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33 Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80° anno di età.
Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi.
È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.
34 Qualora accada che la Sede Apostolica divenga vacante durante la celebrazione di un Concilio Ecumenico o di un Sinodo dei Vescovi, che abbiano luogo sia a Roma sia in altra località del mondo, l'elezione del nuovo Pontefice deve essere fatta unicamente ed esclusivamente dai Cardinali elettori, che sono indicati nel numero precedente, e non dallo stesso Concilio o Sinodo dei Vescovi.
Perciò dichiaro nulli ed invalidi gli atti, che in qualunque modo tentassero temerariamente di modificare le norme circa l'elezione o il collegio degli elettori.
Anzi, restando a tal riguardo confermati il can. 340 nonché il can. 347 § 2 del Codice di Diritto Canonico ed il can. 53 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, lo stesso Concilio o il Sinodo dei Vescovi, a qualunque punto si trovino, devono ritenersi immediatamente ipso iure sospesi, appena si abbia notizia della vacanza della Sede Apostolica.
Pertanto, devono interrompere, senza frapporre alcun indugio, qualsiasi riunione, congregazione, o sessione, e cessare dal compilare o dal preparare qualsiasi decreto o canone, o di promulgare quelli confermati, sotto pena della loro nullità; né il Concilio o il Sinodo potranno continuare per nessuna ragione, anche se gravissima e degna di speciale menzione, fino a quando il nuovo Pontefice canonicamente eletto non avrà ordinato che essi siano ripresi o continuati.
35 Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 di questa Costituzione.
36 Un Cardinale di Santa Romana Chiesa, che sia stato creato e pubblicato in Concistoro, ha per ciò stesso il diritto di eleggere il Pontefice, a norma del n. 33 della presente Costituzione, anche se ancora non gli sia stato imposto il berretto, né consegnato l'anello, né abbia prestato il giuramento.
Non hanno, invece questo diritto i Cardinali canonicamente deposti o che abbiano rinunciato, col consenso del Romano Pontefice, alla dignità cardinalizia.
Inoltre, in periodo di Sede Vacante, il Collegio dei Cardinali non può riammettere o riabilitare costoro.
37 Stabilisco inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, i Cardinali elettori presenti debbano attendere per quindici giorni interi gli assenti; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l'inizio dell'elezione per alcuni altri giorni.
Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall'inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all'elezione.
38 Tutti i Cardinali elettori, convocati dal Decano, o da altro Cardinale a suo nome, per l'elezione del nuovo Pontefice, sono tenuti, in virtù di santa obbedienza, ad ottemperare all'annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato allo scopo, a meno che siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che però dovrà essere riconosciuto dal Collegio dei Cardinali.
39 Se però dei Cardinali elettori arrivassero re integra, cioè prima che si sia provveduto ad eleggere il Pastore della Chiesa, essi saranno ammessi ai lavori della elezione, al punto in cui questi si trovano.
40 Se, per caso, qualche Cardinale avente diritto al voto rifiutasse di entrare nella Città del Vaticano per attendere ai lavori dell'elezione o in seguito, dopo che essa è cominciata, si rifiutasse di rimanere per adempiere al suo ufficio, senza manifesta ragione di malattia riconosciuta con giuramento dai medici e comprovata dalla maggior parte degli elettori, gli altri procederanno liberamente alle operazioni dell'elezione, senza attenderlo, né riammetterlo nuovamente.
Se, invece, un qualche Cardinale elettore è costretto ad uscire dalla Città del Vaticano per sopraggiunta infermità, si può procedere all'elezione anche senza chiedere il suo voto; ma se egli vuole rientrare nella suddetta sede dell'elezione, dopo la guarigione od anche prima, deve esservi riammesso.
Inoltre, se qualche Cardinale elettore esce dalla Città del Vaticano per qualche ragione grave, riconosciuta dalla maggioranza degli elettori, può ritornarvi, per riprendere parte all'elezione.
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