Lettere |
Promemoria di Agostino per il santo fratello Alipio
Ho ricevuto il promemoria della Santità tua il 26 agosto e ti ho risposto il giorno seguente.
Avevo già visto il prete Commodiano e per suo mezzo ti avevo scritto qualcosa che, a dire il vero, non riguardava la stessa faccenda, poiché non era per questo scopo che avevo voluto vederlo, ma per paura che per caso quell'uomo fosse stato trattato in un modo che non potesse essere giustificato dalla ragione, volevo sapere come si erano svolti i fatti di cui quel tale s'era lamentato.
Dopo ch'egli mi ebbe riferito tutto, compresi che, quando si verrà al vostro tribunale, non ci sarà da fare altro che informarlo su ciò che riguarda il caso del medesimo prete.
Quanto ai maltrattamenti inflitti [ a quel tale ], i soli che il papa Celestino ha voluto vengano puniti, [ il prete ] non fu in grado di dirmi nulla poiché mi rispose di non conoscerli.
Riguardo quindi a questa faccenda mi è rimasto un dubbio che mi assilla, poiché non riesco a capacitarmi che si astennero dall'usare contro di lui la violenza fisica coloro che scoprirono quel tale insieme con quella donna, una religiosa professa ch'egli aveva condotta via dal suo paese natale per farne il trastullo della sua libidine.
Tu sai bene quanto continui ad angosciarci un tale problema, come cioè lasciare impunite siffatte nefandezze senza pregiudicare l'autorità della Chiesa, o come debbano essere punite dalla Chiesa, dal momento che non possono esserlo dallo Stato.
Che cosa dunque dovrà fare un vescovo oppure i membri del clero quando si tratta di siffatte azioni degli uomini che non sono peccati qualsiasi ma dei crimini?
Orbene, questo problema avrebbe dovuto essere esaminato innanzitutto da coloro i quali pensano che non si debba infliggere assolutamente a nessuno un castigo fisico, tenuto conto specialmente degli individui che non si preoccupano affatto d'una scomunica ecclesiastica, sia perché non sono cristiani o cattolici, sia perché vivono come se non lo fossero.
Se però ci preoccupano le cariche onorifiche che uno esercita o ha esercitato nel mondo, nemmeno queste ci è lecito di limitarle o toglierle a nessuno quando si tratta di peccati di tal genere al fine di reprimere, con un siffatto castigo, la licenza di fare il male in coloro che non si possono né incatenare con ceppi né fustigare.
D'altronde, se questi tali, quando rivestono una carica curiale o forense, come sembra che rivesta l'individuo di cui si tratta, volessero ballare in una chiesa, non vedo come potrebbero perdonarli coloro che, anche in vista di questa eventualità, hanno in loro potere anche la facoltà d'infliggere loro il castigo della fustigazione; ma molto più grave dell'audacia di ballare tra le pareti d'una chiesa è certamente quella di sottomettere alla propria libidine una donna consacrata a una vita di santità.
Che cosa dunque deve farsi a proposito di tali faccende e con persone sorprese in colpa per queste cose?
Ciò deve essere prima esaminato e determinato da coloro che vogliono pronunciare una sentenza giusta quando vengono giudicati i suddetti casi; altrimenti, se ci lasciamo commuovere dalle loro lagnanze quando ricevono un castigo corporale, ma non ci crucciamo per le loro azioni quando recano a Dio l'offesa più sacrilega e con le loro incessanti ribalderie mancano del rispetto dovuto alla dignità e alla santità della Chiesa e turbano la sua tranquillità; oppure, se per i misfatti perpetrati dagli individui più perversi in una chiesa con sacrilega audacia noi ci turbiamo in modo da punire colpe leggere se paragonate ai castighi ch'essi soffrono, mentre invece quelle gravi che commettono contro la legge di Dio riteniamo di doverle lasciare impunite o non siamo capaci di trovare in che modo debbano essere punite, non vedo affatto qual conto del nostro giudizio potremo rendere a nostro Signore. ( Mt 12,36; Eb 13,17 )
Bisogna dunque anzitutto cercare, trovare e stabilire un castigo normativo per cotali turbolenti scellerati; solo allora dovrà esser inflitta una punizione, se potrà dimostrarsi che è stato imposto loro un castigo non conforme alla legge o eccessivo.
Finché ciò non sarà fatto, non vedo in alcun modo quale sentenza si debba pronunciare contro dei servi di Dio che, per difendere la casa del loro Signore, infliggono a dei criminali che compiono azioni un trattamento incomparabilmente meno grave di quello che per loro sarebbe disposto dalle leggi statali affinché abbiano comunque un motivo di paura quanti non temono che si possano applicare contro di loro le medesime leggi statali da parte dei vescovi o dei membri del clero.
Io tuttavia credo, anzi non dubito che, se quel nostro deplorevole figlio nel suo reclamo scritto avesse indicato la colpa da lui commessa, in nessun modo il venerabile papa avrebbe ordinato che gli fosse resa soddisfazione riguardo alla lagnanza d'essere stato fustigato da alcuni chierici, salvo il caso che colui il quale gli inflisse quel castigo abbia oltrepassato la misura voluta dalla moderazione cristiana.
Io poi credo che nel tribunale della Santità vostra egli non potrà negare un'azione così evidente, quella cioè da lui commessa.
Ora però, se nei tribunali ecclesiastici non viene salvaguardata neppure la giustizia, stabilita con somma prudenza dalle leggi civili, affinché nessuno rischi di venire senz'altro perseguito ingiustamente per via giudiziaria in forza d'un rescritto imperiale, in modo che non ottenga il beneficio richiesto [ all'Imperatore ] e non resti impunito chiunque nelle suppliche indirizzate all'Imperatore avrà omesso qualche circostanza che risulti pertinente al suo caso, e se costui che ha fatto ciò nella querela indirizzata a una così santa Sede [ Apostolica ], deve - a quanto pare - non solo non essere punito dai vescovi, ma essere perfino difeso, allora io non so che dire!
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