giudizio nel quale si trova la causa, dopo che gli è stato assegnato un termine breve e perentorio per esibire le sue prove, se la causa è giunta alla fase probatoria.
Can. 1277
Il giudice, ascoltate le parti, deve chiamare in giudizio il terzo, il cui intervento sembra necessario.
Can. 1278
L'attentato è un atto col quale, mentre è in corso una lite, si cambia qualcosa da una parte contro l'altra, o dal giudice contro una delle due parti o contro entrambe con pregiudizio di una parte e contro la sua volontà, sia nei riguardi della materia del giudizio, sia circa i diritti processuali, a meno che il cambiamento sia ammesso dal diritto stesso.
Can. 1279
L'attentato è nullo per il diritto stesso, perciò il giudice deve disporne la revoca; ma viene sanato dal diritto stesso se, entro un mese che va computato dal giorno in cui si è avuto notizia dell'attentato, non se ne propone la questione al giudice.
Can. 1280
Le questioni circa gli attentati devono essere definite il più presto possibile dal giudice della causa principale se l'attentato l'ha compiuto una parte; se invece l'ha compiuto lo stesso giudice, dal tribunale d'appello.
Can. 1281
§1. Acquisite le prove, il giudice deve con decreto permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione presso la cancelleria del tribunale degli atti non ancora ad essi noti; anzi, agli avvocati che lo chiedono, può essere data una copia degli atti; nelle cause, poi, che riguardano il bene pubblico, il giudice può anche, al fine di evitare gravissimi pericoli, decidere che qualche atto non sia manifestato ad alcuno, garantendo tuttavia che il diritto di difesa resti sempre integro.
§2. Per completare le prove, le parti possono proporne delle altre al giudice; acquisitele, se il giudice lo ritiene necessario, di nuovo ha luogo il decreto di cui al §1.
Can. 1282
§1. Espletato tutto quello che riguarda la produzione delle prove, si perviene alla conclusione nella causa.
§2. Questa conclusione si ha ogniqualvolta o le parti abbiano dichiarato di non aver più nulla da aggiungere, oppure quando sia trascorso il tempo utile stabilito dal giudice per proporre le prove, oppure se il giudice dichiari di ritenere che la causa è sufficientemente istruita.
§3. Sul fatto della conclusione nella causa, in qualunque modo essa sia avvenuta, il giudice emetta un decreto.
Can. 1283
Dopo la conclusione nella causa il giudice può ancora chiamare gli stessi testimoni o altri, oppure disporre altre prove che prima non sono state chieste, soltanto:
1° nelle cause in cui si tratta del solo bene privato delle parti, se tutte le parti consentono;
2° in tutte le altre cause, dopo aver ascoltato le parti e purché vi sia una grave ragione e inoltre sia allontanato ogni pericolo di frode o di subornazione;
3° in tutte le cause, ogniqualvolta sia verosimile che, se non si ammette una nuova prova, la sentenza sarà ingiusta per le ragioni di cui al can. 1326, §2, nn. 1-3.
§2. Il giudice però può ordinare o ammettere che sia esibito un documento che, senza colpa dell'interessato, in precedenza casualmente non potè essere esibito.
§3. Le nuove prove siano pubblicate, osservando il can. 1281, §1.
Can. 1284
Fatta la conclusione nella causa, il giudice prestabilisca un adeguato spazio di tempo per esibire le difese o le osservazioni.
Can. 1285
§1. Le difese e le osservazioni devono essere date per iscritto, a meno che il giudice, col consenso delle parti, non ritenga sufficiente il dibattimento nella seduta del tribunale.
§2. Se le difese con i principali documenti si stampano, si richiede la licenza previa del giudice, salvo restando l'obbligo del segreto, se esiste.
§3. Per quanto riguarda l'ampiezza delle difese, il numero delle copie e altre simili circostanze, si osservino gli statuti del tribunale.
Can. 1286
§1. Scambiate vicendevolmente le difese e le osservazioni, è consentito a entrambe le parti di esibire le risposte entro un breve tempo prestabilito dal giudice.
