Summa Teologica - II-II |
Infra, a. 4, ad 2, 5
Pare che nessun ordine religioso possa essere istituito per combattere.
1. Tutti gli ordini religiosi appartengono allo stato di perfezione.
Ora, nella perfezione della vita cristiana rientra anche il consiglio del Signore [ Mt 5,39 ]: « Io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra »; il che è incompatibile con l'ufficio di chi combatte.
Quindi nessun ordine religioso può essere istituito per combattere.
2. È più grave la lotta delle battaglie materiali che le liti di parole tra avvocati.
Ma ai religiosi è proibita l'avvocatura, come risulta dalla Decretale già citata [ a. 2, ob. 2 ].
Molto meno quindi si può concedere l'istituzione di un ordine religioso per combattere.
3. Lo stato religioso è uno stato di penitenza, come si è visto [ q. 186, a. 1, ad 4; q. 187, a. 6 ].
Ma a norma del diritto [ Decr. di Graz. 2,33,3,5,3 ] ai penitenti è proibita la vita militare: « È assolutamente contrario alle leggi ecclesiastiche tornare alla milizia del secolo dopo aver fatto penitenza ».
Quindi nessun ordine religioso può essere istituito con un compito militare.
4. Nessuna religione può essere istituita per qualcosa di ingiusto.
Ora, secondo S. Isidoro [ Etym. 18,1 ], « la guerra giusta è quella che viene combattuta per ordine dell'imperatore ».
Siccome dunque i religiosi sono persone private, è chiaro che ad essi non è lecito fare guerre.
Quindi non si può istituire un ordine religioso per tale scopo.
Scrive S. Agostino [ Epist. 189 ]: « Non credere che tra la gente d'armi non ci sia nessuno che sia accetto a Dio.
Tra costoro c'era anche il santo re Davide, a cui il Signore rese una grande testimonianza ».
Ora, gli istituti religiosi vengono fondati per rendere gli uomini accetti a Dio.
Perciò nulla impedisce che ne venga istituito qualcuno per combattere.
Un ordine religioso può essere istituito, come si è detto [ a. prec. ], non solo per le opere della vita contemplativa, ma anche per quelle della vita attiva, in quanto sono a soccorso del prossimo e a onore di Dio; non invece in quanto servono a salvaguardare un bene mondano.
Ora, l'ufficio di soldato può essere ordinato a soccorso del prossimo, e non solo quanto alle persone private, ma anche quanto alla difesa di tutto lo stato.
Si legge infatti di Giuda Maccabeo [ 1 Mac 3,2s ] che « combatteva con letizia le battaglie di Israele, e accrebbe la gloria del suo popolo ».
Inoltre tale ufficio può essere ordinato al servizio della religione: infatti Giuda [ 1 Mac 3,21 ] ebbe a dire: « Noi combattiamo per la nostra vita e le nostre leggi »; e suo fratello Simone [ 1 Mac 13,3 ]: « Voi sapete bene quante battaglie abbiamo sostenute, io, i miei fratelli e la casa di mio padre per le leggi e per il santuario ».
Perciò è conveniente che si possano istituire degli ordini religiosi per combattere, non a difesa dei beni mondani, ma del culto di Dio e del bene pubblico; oppure dei poveri e degli oppressi, secondo le parole del Salmo [ Sal 82,4 ]: « Salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalla mano degli empi ».
1. Si può non resistere al male in due modi.
Primo, perdonando l'ingiuria personalmente subita.
E ciò può rientrare nella perfezione, quando è opportuno farlo per il bene degli altri.
- Secondo, tollerando senza reagire alle ingiurie subite da altri.
E questa è un'imperfezione, o anche un peccato, se uno è in grado di resistere a chi arreca l'ingiuria.
Da cui le parole di S. Ambrogio [ De off. 1,27 ]: « La fortezza che in guerra difende la patria dagli stranieri, e in tempo di pace difende i deboli, o salva i familiari dai briganti, è la perfezione della giustizia ».
Come anche il Signore [ Lc 6,30 ] ha detto: « Non rivendicare ciò che è tuo »; e tuttavia se uno non rivendicasse la roba degli altri quando ha il dovere di farlo, commetterebbe un peccato.
Un uomo infatti è da lodarsi se elargisce ciò che è suo, non già se dona la roba altrui.
Molto meno poi va trascurato ciò che appartiene a Dio: poiché secondo il Crisostomo [ Op. imp. in Mt hom. 5 ] « è una grave empietà non preoccuparsi delle ingiurie fatte a Dio ».
2. L'ufficio di avvocato svolto per un fine mondano è incompatibile con la vita religiosa, ma non è incompatibile se è esercitato per ordine dei superiori a favore del proprio monastero, come si legge in quella stessa Decretale; oppure in difesa dei poveri e delle vedove, secondo le parole del Decreto [ di Graz. 1,88,1 ]: « Il Santo Concilio ordina che d'ora in poi nessun chierico possa avere l'amministrazione dei fondi o immischiarsi negli affari secolari se non per la tutela degli orfani », ecc.
Allo stesso modo dunque è incompatibile con la vita religiosa il portare le armi per un fine mondano, ma non è incompatibile il farlo in ossequio a Dio.
3. Ai penitenti viene proibita la vita militare secolare, ma la vita militare in ossequio a Dio è persino imposta a qualcuno come penitenza: come è evidente nel caso di coloro a cui viene imposto di prendere le armi in soccorso della Terra Santa.
4. Un ordine religioso viene istituito per combattere non nel senso che i religiosi possano fare le guerre a proprio arbitrio, ma solo con l'autorità dei principi, o della Chiesa.
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