Supplemento alla III parte |
Pare che nessun difetto fisico possa impedire di ricevere gli ordini sacri.
1. « Non si deve aggiungere afflizione ad afflizione » [ Decretales 3,6,1 ].
Quindi nessuno va privato dei gradi dell'ordine in pena di un difetto fisico.
2. Per esercitare l'ordine è richiesta più l'integrità di discrezione che quella fisica.
Eppure alcuni possono essere promossi agli ordini prima dell'età della discrezione.
Quindi può esserlo anche chi ha un difetto corporale.
Nella legge antica costoro erano esclusi dal ministero sacro [ cf. Lv 21,17ss ].
Perciò a maggior ragione devono esserlo nella legge nuova.
- Dei bigami poi parleremo nel trattato sul matrimonio [ q. 66 ].
Come si è già visto [ aa. 2,5 ], uno è reso inabile a ricevere gli ordini o perché è impedito di svolgerne le funzioni, o per mancanza di decoro personale.
Quindi le persone menomate fisicamente nelle loro membra sono escluse dagli ordini se il loro difetto è tale da infliggere una macchia notevole al loro decoro personale, come ad es. avverrebbe se mancassero del naso, oppure se è tale da compromettere il ministero che essi devono compiere.
Altrimenti l'impedimento non esiste.
Tale integrità è poi richiesta dalla legge [ Decr. di Graz. 1,36,1 ], ma non per la validità del sacramento.
Sono così risolte anche le obiezioni.
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