§2. Questo diritto spetta alle parti una sola volta, a meno che non sembri bene al giudice di concederlo una seconda volta per una grave causa; ma allora la concessione fatta a una sola parte s'intenda data anche all'altra.
§3. Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo hanno il diritto di replicare di nuovo alle risposte delle parti.
Can. 1287
§1. Sono assolutamente proibite le informazioni delle parti o degli avvocati o di altri, date al giudice che rimangono fuori dagli atti della causa.
§2. Se la discussione della causa è stata fatta per iscritto, il giudice può stabilire che vi sia, durante la seduta del tribunale, un moderato dibattimento orale per chiarire alcune questioni.
Can. 1288
Al dibattimento orale di cui ai can. 1285, §1 e can. 1287, §2 deve assistere il notaio affinché, se il giudice lo ordina, oppure se lo chiede una parte e il giudice lo consente, possa redigere subito il verbale delle discussioni e conclusioni.
Can. 1289
Se le parti hanno trascurato di preparare la difesa nel tempo utile loro prestabilito oppure se si rimettono alla scienza e alla coscienza del giudice, il giudice se dagli atti e dalle prove ritenga compiutamente esaminata la causa, può pronunciare subito la sentenza, dopo aver richiesto però le osservazioni del promotore di giustizia e del difensore del vincolo, se intervengono nel giudizio.
Can. 1290
Una causa trattata per via giudiziaria, se è principale, è definita dal giudice con sentenza definitiva; se è incidentale, con sentenza interlocutoria, fermo restando il can. 1269, §1.
Can. 1291
§1. Per il pronunciamento di qualsiasi sentenza è richiesta nell'animo del giudice la certezza morale circa la cosa che dev'essere definita con la sentenza.
§2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e dalle prove.
§3. Il giudice deve però valutare le prove nella sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge sull'efficacia di talune prove.
§4. Il giudice che non ha potuto raggiungere quella certezza, si pronunci che non consta del diritto dell'attore e mandi assolta la parte convenuta, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del diritto, nel qual caso deve pronunciarsi a favore della medesima.
Can. 1292
§1. Nel tribunale collegiale, il presidente del collegio stabilisca in quale giorno e ora i giudici devono ritrovarsi per deliberare e, a meno che una causa speciale non consigli diversamente, la riunione si tenga nella sede stessa del tribunale, nella quale nessuno può essere presente all'infuori dei giudici del collegio.
§2. Nel giorno fissato per la riunione, i singoli giudici portino le loro conclusioni per iscritto, ma senza il proprio nome, sul merito della causa e le ragioni tanto in diritto quanto in fatto, in base alle quali sono giunti alla loro conclusione; queste conclusioni, unitamente a una noticina sulla loro autenticità sottoscritta da tutti i giudici, vengano aggiunte agli atti della causa, da conservare sotto segreto, fermo restando il §4.
§3. Esposte ordinatamente le conclusioni dei singoli giudici secondo la precedenza, ma in modo tale che si cominci sempre dal ponente della causa, si faccia la discussione sotto la guida del presidente del tribunale, soprattutto per stabilire insieme che cosa si deve decidere nella parte dispositiva della sentenza.
§4. Nella discussione però è consentito a ciascuno di recedere dalla sua precedente conclusione; ma il giudice che non ha voluto accedere alla decisione degli altri può esigere che, se si fa l'appello, le conclusioni di tutti i giudici siano inviate al tribunale superiore tacendo i nomi.
§5. Se però i giudici nella prima discussione non vogliono oppure non possono giungere alla sentenza, la decisione può essere differita a una nuova riunione, ma non oltre una settimana, a meno che l'istruzione della causa non debba essere completata a norma del can. 1283.
Can. 1293
§1. Se il giudice è unico, egli stesso redige la sentenza.
§2. Nel tribunale collegiale la sentenza dev'essere redatta desumendo le motivazioni da quelle che i singoli giudici hanno portato nella discussione, a meno che le motivazioni da preferire non siano state definite a maggioranza di voti; la sentenza quindi dev'essere sottoposta all'approvazione dei singoli giudici.
