Compendio Dottrina sociale della Chiesa

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Destinazione universale dei beni e proprietà privata

176 Mediante il lavoro, l'uomo, usando la sua intelligenza, riesce a dominare la terra e a farne la sua degna dimora: « In tal modo egli fa propria una parte della terra, che appunto si è acquistata col lavoro.

E qui l'origine della proprietà individuale ».368

La proprietà privata e le altre forme di possesso privato dei beni « assicurano ad ognuno lo spazio effettivamente necessario per l'autonomia personale e familiare, e devono essere considerati come un prolungamento della libertà umana.

Costituiscono in definitiva una delle condizioni delle libertà civili, in quanto producono stimoli ad osservare il dovere e la responsabilità ».369

La proprietà privata è elemento essenziale di una politica economica autenticamente sociale e democratica ed è garanzia di un retto ordine sociale.

La dottrina sociale richiede che la proprietà dei beni sia equamente accessibile a tutti,370 così che tutti diventino, almeno in qualche misura, proprietari, ed esclude il ricorso a forme di « comune e promiscuo dominio ».371

177 La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto il diritto alla proprietà privata come assoluto ed intoccabile: « Al contrario, essa l'ha sempre inteso nel più vasto contesto del comune diritto di tutti ad usare i beni dell'intera creazione: il diritto della proprietà privata come subordinato al diritto dell'uso comune, alla destinazione universale dei beni ».372

Il principio della destinazione universale dei beni afferma sia la piena e perenne signoria di Dio su ogni realtà, sia l'esigenza che i beni del creato rimangano finalizzati e destinati allo sviluppo di tutto l'uomo e dell'intera umanità.373

Tale principio non si oppone al diritto di proprietà,374 ma indica la necessità di regolamentarlo.

La proprietà privata, infatti, quali che siano le forme concrete dei regimi e delle norme giuridiche ad essa relative, è, nella sua essenza, solo uno strumento per il rispetto del principio della destinazione universale dei beni, e quindi, in ultima analisi, non un fine ma un mezzo.375

178 L'insegnamento sociale della Chiesa esorta a riconoscere la funzione Sociale di qualsiasi forma di possesso privato,376 con il chiaro riferimento alle esigenze imprescindibili del bene comune.377

L'uomo « deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non unicamente come sue proprie, ma anche come comuni, nel senso che possono essere utili non solo a lui ma anche agli altri ».378

La destinazione universale dei beni comporta dei vincoli sul loro uso da parte dei legittimi proprietari.

La singola persona non può operare a prescindere dagli effetti dell'uso delle proprie risorse, ma deve agire in modo da perseguire, oltre che il vantaggio personale e familiare, anche il bene comune.

Ne consegue il dovere da parte dei proprietari di non tenere inoperosi i beni posseduti e di destinarli all'attività produttiva, anche affidandoli a chi ha desiderio e capacità di avviarli a produzione.

179 L'attuale fase storica, mettendo a disposizione della società beni nuovi, del tutto sconosciuti fino ai tempi recenti, impone una rilettura del principio della destinazione universale dei beni della terra, rendendone necessaria un'estensione che comprenda anche i frutti del recente progresso economico e tecnologico.

La proprietà dei nuovi beni, che provengono dalla conoscenza, dalla tecnica e dal sapere, diventa sempre più decisiva, perché su di essa « si fonda la ricchezza delle Nazioni industrializzate molto più che su quella delle risorse naturali ».379

Le nuove conoscenze tecniche e scientifiche devono essere poste a servizio dei bisogni primari dell'uomo, affinché possa gradualmente accrescersi il patrimonio comune dell'umanità.

La piena attuazione del principio della destinazione universale dei beni richiede, pertanto, azioni a livello internazionale e iniziative programmate da parte di tutti i Paesi: « Occorre rompere le barriere e i monopoli che lasciano tanti popoli ai margini dello sviluppo, assicurare a tutti - individui e Nazioni - le condizioni di base, che consentano di partecipare allo sviluppo ».380

180 Se nel processo di sviluppo economico e sociale acquistano notevole rilievo forme di proprietà sconosciute in passato, non si possono dimenticare, tuttavia, quelle tradizionali.

