Ordinario
È titolo che si applica ai vescovi ( ed anche ai professori universitari ), quando vengono riconosciuti quali regolari, normali, detentori della loro carica o incombenza. A Roma i consoli ordinari erano quelli eletti secondo le modalità costituzionali, in contrapposto ai suffectì, supplenti che loro sottentravano in caso di morte o altro impedimento. Il vescovo "ordinario" è pertanto quello investito, con validità giuridica, della potestà di governare la diocesi alla quale è preposto: ha il potere e la responsabilità che tutto "si faccia con decoro e con ordine" ( 1 Cor 14,40 ). |
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Codice Diritto Canonico |
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chi s'intende con questo nome | 134 §§ 1 e 2 |
gli sono concesse le facoltà abituali | 132 § 2 |
gode di potestà esecutiva ordinaria generale | 134 § 3 |
di altro rito può essere invitato alla Conferenza Episcopale, con voto consultivo | 450 § 1 |
dispensa dalle leggi ecclesiastiche | 87 |
vigila e dà istruzioni sull'amministrazione dei beni | 1276 |
del luogo | 134 § 2 |
dispensa dalle leggi diocesane | 88 |
dai voti privati | 1196 n. 1 |
vigila sulle associazioni di fedeli | 305 § 2 |
sull'adempimento degli oneri di Messe | 958 § 2 |
dà licenze circa la celebrazione della Eucaristia | 933 |
934 | |
concede la binazione e trinazione | 905 § 2 |
dà facoltà di ascoltare le confessioni | 969 |
dà licenze per l'assistenza al matrimonio e per i matrimoni misti | 1071 |
1125 | |
ordina la preparazione al matrimonio | 1064 |
nomina e vigila sugli insegnanti di religione | 804 |
805 |