Summa Teologica - II-II |
Supra, q. 88, a. 8, ad 2; a. 9; Quodl., 3, q. 5, a. 1; 4, q. 12, a. 1; Contra Retr., c. 3
Pare che nella vita religiosa non si debbano ricevere i fanciulli.
1. In una Decretale [ 3,31,1 ] si legge: « Nessuno riceva la tonsura monastica senza l'età legittima e la sua spontanea volontà ».
Ma i fanciulli non hanno né l'età legittima, né la spontanea volontà: non avendo perfettamente l'uso di ragione.
Quindi essi non vanno ammessi alla vita religiosa.
2. Lo stato religioso è uno stato di penitenza: poiché, secondo S. Agostino [ De civ. Dei 10,3 ], religione viene da « legare nuovamente [ religare ] », o da « rieleggere [ reeligere ] ».
Ma ai fanciulli non si addice la penitenza.
Quindi essi non devono entrare in religione.
3. L'obbligo del voto è pari a quello del giuramento.
Ora, i fanciulli prima dei quattordici anni non devono essere obbligati al giuramento, come si legge nei Canoni [ Decr. di Graz. 2,22,5,15 e 16 ].
Perciò neppure devono obbligarsi con dei voti.
4. È illecito assumere un obbligo che può essere legittimamente annullato.
Ma se i fanciulli si obbligano alla vita religiosa, a norma dei Canoni [ ib. 2,20,2,2 ] possono esserne distolti dai genitori o dai tutori, poiché è prescritto che « se una bambina inferiore ai dodici anni ha preso il velo monacale di sua spontanea volontà, i genitori o i tutori possono subito, se vogliono, annullare la sua decisione ».
Quindi è illecito che i fanciulli, specialmente prima degli anni della pubertà, siano accolti o obbligati alla vita religiosa.
Il Signore [ Mt 19,14 ] ha detto: « Lasciate che i bambini vengano a me ».
E Origene [ In Mt 7 ] spiega: « I discepoli di Gesù, prima di aver compreso che cosa è la giustizia, riprendono coloro che offrivano a Cristo i fanciulli e i bambini; ma il Signore li esorta a venire incontro alle esigenze dei fanciulli.
Perciò noi dobbiamo stare attenti a non disprezzare, stimandoci grandi e con la pretesa di una più alta sapienza, i piccoli della Chiesa, impedendo ai fanciulli di avvicinarsi a Gesù ».
Due sono i tipi di voto che riguardano la vita religiosa, come si è già notato [ a. 2, ad 1 ].
C'è il voto semplice che consiste nella sola promessa fatta a Dio, la quale procede dalla sola deliberazione interiore dell'anima.
E questo voto vale soltanto per diritto divino.
Tuttavia questa sua efficacia può venir meno per due motivi.
Primo, per un difetto di deliberazione: il che è evidente nel caso dei pazzi, i cui voti non sono obbligatori, come si legge nelle Decretali [ 3,31,15 ].
E in questa condizione si trovano anche i bambini che non hanno ancora il perfetto uso della ragione, per il quale sono capaci di ingannare: uso che i ragazzi per lo più raggiungono intorno ai quattordici anni, e le ragazze intorno ai dodici, cioè in quelli che sono chiamati « gli anni della pubertà ».
In alcuni però esso è anticipato e in altri è ritardato, a seconda delle diverse disposizioni naturali.
- In un altro modo invece l'efficacia del voto semplice viene a mancare nel caso in cui uno promette al Signore delle cose che non sono in suo potere: se p. es. uno schiavo, pur avendo l'uso di ragione, fa voto di entrare in religione, o anche accede agli ordini sacri, all'insaputa del padrone; infatti in tal caso il padrone può annullare questi atti, come si legge nel Decreto [ di Graz. 1,54,20 ].
E poiché tanto il ragazzo quanto la ragazza al disotto degli anni della pubertà sono per natura sotto il dominio del padre, quanto al disporre della loro vita, ne viene che il padre può annullare o accettare il loro voto, se a lui piace: come nel libro dei Numeri [ Nm 30,4ss ] si dice espressamente a proposito della donna.
Se quindi un fanciullo prima degli anni della pubertà ha fatto un voto semplice, senza avere ancora il perfetto uso della ragione, non è obbligato dal voto.
- Se egli invece ha l'uso della ragione prima della pubertà, di per sé è obbligato dal voto; tuttavia l'obbligo può essere annullato dall'autorità del padre, sotto la cui potestà egli ancora si trova: poiché la disposizione di legge per cui un uomo è soggetto all'altro considera ciò che avviene nella maggioranza dei casi.
- Se poi uno ha superato gli anni della pubertà, il voto non può essere annullato dall'autorità dei genitori; se però non avesse ancora raggiunto il perfetto uso della ragione, davanti a Dio non sarebbe obbligato.
Il secondo tipo di voto è quello solenne, che costituisce monaci o religiosi, e che è regolato dalla legge ecclesiastica, per la solennità che vi è annessa.
Ora, poiché la Chiesa considera ciò che avviene nella maggioranza dei casi, la professione fatta prima della pubertà, per quanto uno abbia il perfetto uso di ragione e sia capace di ingannare, non ha il suo effetto; non rende cioè chi la emette un vero religioso.
Tuttavia, sebbene i fanciulli non possano professare prima della pubertà, possono però essere accolti in una comunità religiosa con il consenso dei genitori, per esservi educati; come si legge [ Lc 1,80 ] di S. Giovanni Battista che « il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, e viveva in regioni deserte ».
Per questo, come riferisce S. Gregorio [ Dial. 2,3 ], « i nobili romani iniziarono a offrire i loro figli a S. Benedetto, perché li educasse per l'Onnipotente Iddio ».
E ciò è molto opportuno, secondo le parole della Scrittura [ Lam 3,27 ]: « È bene per l'uomo portare il giogo sin dalla fanciullezza ».
Per cui si è soliti applicare i fanciulli a quegli uffici e a quei mestieri che essi dovranno esercitare per tutta la vita.
1. L'età legittima per ricevere la tonsura con i voti solenni della vita religiosa è il tempo della pubertà, in cui uno può disporre spontaneamente del suo volere, ma l'età legittima per entrare in religione allo scopo di esservi educati può precedere gli anni della pubertà.
2. Lo stato religioso è ordinato principalmente a raggiungere la perfezione, come sopra [ q. 186, a. 1, ad 4 ] si è visto.
E da questo lato si addice ai fanciulli, i quali possono venire modellati facilmente.
Di conseguenza però esso è anche uno stato penitenziale, poiché con le osservanze religiose vengono eliminate le occasioni di peccato, come si è notato sopra [ q. 186, a. 1, ad 4 ].
3. I fanciulli, come non sono obbligati a giurare, così non vengono obbligati a fare voti.
Se però essi si obbligano con giuramento a fare qualcosa, allora sono obbligati dinanzi a Dio, se hanno l'uso di ragione; sebbene per la Chiesa non siano obbligati prima dei quattordici anni.
4. In quel testo della Scrittura non viene rimproverata la donna che è ancora nell'età infantile, se fa un voto all'insaputa dei genitori: questo però può essere da loro annullato.
Dal che risulta evidente che la donna non pecca facendolo, ma si intende che essa vuole obbligarsi per quanto dipende da lei, senza pregiudizio dell'autorità paterna.
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