La proprietà individuale non è la sola forma legittima di possesso.

Riveste particolare importanza anche l'antica forma di proprietà comunitaria che, pur presente anche nei Paesi economicamente avanzati, caratterizza, in modo peculiare, la struttura sociale di numerosi popoli indigeni.

E una forma di proprietà che incide tanto profondamente nella vita economica, culturale e politica di quei popoli da costituire un elemento fondamentale della loro sopravvivenza e del loro benessere.

La difesa e la valorizzazione della proprietà comunitaria non devono escludere, tuttavia, la consapevolezza del fatto che anche questo tipo di proprietà è destinato ad evolversi.

Se si agisse in modo da garantire solo la sua conservazione, si correrebbe il rischio di legarla al passato e, in questo modo, di comprometterla.381

Resta sempre cruciale, specie nei Paesi in via di sviluppo o che sono usciti da sistemi collettivistici o di colonizzazione, l'equa distribuzione della terra.

Nelle zone rurali, la possibilità di accedere alla terra tramite le opportunità offerte anche dai mercati del lavoro e del credito è condizione necessaria per l'accesso agli altri beni e servizi; oltre a costituire una via efficace per la salvaguardia dell'ambiente, tale possibilità rappresenta un sistema di sicurezza sociale realizzabile anche nei Paesi che hanno una struttura amministrativa debole.382

181 Dalla proprietà deriva al soggetto possessore, sia esso il singolo oppure una comunità, una serie di obiettivi vantaggi: condizioni di vita migliori, sicurezza per il futuro, più ampie opportunità di scelta.

Dalla proprietà, d'altro canto, può provenire anche una serie di promesse illusorie e tentatrici.

L'uomo o la società che giungono al punto di assolutizzarne il ruolo finiscono per fare l'esperienza della più radicale schiavitù.

Nessun possesso, infatti, può essere considerato indifferente per l'influsso che ha tanto sui singoli, quanto sulle istituzioni: il possessore che incautamente idolatra i suoi beni ( Mt 6,24; Mt 19,21-26; Lc 16,13 ) ne viene più che mai posseduto e asservito.383

Solo riconoscendone la dipendenza da Dio Creatore e finalizzandoli conseguentemente al bene comune, è possibile conferire ai beni materiali la funzione di strumenti utili alla crescita degli uomini e dei popoli.

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368 Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 31
369 Gaudium et Spes 71;
Leone XIII, Rerum novarum;
Pio XII, Radiomessaggio per il 50° anniversario dell'enciclica « Rerum novarum »;
Pio XII, Radiomessaggio ( 24 dicembre 1942 );
Pio XII, Radiomessaggio ( 1° settembre 1944 );
Giovanni XXIII, Mater et Magistra
370 Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 6
371 Leone XIII, Rerum novarum
372 Giovanni Paolo II, Laborem Exercens 14
373 Gaudium et Spes 69;
Cat. Chiesa Cat. 2402-2406
374 Leone XIII, Rerum novarum
375 Paolo VI, Populorum progressio 22-23
376 Giovanni XXIII, Mater et Magistra;
Giovanni Paolo II, Discorso alla Terza Conferenza Generale dell'Episcopato LatinoAmericano, Puebla ( 28 gennaio 1979 ), III/4
377 Pio XI, Quadragesima anno
378 Gaudium et Spes 69
379 Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 32
380 Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 35
381 Gaudium et Spes 69
382 Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Per una migliore distribuzione della terra.
La sfida della riforma agraria ( novembre 1997 ), 27-31, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997, pp. 26-29
383 Giovanni Paolo II, Sollicitudo Rei Socialis 27-34;
Giovanni Paolo II, Sollicitudo Rei Socialis 37
Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 41