Summa Teologica - I-II |
4 - Nel definire il concetto di legge evangelica ci troviamo subito dinanzi a una certa ambiguità del termine principale, cui dobbiamo ricorrere.
Il termine legge implica un concetto univoco, o un concetto analogico?
S. Tommaso all'inizio del suo trattato ( q. 90 ) ha fatto una ricerca accuratissima della definizione della legge, ricapitolando il suo pensiero in una formula ormai classica: « Quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata » ( q. 90, a. 4 ).
Nonostante la precisione e la chiarezza di questi dati essenziali, la legge non è un concetto univoco, ma analogico.
Basti pensare che il termine si applica anche alla legge eterna, la quale in sostanza s'identifica con Dio stesso.
E mai possibile che un concetto possa applicarsi a Dio e alle creature in senso univoco?
Anche applicato alla legge evangelica il concetto di legge subisce degli adattamenti considerevoli, i quali lo differenziano non poco dal concetto che ricaviamo dalla legge positiva divina dell'Antico Testamento, o dalla legge positiva umana.
5 - I caratteri essenziali della legge si applicano anche qui in maniera analogica.
Certamente anche la legge nuova è « un ordinamento di natura razionale », ma non nel senso che derivi da un'intelligenza creata, o che possa essere « compresa» da un intelletto creato: è infatti legge positiva divina concepita per un ordine squisitamente soprannaturale.
Tale ordinamento trascende ogni esigenza della creatura, e costituisce un disegno misterioso, in cui si armonizzano in modo arcano i rapporti dell'uomo con Dio.
L'uomo peccatore ottiene misericordia in forza dell'opera salvifica dell'Uomo-Dio, che costituisce il nuovo patto, o Testamento.
Precisamente: la legge nuova non è che il Nuovo Testamento.
La legge evangelica è una « ordinatio rationis » anche nel soggetto che la riceve e ne partecipa, cioè nell'uomo battezzato.
Questo però non va inteso nel senso di un risanamento al livello della pura razionalità; perché la grazia di cui il giusto è investito non si limita a guarire l'uomo, ma a formare un figlio di Dio.
Anche il « bene comune », cui è ordinata la nuova legge, va concepito in maniera diversa dal bene della collettività, cui è ordinata la legge umana.
Qui il bene comune è innanzi tutto il bene universale estrinseco, ossia la Divinità; perché ogni anima in grazia riferisce realmente tutti i suoi atti di virtù alla gloria di Dio, in forza della carità che li informa.
E in secondo luogo il bene comune si attua nell'edificazione del Corpo mistico di Cristo.
Ora, questa « comunità » dei fedeli, che derivano misticamente la loro vita soprannaturale da Cristo, costituisce un organismo ben più organico di qualsiasi collettività umana.
E il bene cui essi cooperano è di ordine trascendente.
Autore poi della nuova legge è il capo di questa « comunità » soprannaturale, il Redentore Divino: il quale ha un rapporto di priorità su tutti gli associati, ben diverso da quello esistente tra un capo qualsiasi e la società cui presiede.
S. Tommaso qui parla di Lui solo incidentalmente.
Ma per conoscere il suo pensiero dobbiamo tener presente quanto dirà nella q. 8 della Terza Parte.
La dottrina del Corpo mistico, di cui, a ragione, oggi tanto si parla, non è davvero sottaciuta nella Somma Teologica, anche se non è condensata in un trattato particolare.
6 - L'influsso causale di Cristo come legislatore non si esaurisce in una serie di atti giuridici storicamente circostanziati, ma è così universale da abbracciare tutti i tempi e tutti gli uomini, sia pure in grado diverso ( III, q. 8, a. 3 ).
Per quello che riguarda noi battezzati viventi sulla terra, ossia in stato di viatori, vanno ricordate le sue parole: « Ecco io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo » ( Mt 28,20 ).
Cristo è un legislatore che è sempre alla testa del suo popolo in marcia verso la Terra Promessa.
Il suo esempio è valido per tutti i secoli come norma direttiva: « Chi vuol essere mio discepolo, rinneghi ogni giorno se stesso, prenda la sua croce e mi segua » ( Mt 16,24 ).
Cosicchè la sua opera di legislatore si identifica più con la sua vita che con la sua dottrina.
7 - Quanto poi alla promulgazione, che secondo alcuni tornisti è tra gli elementi essenziali della legge, la condizione della legge evangelica non è meno singolare.
Cominciamo subito a dire che si tratta di una legge data non per iscritto, ma per infusione, come partecipazione a quel nuovo genere di vita, che è la grazia.
Allora si comprende bene che la sua promulgazione s'identifica con l'opera redentrice del Cristo, il quale diceva: « Il regno di Dio è dentro di voi » ( Lc 17,21 ).
I manuali han troppa fretta di concludere che la promulgazione della nuova legge avvenne in due tempi: nel discorso della montagna e nel giorno della Pentecoste, cioè con l' inaugurazione del regno di Dio.
Ma la cosa è molto più complessa; perché la nuova legge in sostanza s' incarna nel Redentore medesimo, il quale affermò di se stesso: « Io sono la via, la verità e la vita » ( Gv 14,6 ).
Forse quindi è più giusto affermare che la vera inaugurazione della legge evangelica si ebbe sul Calvario, nell'atto in cui il Cristo dava compimento all'antica legge, esaurendone e proclamandone il superamento: « Tutto è compiuto »; « Consummatum est » ( Gv 19,28 ).
Fu allora infatti che « il Cristo ci redense dalla maledizione della legge, facendosi per noi maledizione » ( Gal 3,13 ).
Giustamente S. Tommaso fa rilevare che il Redentore divino « iniziò il culto della religione cristiana mediante la sua passione », dando così valore « ai sacramenti della nuova legge e inaugurando il nuovo sacerdozio » ( III, q. 62, a. 5; cfr. I-II, q. 107, a. 1, arg. S. c.; Hebr., o. 7, lect. 3 ).
Ma per apprezzare a dovere la sua tesi bisogna tener presente che l'essenziale della nuova legge non sono i precetti o i consigli evangelici, bensì la grazia con l' infusione concomitante delle virtù e dei doni dello Spirito Santo ( q. 106, aa. 1,2 ).
- La grazia è un abito entitativo; mentre le virtù e i doni che l'accompagnano sono abiti operativi.
Si tratta quindi di un organismo nuovo, pronto ad agire secondo un nuovo genere di vita.
Indice |