§3. La sentenza dev'essere pubblicata non oltre un mese da computare dal giorno nel quale la causa fu definita, a meno che i giudici nel tribunale collegiale non abbiano prestabilito un tempo più lungo per una grave ragione.
Can. 1294
La sentenza deve:
1° definire la controversia discussa davanti al tribunale dando ai singoli dubbi una conveniente risposta;
2° definire quali siano gli obblighi delle parti sorti dal giudizio e in quale modo devono essere adempiuti;
3° esporre le ragioni, cioè le motivazioni tanto in diritto quanto in fatto, sulle quali è fondata la parte dispositiva della sentenza;
4° stabilire le spese giudiziarie.
Can. 1295
§1. È necessario che la sentenza, dopo l'invocazione del nome di Dio, esprima per ordine chi sia il giudice oppure il tribunale, chi sia l'attore, la parte convenuta, il procuratore, indicando accuratamente i nomi e domicilii, chi sia il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, se parteciparono al giudizio.
§2. Deve quindi riferire brevemente la fattispecie con le conclusioni delle parti e la formulazione dei dubbi.
§3. A questo faccia seguito la parte dispositiva della sentenza, dopo aver premesso le ragioni sui cui si fonda.
§4. Si concluda con l'indicazione del luogo e del giorno nei quali è stata pronunciata e con la sottoscrizione del giudice o, se si tratta di tribunale collegiale, di tutti i giudici e del notaio.
Can. 1296
Le norme stabilite sulla sentenza definitiva volgono anche, con gli opportuni riferimenti, per la sentenza interlocutoria.
Can. 1297
La sentenza sia intimata al più presto indicando i termini entro i quali si può interporre l'appello contro la sentenza; essa non ha alcun valore prima dell'intimazione, anche se la parte dispositiva della sentenza, col permesso del giudice, è stata notificata alle parti.
Can. 1298
L'intimazione della sentenza può essere fatta o consegnando alle parti o ai loro procuratori una copia della sentenza, oppure inviando alle medesime la copia stessa, a norma del can. 1192.
Can. 1299
§1. Se nel testo della sentenza è sfuggito o un errore di calcolo, oppure è capitato un errore materiale nella trascrizione della parte dispositiva della sentenza o nel riferire i fatti o nelle richieste delle parti, oppure è stato omesso ciò che è richiesto dal can. 1295, §4, la sentenza deve essere corretta o completata dallo stesso tribunale che l'ha emessa, sia su istanza di una parte sia d'ufficio, ma sempre dopo aver ascoltato le parti e con decreto apposto in calce alla sentenza.
§2. Se una parte fa opposizione, la questione incidentale venga definita con decreto.
Can. 1300
Tutti gli altri pronunciamenti del giudice al di fuori della sentenza sono decreti che, se non sono puramente ordinatori, non hanno valore se non esprimono almeno sommariamente le motivazioni o non rinviino a motivazioni espresse in un altro atto.
Can. 1301
Una sentenza interlocutoria o un decreto hanno il valore di una sentenza definitiva se impediscono il giudizio o se pongono fine al giudizio stesso, oppure a qualche grado dello stesso, almeno per quanto riguarda una delle parti in causa.
Can. 1302
Se si tratta di una causa che interessa solo i privati, la nullità degli atti giudiziari che, pur essendo nota alla parte che ha proposto la querela di nullità, non è stata denunciata al giudice prima della sentenza, viene sanata dalla sentenza stessa, fermi restando i cann. 1303 e 1304.
