Codice di Diritto Canonico |
Can. 1547
In qualsiasi causa è ammessa la prova tramite testimoni, sotto la direzione del giudice.
Can. 1548
§1. I testimoni devono confessare la verità al giudice che legittimamente li interroghi.
§2. Salvo il disposto del can. 1550, §2, n. 2, sono liberati dal dovere di rispondere:
1° i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero; i pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai e altri che sono tenuti al segreto d'ufficio anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda gli affari soggetti a questo segreto;
2° coloro che dalla propria testimonianza temano per sé o per il il coniuge o per i consanguinei o gli affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali.
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