Supplemento alla III parte

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Articolo 2 - Se il sacerdote possa sempre assolvere i propri sudditi

Pare che il sacerdote non possa sempre assolvere i propri sudditi.

Infatti:

1. Come dice S. Agostino [ De vera et falsa poenit. 20 ], « nessuno deve esercitare l'ufficio di sacerdote se non è immune da quei peccati che giudica negli altri ».

Ma talora capita che il sacerdote sia partecipe del peccato commesso dal proprio suddito: nel caso, p. es., in cui abbia peccato con una donna sua suddita.

Perciò sembra che non sempre egli possa esercitare il potere delle chiavi sui propri sudditi.

2. Per il potere delle chiavi uno viene guarito da tutte le sue miserie.

Talora però qualche peccato implica un'irregolarità o una scomunica da cui un semplice sacerdote non può assolvere.

Quindi costui non può esercitare il potere delle chiavi su coloro che sono irretiti in tali censure.

3. Il potere giudiziario del nostro sacerdozio è prefigurato da quello dell'antico sacerdozio.

Ora, ai giudici inferiori l'antica legge non permetteva di giudicare ogni cosa, ma rimandava ai giudici superiori, come si legge nell'Esodo [ Es 24,14 ]: « Se nascerà qualche questione tra voi », ecc.

Quindi neppure il sacerdote può assolvere i propri sudditi dai peccati gravi, ma deve ricorrere al proprio superiore.

In contrario:

1. « A chi si affida ciò che è principale si affida anche l'accessorio ».

Ora, ai sacerdoti viene affidato il compito di amministrare ai loro sudditi l'Eucaristia, a cui è ordinata l'assoluzione da qualsiasi peccato.

Quindi il sacerdote, con il potere delle chiavi, è in grado di assolvere da tutti i peccati.

2. La grazia, per quanto piccola, cancella qualsiasi peccato.

Ma il sacerdote dispensa i sacramenti con cui viene data la grazia.

Quindi con il potere delle chiavi il sacerdote può assolvere da tutti i peccati.

Dimostrazione:

Il potere di ordine come tale si estende alla remissione di tutti i peccati; ma poiché per l'esercizio di questo potere si richiede la giurisdizione, che discende gerarchicamente dai superiori agli inferiori, un superiore può riservarsi dei casi in cui non lascia il giudizio all'inferiore.

Diversamente qualsiasi semplice sacerdote munito di giurisdizione è in grado di assolvere.

Ora, sono cinque i casi in cui il semplice sacerdote deve rinviare il penitente a un prelato superiore.

Primo, quando si tratta di imporre la penitenza solenne, poiché il ministro proprio di essa è il vescovo.

- Secondo, quando si tratta di scomunicati che non possono essere assolti da un sacerdote ordinario.

- Terzo, quando il penitente ha contratto un'irregolarità la cui dispensa è riservata al superiore.

- Quarto, quando si tratta di incendiari.

- Quinto, quando in una diocesi c'è la consuetudine di riservare al vescovo i delitti enormi, per incutere timore.

La consuetudine infatti in questi casi dà o toglie la giurisdizione.

Analisi delle obiezioni:

1. In tale caso né il sacerdote dovrebbe ascoltare la confessione della donna sua complice, rinviandola a un altro confessore, né costei dovrebbe confessarsi da lui, ma chiedere il permesso di andare da un altro; oppure dovrebbe ricorrere a un prelato superiore, se il complice negasse il permesso.

E ciò sia per il pericolo che per la menomazione della [ salutare ] vergogna.

- Tuttavia se il complice l'assolvesse, essa risulterebbe assolta.

Infatti le parole di S. Agostino secondo le quali il sacerdote non deve essere infetto dagli stessi peccati valgono per la liceità, non per la validità del sacramento.

2. La penitenza libera da tutte le menomazioni della colpa, ma non da tutte quelle della pena: poiché anche dopo aver fatto penitenza per un omicidio, uno rimane colpito dall'irregolarità.

Perciò il sacerdote può assolvere dalla colpa, ma per togliere la pena deve rinviare al superiore; a meno che non si tratti di scomunica, poiché in tal caso l'assoluzione di essa deve precedere l'assoluzione dei peccati: fino a che infatti uno è scomunicato non può ricevere alcun sacramento della Chiesa.

3. L'argomento è valido per quei casi in cui i superiori si riservano la giurisdizione.

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