Can. 1303
§1. La sentenza è viziata di nullità insanabile se:
1° è stata emessa da un giudice la cui incompetenza è assoluta;
2° è stata emessa da uno che è privo della potestà di giudicare nel tribunale nel quale la causa è stata definita;
3° il giudice ha emesso la sentenza costretto da violenza o da grave timore;
4° il giudizio fu fatto senza la domanda giudiziale di cui nel can. 1104, §2, o se non fu istituito contro qualche parte convenuta;
5° è stata emessa tra parti di cui almeno una non aveva capacità di stare in giudizio;
6° qualcuno ha agito in nome di un altro senza il legittimo mandato;
7° il diritto di difesa è stato negato all'una o all'altra parte;
8° la controversia non è stata definita neppure parzialmente.
§2. In questi casi la querela di nullità può essere proposta a modo di eccezione in perpetuo, a modo di azione, invece, davanti al giudice che ha ammesso la sentenza, entro dieci anni da computare dall'intimazine della sentenza.
Can. 1304
§1. La sentenza è viziata di nullità sanabile soltanto se:
1° è stata emessa da un numero non legittimo di giudici, contro la prescrizione del can. 1084;
2° non contiene le motivazioni, cioè le ragioni della decisione;
3° manca delle firme prescritte dal diritto;
4° non riporta l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui fu emessa;
5° è fondata su un atto giudiziario nullo, la cui nullità non è stata sanata a norma del can. 1302;
6° è stata emessa contro una parte legittimamente assente secondo il can. 1273, §2.
§2. In questi casi la querela di nullità può essere proposta entro tre mesi, da computare dall'intimazione della sentenza.
Can. 1305
Della querela di nullità si occupa il giudice che ha emesso la sentenza; ma se una parte teme che questo giudice sia prevenuto e perciò lo ritenga sospetto, può esigere che sia sostituito da un altro giudice a norma del can. 1108.
Can. 1306
La querela di nullità può essere proposta assieme all'appello entro il termine stabilito per l'appello.
Can. 1307
§1. Possono proporre la querela di nullità non solo le parti che si ritengono danneggiate, ma anche il promotore di giustizia oppure il difensore del vincolo, ogniqualvolta essi hanno il diritto d'intervenire.
§2. Il giudice può ritrattare d'ufficio la sentenza nulla che egli ha emesso o emendarla entro i termini stabiliti per agire nei can. 1303, §2 e can. 1304, §2, a meno che nel frattempo non sia stato interposto appello assieme alla querela di nullità.
Can. 1308
Le cause sulla querela di nullità possono essere trattate secondo i canoni sul giudizio contenzioso sommario.
Can. 1309
La parte che si ritiene danneggiata dalla sentenza, come pure il promotore di giustizia e il difensore del vincolo nelle cause in cui è richiesta la loro presenza, hanno il diritto di appellare contro la sentenza presso il giudice superiore salvo restando il can. 1310.
Can. 1310
Non si dà luogo all'appello:
1° contro una sentenza del Romano Pontefice stesso o della Segnatura Apostolica;
2° contro una sentenza viziata di nullità, a meno che non sia cumulata con la querela di nullità a norma del can. 1306;
3° contro una sentenza passata in giudicato;
4° contro un decreto del giudice o contro una sentenza interlocutoria che non ha valore di sentenza definitiva, a meno che non sia cumulata con l'appello contro una sentenza definitiva;
5° contro una sentenza o un decreto in una causa nella quale il diritto dispone che si deve definire il più presto possibile.
Can. 1311
§1. L'appello deve essere interposto davanti al giudice dal quale è stata emessa la sentenza, entro il termine perentorio di quindici giorni utili da computare dall'intimazione della sentenza.
§2. Se viene fatto a voce, il notaio lo rediga per iscritto davanti allo stesso appellante.
Can. 1312
Dal delegato non si dà appello al delegante, ma al suo immediato superiore, a meno che il delegante non sia la stessa Sede Apostolica.
Can. 1313
Se sorge la questione sul diritto di appello, il tribunale di appello definisca la cosa con la massima celerità secondo i canoni del giudizio contenzioso sommario.
Can. 1314
L'appello dev'essere proseguito davanti al giudice al quale è diretto, entro un mese da computare dalla sua interposizione, a meno che il giudice dal quale è stata emessa la sentenza non abbia prestabilito alla parte un tempo più lungo per la prosecuzione.
