Dominus ac Redemptor

Indice

31 Vogliamo inoltre che se qualcuno di coloro che professavano l'Istituto della Compagnia esercita l'ufficio d'insegnare le lettere alla gioventù, o fa da maestro in qualche collegio, o scuola, sia rimosso dal governo, dall'amministrazione e dalla direzione dell'insegnamento.

Si dia facoltà e possibilità di insegnare soltanto a chi di loro offra solida speranza di buoni studi, e si dichiari avverso a quelle dispute e dottrine che, o per la rilassatezza o per la frivolezza loro, sogliono cagionare e risvegliare gravissime persecuzioni e cattivi effetti.

In nessun tempo si ammettano mai all'ufficio d'insegnare, né se ne permetta la continuazione, a chiunque di loro, se non si dichiara disposto a conservare la quiete e la pubblica tranquillità delle scuole.

32 Per quanto poi si riferisce alle sacre Missioni ( riguardo alle quali vogliamo pure che s'intenda tutto quello che abbiamo disposto circa la soppressione della Compagnia ) riserviamo a Noi il determinare i mezzi coi quali più agevolmente e più sicuramente si possa procacciare ed ottenere la conversione degl'infedeli, e l'acquietamento delle discordie.

33 Restando, come si è detto, annullati ed abrogati tutti i privilegi e statuti della suddetta Compagnia, dichiariamo che i Soci della medesima, dopo che ne avranno abbandonate le case e i collegi e saranno portati allo stato di chierici secolari, rimangano abilitati ed idonei ad ottenere, secondo i Decreti dei sacri canoni e delle apostoliche costituzioni, qualunque beneficio, sia curato che semplice, qualunque ufficio e dignità il cui godimento, rimanendo nella Società, era stato loro negato da Papa Gregorio XIII di felice memoria con sua Lettera in forma di Breve, che comincia "Satis superque" del 10 settembre 1584.

Parimenti diamo loro la facoltà ( che pure era loro vietata ) di poter ricevere l'elemosina per la celebrazione della Messa, e godere di tutte quelle grazie e di quei favori di cui sarebbero rimasti privi come chierici regolari della Compagnia di Gesù.

Deroghiamo ancora a tutte e singole le facoltà che, in vigore dei privilegi impetrati dai Sommi Pontefici, accordavano loro il preposto generale e gli altri superiori, quella cioè di leggere i libri degli eretici e altri proscritti e condannati dalla Sede Apostolica; quella di non osservare i giorni di digiuno, o di non usare cibi magri in quei giorni; quella di anticipare o posporre la recita delle ore canoniche, e altre di simil genere, delle quali in avvenire severissimamente proibiamo possano usare, essendo Nostra volontà ed intenzione che i medesimi si adattino a vivere, come preti secolari, secondo la norma delle leggi comuni.

34 Vietiamo ancora che, promulgata e pubblicata questa Nostra, chicchessia ardisca di sospendere l'esecuzione sotto forma, titolo o pretesto di qualsivoglia istanza, appello, ricorso, dichiarazione, o chiarimento di dubbi che potessero insorgere, o sotto qualunque altro pretesto previsto o non previsto.

Noi intendiamo e vogliamo che da qui in avanti, ed immediatamente, la soppressione e l'annullamento di tutta la predetta Società e di tutti i suoi compiti sortiscano il loro effetto, secondo la forma e il modo sopra espressi, sotto pena di scomunica maggiore, da incorrersi immediatamente e riservata a Noi ed ai Nostri successori Romani Pontefici, contro chiunque osasse porre impedimento, ostacolo o indugio all'esecuzione di questa Nostra.

35 Ordiniamo e comandiamo, in virtù di santa obbedienza, a tutte e singole le persone ecclesiastiche, regolari e secolari, di qualunque grado, dignità e condizione, e segnatamente a coloro che sino ad ora sono stati iscritti alla Compagnia e considerati soci, che non osino difendere, impugnare, scrivere, o anche parlare di tale soppressione, né della causa, né dei motivi, né dell'Istituto della Compagnia, né delle regole, costituzioni, forma di governo, o altra qualunque cosa che appartenga a questo argomento senza espressa licenza del Romano Pontefice.

