Summa Teologica - II-II

Indice

Articolo 7 - Se sia permesso uccidere per difendersi

In 4 Sent., d. 25, q. 2, a. 2, sol. 2, ad 3

Pare che non sia lecito a nessuno uccidere per difendersi.

Infatti:

1. S. Agostino [ Epist. 47 ] scrive: « Non mi pare bene consigliare a qualcuno di uccidere altri uomini, sia pure in propria difesa, a meno che non si tratti di soldati, o di altri che abbiano ufficialmente questo compito non per se stessi, ma per il bene altrui ».

Ma chi per difendersi uccide un altro, lo uccide per non essere ucciso lui stesso.

Quindi è una cosa illecita.

2. « Come saranno esenti da peccato », dice ancora S. Agostino [ De lib. arb. 1,5.11 ], « coloro che si sono macchiati dell'uccisione di un uomo per cose che siamo tenuti a disprezzare? ».

E queste cose da disprezzare sono quelle « che gli uomini possono perdere involontariamente », come risulta dal contesto.

Ora, tale è la vita del corpo.

Quindi non è mai lecito uccidere un uomo per conservare la vita corporale.

3. Il Papa Niccolò I ha dato questa rianalisi, riportata dal Decreto [ di Graz. 1, 50,6 ]: « Riguardo a quei chierici per i quali mi hai chiesto se possono con la penitenza tornare al loro stato precedente, o ascendere a un grado superiore, dopo avere ucciso un pagano per difendersi, sappi che noi non vogliamo dare ad essi alcuna occasione né alcuna licenza di uccidere un uomo in qualsiasi maniera ».

Ma a osservare i precetti morali sono tenuti ugualmente i chierici e i laici.

Perciò anche ai laici è proibito uccidere qualcuno nel difendersi.

4. L'omicidio è un peccato più grave della semplice fornicazione, o dell'adulterio.

Ma a nessuno è permesso di commettere una semplice fornicazione, o un adulterio, o qualsiasi altro peccato mortale per conservare la propria vita: poiché la vita spirituale va preferita alla vita corporale.

Perciò nessuno può uccidere un altro per conservare la propria vita.

5. Se l'albero è cattivo è cattivo anche il frutto, come dice il Vangelo [ Mt 7,17s ].

Ma la propria difesa è illecita, come risulta dalle parole di S. Paolo [ Rm 12,19 ]: « Non fatevi giustizia da voi stessi, o carissimi ».

Quindi è illecita anche l'uccisione che ne deriva.

In contrario:

Nella Scrittura [ Es 22,2 ] si legge: « Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro, e viene colpito e muore, non c'è vendetta di sangue ».

Ora, è molto più lecito difendere la propria vita che la propria casa.

Se uno quindi uccide un uomo per difendere la propria vita non è reo di omicidio.

Dimostrazione:

Nulla impedisce che un atto abbia due effetti, di cui uno è intenzionale e l'altro involontario.

Gli atti morali però ricevono la specie da ciò che è intenzionale, non da ciò che è involontario, essendo questo un elemento accidentale, come si è visto [ q. 43, a. 3; I-II, q. 72, a. 1 ].

Perciò dall'azione della difesa personale possono seguire due effetti, il primo dei quali è la conservazione della propria vita, mentre l'altro è l'uccisione dell'attentatore.

Ora, questa azione non può essere considerata illecita per il fatto che con essa si intende conservare la propria vita: poiché è naturale ad ogni essere conservare per quanto è possibile la propria esistenza.

Tuttavia un atto che parte da una buona intenzione può diventare illecito se è sproporzionato al fine.

Quindi se uno nel difendere la propria vita usa maggiore violenza del necessario, il suo atto è illecito.

Se invece reagisce con moderazione, allora la difesa è lecita: infatti il diritto stabilisce che « è lecito respingere la violenza con la violenza nei limiti di una difesa incolpevole ».

Quindi non è necessario per la salvezza dell'anima che uno rinunzi alla legittima difesa per evitare l'uccisione di altri: poiché un uomo è tenuto a provvedere più alla propria vita che alla vita altrui.

Siccome però spetta solo alla pubblica autorità uccidere un uomo per il bene comune, come sopra [ a. 3 ] si è detto, è illecito che un uomo intenda [ espressamente ] uccidere un uomo per difendere se stesso, a meno che non abbia un incarico pubblico che a ciò lo autorizzi per il pubblico bene: come è evidente per il soldato che combatte contro i nemici e per le guardie che affrontano i malviventi.

Anche questi però peccano se sono mossi da risentimenti personali.

Analisi delle obiezioni:

1, 2. L'affermazione di S. Agostino va riferita al caso in cui uno abbia l'intenzione diretta di uccidere per liberare se stesso dalla morte.

E a questo caso va riferita anche l'altra frase del Santo [ ob. 2 ].

Per cui egli dice espressamente: « per cose che », indicando con ciò l'intenzione.

È così risolta anche la seconda obiezioni.

3. L'irregolarità accompagna l'uccisione di un uomo anche se avviene senza colpa: come è evidente nel caso del giudice che pronunzia giustamente una sentenza capitale.

E così un chierico, anche se uccide per difesa personale, è irregolare, sebbene non abbia l'intenzione di uccidere, ma solo di difendersi.

4. La fornicazione e l'adulterio non sono necessariamente ordinati alla conservazione della propria vita come lo sono invece talora gli atti dai quali scaturisce l'omicidio.

5. In quel testo viene proibita la difesa accompagnata dal livore della vendetta.

Per cui la Glossa [ P. Lomb. e interlin. ] interpreta così: « Non fatevi giustizia da voi stessi, cioè: Non ripagate l'avversario con le stesse ferite ».

Indice