Orientalium ecclesiarum |
Perché nelle Chiese orientali abbia nuovamente ad aver vigore l'antica disciplina del sacramento dell'ordine, questo santo Concilio caldamente desidera che sia ristabilita, dove sia caduta in disuso, l'istituzione del diaconato permanente.21
Quanto poi al suddiaconato e gli ordini inferiori e i loro diritti e doveri, provveda l'autorità legislativa di ciascuna Chiesa particolare.22
Indice |
21 | Conc. Nic. I, can. 18; Conc. di Neocesarea, an. 314-325, can. 12; Conc. di Sardica, an. 343, can. 8; S. Leone M., Lett. Omnium quidem, 13 gennaio 444; Conc. Calced., can. 6; Conc. Costantinop. IV, can. 23, 26 |
22 | Il suddiaconato, in molte Chiese Orientali, è considerato un Ordine minore; ma, col Motu Proprio di Pio XII, Cleri sanctitati, gli vengono imposti gli obblighi degli Ordini maggiori. Questo canone impone il ritorno all'antica disciplina d'ogni singola Chiesa quanto agli obblighi dei suddiaconi in deroga al diritto comune formulato dal Cleri sanctitati |