In pari modo, sotto pena di scomunica riservata a Noi ed ai Nostri successori pro tempore, proibiamo a tutti e ai singoli, in occasione di questa soppressione, di azzardarsi, sia occultamente, sia palesemente, ad offendere e a provocare chicchessia, tanto meno i soci, con ingiurie, maldicenze, contumelie ed altra maniera di disprezzo, a voce o per iscritto.

36 Esortiamo tutti i Principi cristiani a volere con la maggior forza, autorità e potenza che Dio concedette loro per difesa e patrocinio della Santa Romana Chiesa, per quell'ossequio e culto che professano nei confronti di questa Sede Apostolica, a dare a questa Nostra Lettera il suo pienissimo effetto; a statuire anzi e a promulgare decreti conformi perché, durante l'esecuzione di questo Nostro volere, tra i fedeli non insorgano lamentele, contese e discordie.

37 Infine, esortiamo e preghiamo, per le viscere del Signor nostro Gesù Cristo, tutti i cristiani a ricordare che tutti abbiamo il medesimo Maestro che è nei cieli; tutti lo stesso Salvatore che a caro prezzo di sangue ci redense; tutti siamo stati rigenerati nel medesimo lavacro di acqua per mezzo delle parole di vita eterna, e siamo stati costituiti figliuoli di Dio, e coeredi di Gesù Cristo, tutti nutriti con lo stesso pascolo della dottrina cattolica e della Divina parola; infine tutti formiamo un solo corpo in Cristo, e l'uno dell'altro siamo membri; quindi è assolutamente necessario che tutti, insieme riuniti dal comune vincolo della carità, abbiano pace con tutti gli uomini, e non professino alcun altro maggior dovere se non di amarsi scambievolmente.

Chi ama il suo prossimo adempie la legge, aborrendo offese, inimicizie, discordie, insidie ed altri mali, inventati e promossi dall'antico avversario del genere umano a perturbare la Chiesa di Dio e ad impedire l'eterna felicità dei fedeli, sotto il fallacissimo titolo e pretesto di scuole, opinioni e perfezione, anche cristiana.

Tutti si adoperino vigorosamente all'acquisto della vera e sincera sapienza, della quale si trova scritto da San Giacomo: "Vi è tra voi qualcuno che sia savio e sapiente?

Scopra egli le opere sue nella buona conversazione e nella mansuetudine della sapienza.

Se avete uno zelo amaro e dissensioni nei vostri cuori, non vogliate gloriarvi né mentire contro la verità.

Infatti questa non è una sapienza che scenda dal cielo, ma terrena, animalesca, diabolica.

Dov'è odio e discordia, ivi sono scompiglio e scelleratezza; la sapienza celeste, innanzi tutto è pura, poi pacifica, modesta, arrendevole; segue i buoni, è piena di misericordia e di buoni frutti, non presuntuosa, non bugiarda.

Ora il frutto della giustizia si semina qui nella pace, per raccogliere altra pace più splendida nell'altra vita" ( Gc 3,13-18 ).

38 Vogliamo ancora che la presente Lettera ( ancorché i superiori e altri religiosi della detta Società, e altri che hanno interesse nelle sopraddette cose, o pretendano in qualche modo di averlo, non abbiano consentito, né siano stati citati, né interpellati sopra di esse ) in nessun tempo possa mai essere impugnata, invalidata, ritrattata, richiamata in giudizio o in controversia, o ridotta a termini di diritto, o che si chieda contro essa il rimedio della restituzione in integrum della facoltà di parlare, della riduzione ad viam et terminos juris, o di qualunque altro capitolo di gius, di fatto, di grazia, o di giustizia.

