Summa Teologica - II-II |
Infra, q. 58, a. 7, ad 3; In 2 Sent., d. 44, q. 2, a. 1; In 3 Sent., d. 9, q. 1, a. 1, sol. 4; In 5 Ethic., lect. 11
Pare che il diritto paterno e il diritto padronale non vadano specificatamente distinti.
1. La giustizia ha il compito di « rendere a ciascuno il suo », come dice S. Ambrogio [ De off. 1,24 ].
Ma il diritto è l'oggetto della giustizia, come si è visto [ a. 1 ].
Quindi il diritto appartiene a ciascuno ugualmente.
Perciò non si deve distinguere in modo speciale il diritto del padre da quello del padrone.
2. Come sopra [ a. 1, ad 2 ] si è detto, la norma del giusto, o del diritto, è la legge.
Ma la legge ha di mira il bene comune di una città o di un regno, secondo le spiegazioni date in precedenza [ I-II, q. 90, a. 2 ], e non il bene privato di una persona o di una famiglia.
Quindi non ci deve essere uno speciale diritto padronale o paterno: dal momento che il padrone e il padre si riferiscono entrambi alla casa, come dice Aristotele [ Polit. 1,2 ].
3. Tra gli uomini esistono molte altre differenze di grado: alcuni p. es. sono soldati, altri sacerdoti o principi.
Perciò anche per costoro si deve determinare un diritto speciale.
Il Filosofo [ Ethic. 5,6 ] distingue espressamente dal diritto politico il diritto padronale, il diritto paterno e altri diritti del genere.
Il diritto, ossia il giusto, viene desunto dalla commisurazione ad altro.
Ora, l'alterità può essere di due tipi.
Primo, uno può essere altro in modo assoluto, come un individuo del tutto distinto: come nel caso di due uomini indipendenti l'uno dall'altro, ma sottoposti a un unico principe.
E tra essi, come dice il Filosofo [ Ethic. 5,6 ], esiste il diritto in senso pieno e assoluto.
- Secondo, un individuo può avere un'alterità non assoluta, ma essere qualcosa del soggetto.
E in questo modo tra gli uomini il figlio è qualcosa del padre, in quanto parte di lui in un certo senso, come nota Aristotele [ Ethic. 8,12 ], e lo schiavo è qualcosa del padrone, in quanto suo strumento, come nota ancora il Filosofo [ Polit. 1,2 ].
Quindi tra il padre e il figlio non c'è un'alterità in senso assoluto, per cui non c'è un diritto assoluto, ma un certo diritto, cioè il diritto paterno.
E lo stesso si dica del padrone e dello schiavo, tra cui vige il diritto padronale.
La moglie invece, sebbene sia qualcosa del marito, essendo come il suo corpo, secondo le parole dell'Apostolo [ Ef 5,28 ], tuttavia è più distinta dal marito di quanto un figlio lo sia dal padre e un servo dal padrone: essa infatti entra a far parte di una certa vita associata nel matrimonio.
Perciò, come dice il Filosofo [ Ethic. 5,6 ], tra marito e moglie i rapporti di diritto sono più accentuati che tra padre e figlio, o tra padrone e schiavo.
Siccome però il marito e la moglie hanno un rapporto immediato con la comunità domestica, come dimostra Aristotele [ Polit. 1, cc. 2,5 ], tra essi non c'è semplicemente il diritto civile, ma piuttosto un diritto economico o domestico.
1. È compito della giustizia rendere a ciascuno il proprio diritto supposta però la netta distinzione tra due individui: se infatti uno desse a se stesso quanto a lui spetta, ciò non potrebbe essere considerato propriamente un atto di giustizia.
E poiché ciò che appartiene al figlio è del padre, e ciò che appartiene allo schiavo è del padrone, non c'è una vera giustizia del padre verso il figlio, o del padrone verso lo schiavo.
2. Il figlio in quanto figlio è qualcosa del padre; e così pure lo schiavo in quanto schiavo è del padrone.
Tuttavia l'uno e l'altro in quanto uomini sono realtà sussistenti distinte dalle altre.
Perciò in quanto i figli e gli schiavi sono uomini, verso di essi c'è un rapporto di giustizia.
E per questo ci sono delle leggi riguardanti i doveri del padre verso i figli e del padrone verso gli schiavi.
In quanto invece essi sono qualcosa di un altro viene a mancare la perfetta nozione di giustizia e di diritto.
3. Tutte le altre differenze esistenti fra le persone che formano una città hanno un rapporto immediato con la collettività politica e col principe che la governa.
Perciò in rapporto a queste persone esiste il diritto secondo la perfetta nozione della giustizia.
Tuttavia tale diritto si distingue secondo le diverse mansioni.
E così si parla di un diritto dei militari, dei magistrati o dei sacerdoti: non per una menomazione del diritto in senso assoluto, come si fa per il diritto paterno e padronale, ma per indicare che a ciascuna condizione personale è dovuto qualcosa di particolare, secondo le diverse mansioni.
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