Can. 1315
§1. Per proseguire l'appello si richiede ed è sufficiente che la parte invochi il ministero del giudice superiore per la correzione della sentenza impugnata, aggiungendo una copia di questa sentenza e indicando le ragioni dell'appello.
§2. Nel frattempo il giudice dal quale è stata emessa la sentenza deve inviare una copia degli atti, con la dichiarazione del notaio sulla loro autenticità, al tribunale superiore; se gli atti sono scritti in una lingua sconosciuta al tribunale d'appello, siano tradotti in un'altra conosciuta dallo stesso tribunale, usando le garanzie perché consti di una traduzione fedele.
Can. 1316
Trascorsi inutilmente i termini appellatori sia davanti al giudice che ha emesso la sentenza sia davanti al giudice al quale è diretto l'appello, esso è ritenuto abbandonato.
Can. 1317
§1. L'appellante può rinunciare all'appello con gli effetti di cui nel can. 1206.
§2. Se l'appello è stato interposto dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia, la rinuncia può essere fatta, a meno che il diritto comune non disponga diversamente, dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia del tribunale d'appello.
Can. 1318
§1. L'appello fatto dall'attore giova anche per la parte convenuta e viceversa.
§2. Se le parti convenute o gli attori sono parecchi e la sentenza è impugnata da uno o contro uno soltanto di loro, l'impugnazione si deve ritenere fatta da tutti e contro tutti ogniqualvolta la cosa richiesta sia indivisibile oppure l'obbligo riguardi tutti singolarmente.
§3. Se è interposto da una parte su qualche capo della sentenza, la parte avversa può appellare incidentalmente, anche se il termine dell'appello è trascorso, entro il termine perentorio di quindici giorni da computare dal giorno in cui l'appello principale le è stato notificato.
§4. Se non consta il contrario, l'appello si presume fatto contro tutti i capi della sentenza.
Can. 1319
L'appello sospende l'esecuzione della sentenza.
Can. 1320
§1. Salvo restando il can. 1369, nel grado di appello non si può ammettere un nuovo motivo di richiesta, neppure sotto forma di utile cumulazione; perciò la contestazione della lite può riferirsi soltanto o a confermare o a riformare, in tutto o in parte, la precedente sentenza.
§2. Le nuove prove però sono ammesse soltanto a norma del can. 1283.
Can. 1321
In grado di appello si deve procedere nello stesso modo con cui si è proceduto nel primo grado del giudizio, con i dovuti riferimenti; ma, se non si devono eventualmente completare le prove, si passi subito dopo la contestazione della lite alla discussione della causa e alla sentenza.
Can. 1322
Fermo restando il can. 1324, la cosa passa in giudicato se:
1° tra le stesse parti è intervenuta una duplice sentenza conforme sulla stessa richiesta e per lo stesso motivo di richiesta;
2° l'appello contro la sentenza non è stato interposto entro il tempo utile;
3° nel grado di appello l'istanza della lite è andata in perenzione o si è rinunziato ad essa;
4° è stata pronunciata una sentenza definitiva contro la quale non si dà appello.
Can. 1323
§1. La cosa passata in giudicato è così stabile per il diritto da non poter essere impugnata se non mediante querela di nullità, restituzione in integro o opposizione di un terzo.
§2. La cosa passata in giudicato fa diritto tra le parti e permette l'azione di giudicato e anche l'eccezione di cosa giudicata, che il giudice può anche dichiarare d'ufficio per impedire una nuova introduzione della stessa causa.
Can. 1324
Non passano mai in giudicato le cause sullo stato delle persone, non escluse le cause sulla separazione dei coniugi.
Can. 1325
§1. Se è stata pronunciata una duplice sentenza conforme in una causa sullo stato delle persone, si può adire in qualsiasi momento il tribunale di appello, adducendo nuove e per di più gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni, da computare dal giorno in cui fu proposta l'impugnazione; il tribunale di appello poi, entro un mese, da computare dalla presentazione delle nuove prove e degli argomenti, deve stabilire con decreto se la nuova proposizione della causa debba essere ammessa o no.