Vogliamo ancora che detti rimedi, in qualunque maniera concessi ed ottenuti, non possano essere usati o fatti valere in giudizio, o fuori di esso, né per titolo di vizio di surrezione, orrezione, nullità e invalidità, né per titolo di difetto di Nostra intenzione, né per qualunque altro difetto si voglia, quantunque grande, imprevisto e sostanziale, e neanche, infine, perché nelle premesse cose, o in alcuna di esse, non siano state osservate le solennità, ed altra qualunque cosa da osservarsi ed adempiersi; né per qualunque altro capo risultante da qualche diritto, o consuetudine compresa nel corpo delle leggi, né per causa di enorme, enormissima e totale lesione, né per qualunque altro pretesto, occasione, o causa quanto si voglia giusta, ragionevole e privilegiata, ed anche tale che fosse necessario esprimersi a proposito della validità delle cose premesse; ma intendiamo e vogliamo che questa Nostra sia e debba essere sempre valida, ferma ed efficace in perpetuo, e che sortisca ed ottenga il suo pieno ed intero effetto, e sia da tutti, e da ciascuno, ai quali spetta e in qualunque modo spetterà in futuro, inviolabilmente osservata.

39 Così, e non altrimenti, determiniamo che in tutte le cose premesse e in ciascuna di esse, quando si giudichi e si definisca per mezzo di qualsiasi giudice ordinario e delegato, ed anche uditore delle cause del Palazzo Apostolico, e Cardinale della Santa Romana Chiesa, come anche per qualunque legato a latere, e Nunzio della Sede Apostolica, e qualunque altra persona che abbia l'esercizio o sia per averlo, di qualunque autorità o potestà in qualsivoglia causa ed istanza, si tolga loro e a chiunque di loro qualsiasi facoltà ed autorità di giudicare e d'interpretare diversamente; e se avverrà che qualcuno, per qualunque autorità, scientemente o ignorantemente, abbia ardire di procedere altrimenti sopra tali cose, vogliamo che tutto rimanga inutile e di nessun valore.

40 Ciò, nonostante le Costituzioni e le Ordinanze Apostoliche, ancorché pubblicate nei Concili generali, e ( se pur sia necessario ) nonostante la Nostra regola de non tollendo jure quaesito; e malgrado gli Statuti della Compagnia, delle case, dei collegi e delle chiese della medesima, sebbene confermati da giuramento, approvazione apostolica, o qualsivoglia altra validità; malgrado le consuetudini, i privilegi, gl'indulti, e le lettere apostoliche alla medesima Compagnia e ai superiori religiosi ed individui suoi, di qualunque sorta, sotto qualsivoglia tenore e forma, e con qualunque derogatoria di derogatorie, ed altri decreti anche irriti, concessi, confermati e rinnovati anche per un motuproprio simile a questo, o concistorialmente, o in qualunque altra guisa.

Alle quali cose tutte, e a ciascuna di esse, quantunque per la loro legittima derogazione si dovesse fare speciale menzione di esse e dell'intero tenore delle medesime, o adoperare qualunque altra espressione o formula espressamente, individualmente e verbalmente, non già per clausole generali, che significhino lo stesso, avendo Noi pienamente e sufficientemente espresso ed incluso nella presente il tenore di tutte quelle medesime e di ciascuna di esse, come se fossero espresse ed incluse parola per parola, niuna omessa, ed osservata la forma ad esse data, intendo che rimangano nel loro vigore quanto agli altri articoli; specialmente ed espressamente deroghiamo per gli effetti suddetti, come anche a qualunque altra cosa contraria di simile genere.

41 Vogliamo che alle copie della presente Lettera, ancorché stampate, sottoscritte di pugno di qualche notaio pubblico e munite del sigillo di qualche persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti, in giudizio e fuori, la stessa fede, come se fosse esibita o mostrata.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l'anello del Pescatore, il 21 luglio 1773, anno quinto del Nostro Pontificato.

Clemente XIV

Indice