Ordinario

È titolo che si applica ai vescovi ( ed anche ai professori universitari ), quando vengono riconosciuti quali regolari, normali, detentori della loro carica o incombenza.

A Roma i consoli ordinari erano quelli eletti secondo le modalità costituzionali, in contrapposto ai suffectì, supplenti che loro sottentravano in caso di morte o altro impedimento.

Il vescovo "ordinario" è pertanto quello investito, con validità giuridica, della potestà di governare la diocesi alla quale è preposto: ha il potere e la responsabilità che tutto "si faccia con decoro e con ordine" ( 1 Cor 14,40 ).

Codice Diritto Canonico

chi s'intende con questo nome 134 §§ 1 e 2
gli sono concesse le facoltà abituali 132 § 2
gode di potestà esecutiva ordinaria generale 134 § 3
di altro rito può essere invitato alla Conferenza Episcopale, con voto consultivo 450 § 1
dispensa dalle leggi ecclesiastiche 87
vigila e dà istruzioni sull'amministrazione dei beni 1276
del luogo 134 § 2
dispensa dalle leggi diocesane 88
dai voti privati 1196 n. 1
vigila sulle associazioni di fedeli 305 § 2
sull'adempimento degli oneri di Messe 958 § 2
dà licenze circa la celebrazione della Eucaristia 933
  934
concede la binazione e trinazione 905 § 2
dà facoltà di ascoltare le confessioni 969
dà licenze per l'assistenza al matrimonio e per i matrimoni misti 1071
  1125
ordina la preparazione al matrimonio 1064
nomina e vigila sugli insegnanti di religione 804
  805