§2. L'istanza al tribunale superiore per ottenere una nuova proposizione della causa non sospende l'esecuzione della sentenza, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune, oppure il tribunale d'appello, a norma del can. 1337, §3 non ordini la sospensione.
Can. 1326
§1. Contro una sentenza che sia passata in giudicato, purché consti palesemente della sua ingiustizia, si dà la restituzione in integro.
§2. Non si ritiene però che consti palesemente dell'ingiustizia se non quando:
1° la sentenza si fonda talmente su prove che successivamente si sono dimostrate false che, senza quelle prove, la parte dispositiva della sentenza non si regge;
2° in seguito sono stati scoperti dei documenti che provano senza alcun dubbio dei fatti nuovi e che esigono una decisione contraria;
3° la sentenza è stata pronunciata per dolo di una parte in danno dell'altra;
4° è stata trascurata evidentemente la prescrizione di una legge non semplicemente processuale;
5° la sentenza si oppone a una precedente decisione che è passata in giudicato.
Can. 1327
§1. La restituzione in integro per i motivi di cui nel can. 1326, §2, nn. 1-3 dev'essere richiesta al giudice che ha emesso la sentenza, entro tre mesi da computare dal giorno in cui si venne a conoscenza dei motivi stessi.
§2. La restituzione in integro per i motivi di cui nel can. 1326, §2, nn. 4 e 5, dev'essere richiesta al tribunale d'appello entro tre mesi da computare dall'intimazione della sentenza; se però, nel caso di cui nel can. 1326, §2, n. 5, la notizia della precedente decisione si viene a sapere più tardi, il termine decorre da quella notizia.
§3. I termini di cui sopra non decorrono mentre la parte lesa è minorenne.
Can. 1328
§1. La domanda di restituzione in integro sospende l'esecuzione non ancora incominciata della sentenza.
§2. Tuttavia, se da probabili indizi c'è il sospetto che la domanda sia stata fatta per frapporre degli indugi all'esecuzione, il giudice può decidere che la sentenza sia mandata ad esecuzione, assegnando però alla persona che chiede la restituzione in integro un'idonea garanzia affinché non abbia danno se le viene concessa la restituzione in integro.
Can. 1329
Concessa la restituzione in integro il giudice deve pronunciarsi sul merito della causa.
Can. 1330
Chi teme una lesione dei suoi diritti da una sentenza definitiva emessa contro altri, che può essere mandata ad esecuzione, può impugnare quella sentenza prima della sua esecuzione.
Can. 1331
§1. L'opposizione di un terzo può avvenire o chiedendo la revisione della sentenza al tribunale che l'ha emessa o facendo istanza al tribunale d'appello.
§2. Se la richiesta è stata ammessa e l'oppositore agisce in grado di appello, è tenuto alle leggi stabilite per l'appello; se agisce davanti al tribunale che ha pronunciato la sentenza, devono essere osservate le norme date per definire in giudizio le cause incidentali.
Can. 1332
§1. L'oppositore in qualunque caso deve provare che il suo diritto è realmente stato leso oppure che sarà leso.
§2. La lesione però deve sorgere dalla stessa sentenza in quanto o essa è la causa della lesione, oppure, se mandata ad esecuzione, porterà un grave pregiudizio all'oppositore.
Can. 1333
Se l'oppositore ha dimostrato il suo diritto, la sentenza precedentemente emessa deve essere riformata dal tribunale secondo la richiesta dell'oppositore.
Can. 1334
I poveri che sono del tutto incapaci di sostenere le spese giudiziarie hanno il diritto al gratuito patrocinio; se invece solo in parte, hanno diritto a una diminuzione delle spese.
