Summa Teologica - II-II |
Pare che il furto non consista essenzialmente nel prendere di nascosto la roba altrui.
1. Ciò che sminuisce il peccato non può costituire l'essenza del peccato.
Ora, peccare di nascosto sminuisce il peccato, mentre per sottolineare la gravità del peccato di certuni è detto nella Scrittura [ Is 3,9 ]: « Essi ostentano il peccato come Sodoma: non lo nascondono neppure; disgraziati! ».
Perciò la clandestinità nel prendere la roba altrui non rientra nell'essenza del furto.
2. S. Ambrogio [ cf. a. prec., ob. 3 ] afferma, in un passo riportato dal Decreto [ di Graz., ib. ]: « Non sei meno colpevole nel togliere ad altri quanto loro appartiene che nel rifiutare qualcosa agli indigenti, mentre potresti aiutarli e sei nell'abbondanza ».
Quindi il furto non consiste solo nel prendere la roba altrui, ma anche nel ritenerla.
3. Una persona può togliere di nascosto a un'altra anche la roba propria: p.es. la roba depositata, oppure quella da lei presa ingiustamente.
Perciò non è essenziale al furto il prendere la roba altrui di nascosto.
Scrive S. Isidoro [ Etym. 10 ]: « Il termine fur [ ladro ] deriva da furvum, ossia fuscum [ oscurità ]: poiché il ladro opera di notte ».
A costituire il furto concorrono tre elementi.
Il primo di essi è l'opposizione alla giustizia, che dà a ciascuno il suo.
E da questo lato abbiamo l'usurpazione della roba altrui.
- Il secondo elemento viene a distinguere il furto dai peccati contro le persone, quali l'omicidio e l'adulterio.
E da questo lato il furto ha per oggetto la proprietà altrui.
Se infatti uno toglie quanto appartiene ad altri non come proprietà, ma o come parte, p. es. nell'amputazione di un membro, oppure come persona congiunta, p. es. nel ratto della moglie o di una figlia, allora non si ha propriamente un furto.
- C'è poi un terzo elemento differenziale che completa la nozione del furto, che cioè si asporti la roba altrui di nascosto.
E così il furto è propriamente « l'occulta asportazione della roba altrui ».
1. Il nascondimento in certi casi è una causa del peccato: p. es. quando uno si nasconde per peccare, come avviene nella frode e nell'inganno.
E in tal caso esso non diminuisce il peccato, ma ne costituisce la specie.
E così avviene nel furto.
- Invece in altri casi il nascondimento è una semplice circostanza del peccato.
E allora diminuisce il peccato: sia perché è un segno di pudore, sia perché toglie lo scandalo.
2. La detenzione abusiva della roba altrui presenta lo stesso danno che la sua asportazione.
Perciò nell'asportazione ingiusta è inclusa anche l'ingiusta detenzione.
3. Nulla impedisce che una cosa che in senso assoluto è di uno, in senso relativo sia di un altro.
La cosa depositata, p. es., in senso assoluto è del depositante, ma rispetto alla sua conservazione è di chi l'ha in custodia.
E così pure la refurtiva di una rapina è di chi l'ha rapinata non in senso assoluto, ma in quanto egli la detiene.
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