Summa Teologica - I-II |
In 4 Sent., d. 1, q. 2, a. 5, sol. 2, ad 1, 3; In Rom., c. 3, lect. 4; c. 9, lect. 5; In Ephes., c. 2, lect. 5
Pare che la legge nuova non dia compimento all'antica.
1. Il compimento è il contrario dello svuotamento.
Ora, la legge nuova svuota, cioè abolisce, le osservanze dell'antica.
Infatti l'Apostolo [ Gal 5,2 ] scrive: « Se vi circoncidete, Cristo non vi gioverà a nulla ».
Quindi la legge nuova non dà compimento alla legge antica.
2. Il contrario di una cosa non può esserne il compimento.
Ma il Signore nella legge nuova ha dato dei precetti contrari a quelli della legge antica.
Leggiamo infatti [ Mt 5,27.31ss ]: « Avete inteso che fu detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto del ripudio.
Ma io vi dico: Chiunque ripudia sua moglie la espone all'adulterio ».
E così fece quando proibì il giuramento, la legge del contrappasso e l'odio dei nemici.
Inoltre il Signore mostra di abrogare i precetti dell'antica legge sulla distinzione dei cibi [ Mt 15,11 ]: « Non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo ».
Perciò la legge nuova non è il compimento dell'antica.
3. Chi agisce contro una legge non le dà compimento.
Ora, Cristo in certi casi ha agito contro la legge.
Infatti egli toccò un lebbroso, come riferisce S. Matteo [ Mt 8,3 ]: il che era proibito dalla legge.
E così sembra che abbia violato più volte il sabato, tanto che gli ebrei dicevano [ Gv 9,16 ]: « Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato ».
Quindi Cristo non ha adempiuto la legge.
E così la legge nuova da lui data non è il compimento dell'antica.
4. La legge antica abbracciava precetti morali, cerimoniali e giudiziali, come si è visto sopra [ q. 99, a. 4 ].
Ma il Signore, nell'enunziare il compimento di certi precetti della legge [ Mt 5 ], non accenna per nulla ai precetti giudiziali e cerimoniali.
Quindi la legge nuova non sembra essere il compimento di tutta la legge antica.
Il Signore [ Mt 5,17 ] afferma: « Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento ».
E aggiunge [ Mt 5,18 ]: « Non passerà neppure un iota o un segno dalla legge senza che tutto sia compiuto ».
La legge nuova, come si è detto [ a. prec. ], sta alla legge antica come il perfetto all'imperfetto.
Ora, tutto ciò che è perfetto dà compimento a quanto manca nell'imperfetto.
E in questo senso la legge nuova compie la legge antica, colmandone le deficienze.
Ma nella legge antica si possono considerare due cose: il fine e i precetti della legge.
Ora, come si è già spiegato [ q. 92, a. 1 ], il fine di ogni legge è di rendere gli uomini giusti e virtuosi.
Quindi il fine della legge antica era la giustificazione degli uomini, cosa tuttavia che superava le sue capacità, e veniva soltanto prefigurata da certe sue cerimonie, e promessa dalle sue parole.
E da questo lato la legge nuova dà compimento alla legge antica giustificando in virtù della passione di Cristo.
Così infatti si esprime l'Apostolo [ Rm 8,3s ]: « Ciò che era impossibile alla legge, Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato, egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge si adempisse in noi ».
- E da questo lato la legge nuova dà ciò che l'antica aveva promesso, secondo le parole di S. Paolo [ 2 Cor 1,20 ]: « Tutte le promesse di Dio sono divenute "sì" in lui », cioè in Cristo.
- Inoltre da questo lato essa dà compimento a quanto l'antica legge prefigurava.
S. Paolo infatti afferma, a proposito dei precetti cerimoniali, che erano « ombra delle cose future, mentre la realtà », cioè la verità, « è Cristo » [ cf. Col 2,17 ].
Per cui la legge nuova è detta legge « della verità », mentre quella antica è detta « dell'ombra », o « delle figure ».
Quanto poi ai precetti dell'antica legge Cristo ha dato loro compimento con l'opera e con la dottrina.
Con l'opera, poiché volle essere circonciso e osservare tutte le altre pratiche legali che erano allora in vigore, secondo l'espressione di S. Paolo [ Gal 4,4 ]: « Nato sotto la legge ».
- Col suo insegnamento, poi, diede compimento alla legge in tre modi.
Primo, spiegandone il vero significato.
Come è evidente nel caso dell'omicidio e dell'adulterio, la cui proibizione gli Scribi e i Farisei riducevano al solo atto esterno: e così il Signore diede compimento alla legge mostrando che anche gli atti interni ricadono sotto quella proibizione [ cf. Mt 5,20ss ].
