Istruzione sui Sinodi Diocesani

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IV. Svolgimento del Sinodo

1. Il vero sinodo consiste proprio nelle sessioni sinodali.

Occorre perciò cercare un equilibrio tra la durata del sinodo e quella della preparazione, nonché disporre le sessioni in un arco di tempo che sia sufficiente a consentire lo studio delle questioni sollevate in aula e di intervenire nella discussione.

2. Poiché "Quibus communis est cura, communis etiam debet esse oratio",49 la celebrazione medesima del sinodo muova dalla preghiera.

Nelle solenni liturgie eucaristiche di inaugurazione e di conclusione del sinodo e nelle altre che accompagneranno le sessioni sinodali vengano osservate le prescrizioni del "Caeremoniale Episcoporum", che tratta specificamente della liturgia sinodale.50

Esse saranno aperte a tutti i fedeli e non solo ai membri del sinodo.

Conviene che le sessioni del sinodo almeno quelle più importanti si tengano nella chiesa cattedrale.

Essa è, infatti, sede della cattedra del Vescovo e immagine visibile della Chiesa di Cristo.51

3. Prima dell'inizio delle discussioni, i sinodali emettano la professione di fede, a norma del canone 833, 11.52

Non trascuri il Vescovo di illustrare questo significativo atto al fine di stimolare il "sensus fidei" dei sinodali ed accenderne l'amore per il patrimonio dottrinale e spirituale della Chiesa.

4. La trattazione dei diversi argomenti, di volta in volta esaminati, sarà introdotta da brevi relazioni illustrative che li mettano a fuoco.

"Tutte le questioni proposte siano sottomesse alla libera discussione dei membri nelle sessioni del sinodo".53

Il Vescovo curerà che venga offerta ai sinodali l'effettiva possibilità di esprimere liberamente le loro opinioni sulle questioni proposte, seppur entro i limiti temporali determinati nel regolamento.54

Attesi i legami che uniscono la Chiesa particolare e il suo Pastore con la Chiesa universale e il Romano Pontefice, il Vescovo ha il dovere di escludere dalla discussione sinodale tesi o posizioni magari proposte con la pretesa di trasmettere alla Santa Sede "voti" in merito discordanti dalla perenne dottrina della Chiesa o dal Magistero Pontificio o riguardanti materie disciplinari riservate alla suprema o ad altra autorità ecclesiastica.55

Alla fine degli interventi, si curerà di riassumere ordinatamente i diversi apporti dei sinodali, allo scopo di agevolarne lo studio successivo.

5. Durante le sessioni del sinodo più volte occorrerà sollecitare i sinodali a manifestare la loro opinione mediante votazione.

Poiché il sinodo non è un collegio con capacità decisionale, tali suffragi non hanno lo scopo di giungere ad un accordo maggioritario vincolante, bensì di accertare il grado di concordanza dei sinodali sulle proposte formulate, e così dev'essere loro spiegato.56

Il Vescovo resta libero nel determinare il seguito da dare all'esito delle votazioni, anche se procurerà di seguire il parere comunemente condiviso dai sinodali, a meno che osti una grave causa, che a lui spetta valutare "coram Domino".

6. Il Vescovo, dando opportune indicazioni, affiderà infine a diverse commissioni di membri la stesura delle bozze dei testi sinodali.

Nel redigerle, occorre cercare formule precise che possano servire da guida pastorale per l'avvenire, evitando di restare nel generico o di limitarsi a mere esortazioni, il che sarebbe a scapito della loro efficacia.

7. "Spetta al Vescovo diocesano, secondo il suo prudente giudizio, sospendere e sciogliere il sinodo diocesano",57 qualora emergano ostacoli gravi alla sua continuazione che rendano questa decisione conveniente o addirittura necessaria: ad esempio un suo orientamento insanabilmente contrario all'insegnamento della Chiesa o circostanze di ordine sociale che perturbino il pacifico lavoro sinodale.

Se non ci sono particolari ragioni che lo sconsiglino, prima di emanare il decreto di sospensione o di scioglimento, il Vescovo chiederà il parere del consiglio presbiterale il quale deve venir consultato dal Vescovo negli affari di maggiore importanza58 pur rimanendo egli libero di prendere la decisione.

"Quando la sede episcopale è vacante o impedita, il sinodo diocesano si interrompe per il diritto stesso finché il Vescovo diocesano che gli succede non decreti che esso venga continuato oppure ne dichiari la cessazione"59

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49 Caeremoniale Episcoporum n. 1169
50 Cfr. Caeremoniale Episcoporum, Pars VIII, Caput I "De Conciliis Plenariis vel Provincialibus et de Synodo Dioecesana", nn. 1169-1176
51 Cfr. Costituzione Apostolica Mirificus eventus, del 7 dicembre 1965
52 Cfr. AAS 81 (1989) pp. 104-105, che riporta il testo della professione di fede da usare nel sinodo
53 Can. 465
54 Cfr. supra III, B, 2
55 Cfr. Decreto conciliare Christus Dominus n. 8;
cfr. anche can. 381
56 A questo proposito, risulta utile avvertire che la regola espressa nel can. 119, 31, "ciò che tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato", non riguarda affatto il sinodo, bensì la presa di certe decisioni comuni in seno ad un vero collegio con capacità decisoria
57 Can. 468 §1
58 Cfr. can. 500 §2
59 Can. 468 §2