Universi Dominici gregis

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L'elezione del Romano Pontefice

Capitolo II - Il luogo dell'elezione e le persone ivi ammesse in ragione del loro ufficio

41 Il Conclave per l'elezione del Sommo Pontefice si svolgerà entro il territorio della Città del Vaticano, in settori ed edifici determinati, chiusi agli estranei, in modo tale da garantire una conveniente sistemazione e permanenza dei Cardinali elettori e di quanti, a titolo legittimo, sono chiamati a collaborare al regolare svolgimento della elezione stessa.

42 Al momento stabilito per l'inizio delle operazioni dell'elezione del Sommo Pontefice, tutti i Cardinali elettori dovranno aver avuto e preso conveniente sistemazione nella cosiddetta Domus Sanctae Marthae, costruita di recente nella Città del Vaticano.

Se ragioni di salute, comprovate previamente dall'apposita Congregazione Cardinalizia, esigono che qualche Cardinale elettore abbia presso di sé, anche nel periodo dell'elezione, un infermiere, si dovrà provvedere che anche a questi sia assicurata una dimora opportuna.

43 Dal momento in cui è stato disposto l'inizio delle operazioni dell'elezione, fino al pubblico annunzio dell'avvenuta elezione del Sommo Pontefice o, comunque, fino a quando così avrà ordinato il nuovo Pontefice, i locali della Domus Sanctae Marthae, come pure e in modo speciale la Cappella Sistina e gli ambienti destinati alle celebrazioni liturgiche, dovranno essere chiusi, sotto l'autorità del Cardinale Camerlengo e con la collaborazione esterna del Sostituto della Segreteria di Stato, alle persone non autorizzate, secondo quanto stabilito nei numeri seguenti.

L'intero territorio della Città del Vaticano e anche l'attività ordinaria degli Uffici aventi sede entro il suo ambito dovranno essere regolati, per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza e il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l'elezione del Sommo Pontefice.

In particolare si dovrà provvedere che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno mentre saranno trasportati dalla Domus Sanctae Marthae al Palazzo Apostolico Vaticano.

44 I Cardinali elettori, dall'inizio delle operazioni dell'elezione fino a quando questa sarà avvenuta e pubblicamente annunciata, si astengano dall'intrattenere corrispondenza epistolare, telefonica o con altri mezzi di comunicazione con persone estranee all'ambito dello svolgimento della medesima elezione, se non per comprovata ed urgente necessità, debitamente riconosciuta dalla Congregazione particolare di cui al n. 7.

Alla medesima compete riconoscere la necessità e l'urgenza di comunicare con i rispettivi uffici per i Cardinali Penitenziere Maggiore, Vicario Generale per la diocesi di Roma e Arciprete della Basilica Vaticana.

45 A tutti coloro, che non sono indicati nel numero seguente, e che casualmente, pur presenti nella Città del Vaticano a giusto titolo, come previsto nel n. 43 di questa Costituzione, dovessero incontrare qualcuno dei Cardinali elettori in tempo di elezione, è fatto assoluto divieto di intrattenere colloquio, sotto qualsiasi forma, con qualunque mezzo e per qualsiasi motivo, con i medesimi Padri Cardinali.

46 Per venire incontro alle necessità personali e d'ufficio connesse con lo svolgimento dell'elezione, dovranno essere disponibili e quindi convenientemente alloggiati in locali adatti entro i confini di cui al n. 43 della presente Costituzione, il Segretario del Collegio Cardinalizio, che funge da Segretario dell'assemblea elettiva; il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie con due Cerimonieri e due religiosi addetti alla Sagrestia Pontificia; un ecclesiastico scelto dal Cardinale Decano o dal Cardinale che ne fa le veci, perché lo assista nel proprio ufficio.

Dovranno inoltre essere disponibili alcuni religiosi di varie lingue per le confessioni, nonché due medici per eventuali emergenze.

Si dovrà poi provvedere in tempo utile perché un congruo numero di persone, addette ai servizi della mensa e delle pulizie, siano disponibili allo scopo.

Tutte le persone qui indicate dovranno ricevere approvazione previa dal Cardinale Camerlengo e dai tre Assistenti.

47 Tutte le persone elencate al n. 46 della presente Costituzione, che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell'elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell'elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell'inizio delle operazioni dell'elezione, dovranno prestare giuramento secondo le modalità e la formula indicate nel numero seguente.

48 Le persone indicate nel n. 46 della presente Costituzione, debitamente ammonite sul significato e sull'estensione del giuramento da prestare, prima dell'inizio delle operazioni dell'elezione, dinanzi al Cardinale Camerlengo o ad altro Cardinale dal medesimo delegato, alla presenza di due Cerimonieri, a tempo debito dovranno pronunziare e sottoscrivere il giuramento secondo la formula seguente:

Io N. N. prometto e giuro di osservare il segreto assoluto con chiunque non faccia parte del Collegio dei Cardinali elettori, e ciò in perpetuo, a meno che non ne riceva speciale facoltà data espressamente dal nuovo Pontefice eletto o dai suoi Successori, circa tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazioni e agli scrutini per l'elezione del Sommo Pontefice.

Prometto parimenti e giuro di astenermi dal fare uso di qualsiasi strumento di registrazione o di audizione o di visione di quanto, nel periodo della elezione, si svolge entro l'ambito della Città del Vaticano, e particolarmente di quanto direttamente o indirettamente in qualsiasi modo ha attinenza con le operazioni connesse con l'elezione medesima.

Questo giuramento dichiaro di emettere consapevole che una infrazione di esso comporterà nei miei confronti quelle sanzioni spirituali e canoniche che il futuro Sommo Pontefice ( can. 1399 del C.I.C. ) riterrà di adottare.

Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.

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