- Secondo, indicando la maniera più sicura per osservare le norme date dall'antica legge.
Quest'ultima, p. es., ordinava di non giurare il falso; ma ciò viene osservato con maggiore sicurezza se ci si astiene del tutto dal giurare, eccetto i casi di necessità [ cf. Mt 5,33ss ].
- Terzo, aggiungendovi certi consigli di perfezione: il che è evidente là dove il Signore, in risposta a chi gli diceva di aver osservato i precetti della legge antica, replicava: « Una sola cosa ti manca.
Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi », ecc. [ Mt 19,21 ].
1. La legge nuova abolisce l'osservanza della legge antica solo nel campo dei precetti cerimoniali, come sopra [ q. 103, aa. 3,4 ] si è dimostrato.
Ma questi servivano soltanto a prefigurare le realtà future.
Per il fatto stesso quindi che i precetti cerimoniali ebbero compimento con l'attuazione di quanto prefiguravano, non sono più da osservarsi: poiché se venissero osservati indicherebbero che qualcosa deve ancora avvenire, e non si è compiuto.
Come anche la promessa di un dono non ha più ragion d'essere una volta che la promessa è adempiuta con l'offerta del dono.
E così le cerimonie figurali dell'antica legge sono abrogate con il loro compimento.
2. Come spiega S. Agostino, questi precetti del Signore non sono contrari ai precetti della legge antica.
« Quando infatti il Signore comanda di non rimandare la moglie, non va contro ciò che comanda la legge.
Poiché la legge non dice: Chi vuole, rimandi la moglie, al che sarebbe contrario il comando di non rimandarla.
Non voleva invece che si rimandasse la moglie colui che imponeva un ritardo, affinché l'animo infiammato dal dissidio avesse modo di calmarsi, riflettendo nello scrivere il libello del ripudio » [ Contra Faustum 19,26 ].
« Per cui il Signore, a conferma di questa prescrizione di non rimandare facilmente la moglie, fece eccezione per il solo caso dell'adulterio » [ cf. De serm. Dom. in monte 1,14.39 ].
- E lo stesso si dica della proibizione del giuramento, come si è già spiegato [ nel corpo ].
E così pure della proibizione del contrappasso.
Infatti la legge impose delle norme alla vendetta perché non ci si abbandonasse a una vendetta esagerata; e il Signore distoglie perfettamente da questo pericolo esortando ad astenersi da qualsiasi vendetta.
- Rispetto poi all'odio verso i nemici egli corregge la falsa interpretazione dei Farisei, esortandoci a odiare non la persona, ma la sua colpa.
- E a proposito dei cibi, trattandosi di leggi cerimoniali, il Signore non comandò che allora non si osservassero, ma dimostrò che quei cibi non erano affatto immondi per la loro natura, bensì per quello che significavano, come si è visto sopra [ q. 102, a. 6, ad 1 ].
3. Il contatto con i lebbrosi era proibito dalla legge perché l'uomo contraeva con esso una specie di irregolarità, come nel contatto con un morto, secondo le spiegazioni date [ q 102 a. 5, ad 4 ].
Ma il Signore, che era il guaritore dei lebbrosi, non poteva contrarre la lebbra.
- Inoltre non si può dire che egli abbia realmente violato il sabato con le opere da lui compiute in esso, come dimostra il Maestro medesimo nel Vangelo: sia perché compiva i miracoli con la potenza divina, che opera continuamente nel mondo [ Gv 5,17 ], sia perché compiva opere necessarie alla salvezza degli uomini, mentre i Farisei in giorno di sabato provvedevano a salvare anche gli animali [ Mt 12,11s ], sia perché a motivo della necessità ebbe a scusare anche gli apostoli quando raccoglievano le spighe in giorno di sabato [ M7 12,3ss ].
Sembrava invece che egli violasse il sabato secondo la superstiziosa interpretazione dei Farisei, i quali credevano che in giorno di sabato bisognasse astenersi anche dalle opere richieste per la salute: il che era contrario alle intenzioni della legge.
4. I precetti cerimoniali non sono ricordati da S. Matteo perché la loro osservanza è del tutto abolita in seguito al loro adempimento, come si è detto [ ad. 1 ].
- Invece tra i precetti giudiziali viene ricordata la legge del contrappasso affinché quanto si dice di essa possa essere esteso a tutte le altre.
Ora, a proposito di questo precetto egli insegna che non era intenzione della legge esigere la pena del taglione per fare sfogare il livore della vendetta, che egli proibisce, ma solo per amore della giustizia; e fa questo ricordando che si deve essere disposti a soffrire ingiurie anche più gravi.
Il che rimane anche nella legge nuova.
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