Can. 1335
Gli statuti del tribunale devono stabilire le norme:
1° sulle spese giudiziarie da pagare o da rifondere dalle parti;
2° sulla rimunerazione dei procuratori, degli avvocati e degli interpreti e sull'idennità dei testimoni;
3° sulla concessione del gratuito patrocinio o sulla diminuzione delle spese;
4° sulla riparazione dei danni, dovuta da colui che non solo ha perso la causa, ma la fece temerariamente;
5° sul deposito di denaro o cauzione da versare per pagare le spese e riparare i danni.
Can. 1336
Contro il pronunciamento riguardante le spese, le rimunerazioni e i danni non si dà un appello distinto, ma la parte può ricorrere entro quindici giorni allo stesso giudice, il quale può correggere la tassazione.
Art. XII - L'esecuzione della sentenza
Can. 1337
§1. La sentenza che è passata in giudicato può essere mandata ad esecuzione, salvo restando il can. 1328. §2.
Il giudice che ha emesso la sentenza e, se è stato interposto appello, anche il giudice di appello possono ordinare d'ufficio o a istanza di parte l'esecuzione provvisoria della sentenza che non è ancora passata in giudicato, stabilendo, se è necessario, delle idonee garanzie se si tratta di provvedimenti ordinati al necessario sostentamento o se urge un'altra giusta causa.
§3. Se invece viene impugnata una sentenza che non è ancora passata in giudicato, il giudice che deve esaminare l'impugnazione, se gli sembra che essa sia probabilmente fondata e che dall'esecuzione possa sorgere un danno irreparabile, può o sospendere l'esecuzione stessa o sottoporla a cauzione.
Can. 1338
L'esecuzione non può aver luogo prima di avere il decreto esecutivo del giudice col quale si stabilisce che la sentenza può essere mandata ad esecuzione; questo decreto, secondo la diversa natura delle cause, o sia incluso nel testo stesso della sentenza, oppure si pubblichi a parte.
Can. 1339
Se l'esecuzione della sentenza esige prima un calcolo delle spese, si ha una questione incidentale che dev'essere decisa dal giudice che ha emesso la sentenza da mandare ad esecuzione.
Can. 1340
§1. Se non è stabilito diversamente dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, deve mandare ad esecuzione la sentenza, personalmente o a mezzo di un altro, il Vescovo eparchiale dell'eparchia dove è stata pronunciata la sentenza nel primo grado di giudizio.
§2. Se però costui si rifiuta o trascura, su istanza della parte interessata o anche d'ufficio, l'esecuzione spetta all'autorità a cui è soggetto il tribunale d'appello.
§3. Nelle controversie di cui nel can. 1069, §1, l'esecuzione della sentenza spetta al superiore determinato nel tipico o negli statuti.
Can. 1341
§1. L'esecutore, a meno che nel testo della sentenza non sia permesso qualcosa a suo arbitrio, deve mandare ad esecuzione la sentenza secondo il significato ovvio delle parole.
§2. A lui è lecito occuparsi delle eccezioni circa il modo e il valore dell'esecuzione, ma non sul merito della causa; se invece avesse scoperto da altra fonte che la sentenza è nulla o palesemente ingiusta a norma del can. 1303, can. 1304 e can. 1326, §2, si astenga dall'esecuzione e, informate le parti, rinvii la cosa al tribunale dal quale è stata pronunciata la sentenza.
Can. 1342
§1. Ogniqualvolta sia stata aggiudicata all'attore una cosa, questa deve essere consegnata all'attore appena la cosa è passata in giudicato.
§2. Se una parte è stata condannata a dare un bene mobile, o a pagare una somma di denaro, oppure a dare o fare un'altra cosa, il giudice nel testo della sentenza o l'esecutore a sua prudente discrezione stabilisca un termine per l'adempimento dell'obbligo, che però non sia ristretto al di sotto di quindici giorni e che non superi i sei mesi.
Can. 1343
§1. Con giudizio contenzioso sommario si possono trattare tutte le cause non escluse dal diritto, a meno che una parte non chieda il giudizio contenzioso ordinario.
§2. Se il giudizio contenzioso sommario viene usato nelle cause escluse dal diritto, gli atti giudiziari sono nulli.
