Summa Teologica - II-II |
Quodl. 3, q. 7, a. 2; De Reg. Iud., qq. 1 sqq.
Pare che uno sia tenuto a restituire tutto il guadagno fatto con l'usura.
1. L'Apostolo scrive [ Rm 11,16 ]: « Se è santa la radice, lo saranno anche i rami ».
Quindi, per lo stesso motivo, se la radice è infetta saranno tali anche i rami.
Ma la radice fu usuraia.
Quindi è usuraio tutto ciò che con essa venne acquistato.
Perciò si è tenuti a restituire tutto.
2. Nelle Decretali [ 5, 19, 5 ] si legge: « I possessi che sono stati comprati con interessi usurai devono essere venduti, e il loro prezzo deve essere restituito a coloro a cui tali interessi furono estorti ».
Per lo stesso motivo quindi deve essere restituito tutto ciò che viene acquistato con i danari dell'usura.
3. Gli acquisti che uno fa col danaro dell'usura sono a lui dovuti in forza del danaro che ha dato.
Quindi egli non ha su di essi un diritto maggiore di quello che ha sul danaro che ha dato.
Ma il danaro dell'usura era tenuto a restituirlo.
Quindi è tenuto a restituire anche gli acquisti fatti con esso.
Chiunque può ritenere lecitamente i beni legittimamente acquistati.
Ma gli acquisti fatti col danaro dell'usura spesso sono fatti in maniera legittima.
Quindi uno può ritenerli lecitamente.
Come sopra [ a. 1 ] si è detto, ci sono dei beni il cui uso consiste nel loro consumo, i quali a norma del diritto non ammettono l'usufrutto.
Se quindi con l'usura furono estorti beni di tal genere, come danaro, grano, vino e altre cose consimili, uno è tenuto solo a restituire quanto ha preso: poiché gli acquisti fatti con tali beni non sono frutto delle cose, ma dell'industria umana.
A meno che forse con la sottrazione di tali cose l'altro non sia stato danneggiato con qualche perdita dei suoi beni: allora infatti uno sarebbe tenuto a riparare i danni.
Ci sono invece dei beni il cui uso non consiste nel loro consumo: e questi beni, come le case, i campi ecc., ammettono l'usufrutto.
Se uno quindi con l'usura ha estorto una casa o un campo, non è tenuto solo a restituire la casa o il campo, ma anche i frutti da essi percepiti: poiché sono frutto dei beni altrui, e quindi sono dovuti al loro proprietario.
1. La radice [ nell'albero ] non fa soltanto da materia, come il danaro dell'usuraio [ negli acquisti ], ma fa anche da causa efficiente, in quanto somministra il nutrimento.
Perciò il paragone non regge.
2. Le proprietà comprate con le usure non appartengono ai mutuatari a cui appartenevano le usure, ma a coloro che le hanno acquistate.
Tuttavia esse restano obbligate verso tali mutuatari, come anche tutti gli altri beni dell'usuraio.
Perciò la legge non comanda che tali proprietà vengano assegnate a coloro che hanno sborsato gli interessi, poiché potrebbero anche valere più degli interessi versati, ma viene disposto che siano vendute e venga restituito il ricavato, evidentemente secondo il valore dell'usura percepita.
3. L'acquisto fatto col danaro dell'usura è dovuto all'acquirente in forza del danaro offerto quale causa strumentale, ma quale causa principale gli è dovuto in forza della sua industria personale.
Quindi egli ha maggior diritto sulla cosa acquistata col danaro dell'usura che non sul danaro stesso.
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