Can. 1344
§1. Il libello introduttorio della lite, oltre a quanto viene enumerato nel can. 1187, deve:
1° contenere brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fondano le richieste dell'attore;
2° indicare le prove con le quali l'attore intende dimostrare i fatti, e quella che non può addurre contestualmente, in modo che possano essere raccolte subito dal giudice.
§2. Al libello introduttorio della lite devono essere allegati, almeno in copia autentica, i documenti su cui si fonda la richiesta.
Can. 1345
§1. Se il tentativo di conciliazione a norma del can. 1103, §2 è risultato inutile, il giudice, se ritiene che il libello introduttorio della lite abbia qualche fondamento, entro tre giorni ordini, con un decreto apposto in calce al libello stesso, che una copia della richiesta sia notificata subito alla parte convenuta, dando a questa il diritto di inviare alla cancelleria del tribunale, entro quindici giorni, una risposta scritta.
§2. Questa notificazione ha gli effetti della citazione giudiziaria di cui nel can. 1194.
Can. 1346
Se le eccezioni della parte convenuta lo esigono, il giudice determini all'attore un termine per rispondere, di modo che dagli elementi addotti da entrambe le parti egli abbia chiaro l'oggetto della controversia.
Can. 1347
§1. Trascorsi i termini per rispondere di cui nei cann. 1345, §1 e 1346, il giudice, esaminati con cura gli atti, determini la formula del dubbio; quindi citi all'udienza, che dovrà essere celebrata non oltre trenta giorni, tutti coloro che in essa devono essere presenti, allegando la formula del dubbio per le parti.
§2. Nelle citazioni le parti siano informate che possono presentare al tribunale un breve scritto per comprovare le loro affermazioni, almeno tre giorni prima dell'udienza.
Can. 1348
Nell'udienza siano trattate in primo luogo le questioni, di cui nei can. 1118, can. 1119, can. 1121 e can. 1122.
Can. 1349
§1. Le prove sono raccolte durante l'udienza, salvo restando il can. 1071.
§2. La parte e il suo avvocato possono assistere all'interrogazione di tutte le altre parti, dei testimoni e dei periti.
Can. 1350
Le risposte delle parti, dei testimoni, dei periti, le richieste e le eccezioni degli avvocati devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e solamente in quelle cose che riguardano la sostanza della cosa controversa, e da essi siano sottoscritte.
Can. 1351
Il giudice può ammettere le prove che non sono state addotte o richieste nella domanda o nella risposta solamente a norma del can. 1110; ma dopo che è stato ascoltato anche un solo testimone, il giudice può decidere nuove prove solamente a norma del can. 1283.
Can. 1352
Se nell'udienza non è stato possibile raccogliere tutte le prove, si stabilisca una seconda udienza.
Can. 1353
Raccolte le prove, nella stessa udienza si fa il dibattimento orale.
Can. 1354
§1. A meno che dal dibattimento non emerga che bisogna fare un supplemento nell'istruzione della causa o che esiste qualcosa d'altro che impedisce di pronunciare la sentenza a norma di diritto, il giudice, conclusa l'udienza, decida subito la causa; la parte dispositiva della sentenza venga letta subito alle parti presenti.
§2. Il tribunale però, per la difficoltà della cosa o per altra giusta causa, può differire la decisione fino al quinto giorno utile.
§3. Il testo integrale della sentenza, con le relative motivazioni, sia intimato alle parti al più presto, ordinariamente non oltre quindici giorni.
Can. 1355
Se il tribunale d'appello riscontra che nel grado inferiore del giudizio è stato usato il giudizio contenzioso sommario in una causa esclusa dal diritto, deve dichiarare la nullità della sentenza e rinviare la causa al tribunale che ha pronunciato la sentenza.
Can. 1356
In tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura si osservino i canoni sul giudizio contenzioso ordinario; ma il tribunale può, con un suo decreto motivato, non osservare le norme processuali che non sono stabilite per la validità, per favorire la celerità salvaguardando la giustizia.
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