Supplemento alla III parte

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Articolo 5 - Se il difetto di età sia un impedimento matrimoniale

Pare che il difetto di età non sia un impedimento matrimoniale.

Infatti:

1. Le leggi civili impongono il tutore ai fanciulli fino all'età di venticinque anni.

Quindi la ragione pare che non sia matura fino a tale età.

Per cui dovrebbe essere quella l'età canonica per il matrimonio.

Invece già prima di essa è lecito contrarre matrimonio.

Quindi la mancanza dell'età stabilita non impedisce il matrimonio.

2. Il vincolo della professione religiosa è perpetuo come il vincolo del matrimonio.

Ma a norma delle nuove leggi [ Decretales 3,31, cc. 8,11 ] non si può fare la professione religiosa prima dei quattordici anni.

Se quindi il difetto di età fosse un impedimento, prima di questa età non si potrebbe neppure contrarre matrimonio.

3. Il consenso matrimoniale è richiesto dalla parte della donna come dalla parte dell'uomo.

Ora, la donna può contrarre matrimonio prima dei quattordici anni.

Quindi può farlo anche l'uomo.

4. L'impotenza non impedisce il matrimonio se non quando è perpetua e ignorata.

Ma il difetto di età non è né perpetuo, né ignorato.

Quindi non impedisce il matrimonio.

5. Il difetto di età non è ricordato nell'elenco degli impedimenti [ q. 50, a. 1, nel corpo ].

Perciò non è un impedimento matrimoniale.

In contrario:

1. Nei Canoni [ Decretales 4,15,2 ] si legge che « il fanciullo incapace di rendere il debito coniugale è inabile al matrimonio ».

Ma ordinariamente, come nota Aristotele [ De hist. animal. 7,1 ], l'uomo non è in grado di fare questo prima dei quattordici anni.

Quindi, ecc.

2. Nota ancora il Filosofo [ De anima 2,4 ] che « tutte le realtà materiali hanno un limite costante di grandezza e di aumento ».

Essendo quindi il matrimonio un istituto naturale, deve avere una determinazione di tempo e di età, mancando la quale esso non può sussistere.

Dimostrazione:

Essendo il matrimonio una specie di contratto, sottostà alle leggi positive come gli altri contratti.

Perciò il diritto [ Decretales 4,2,9s ] ha stabilito che il matrimonio non venga contratto prima dell'età della discrezione, nella quale entrambi i contraenti possano deliberare coscientemente riguardo ad esso e avere rapporti coniugali; e se viene contratto prima sia considerato nullo.

L'età della discrezione poi è ordinariamente quella dei quattordici anni per l'uomo e di dodici per la donna, come si è spiegato sopra [ q. 43, a. 2 ].

Siccome però le leggi positive mirano a ciò che avviene nella maggior parte dei casi, se uno raggiunge la maturità suddetta prima di tale età, in modo che il vigore della natura e della ragione « supplisca il difetto dell'età » [ Decretales 4,2,9 ], in tal caso il matrimonio è valido.

Se quindi i contraenti hanno rapporti sessuali prima dell'età della pubertà, il loro matrimonio è indissolubile.

Analisi delle obiezioni:

1. Nelle cose conformi all'inclinazione naturale non si esige tanta maturità di giudizio per deliberare come nelle altre.

E così uno può acconsentire al matrimonio prima che possa deliberare in altri contratti senza il tutore.

2. È così risolta anche la seconda obiezioni, poiché i voti religiosi riguardano cose che superano l'inclinazione naturale e presentano maggiori obiezioni del matrimonio.

3. Come insegna Aristotele [ De gen. animal. 4,6 ], la donna raggiunge l'età della pubertà prima dell'uomo.

Da cui la differenza rispetto alla legge.

4. Nel difetto di età c'è impedimento non solo per l'impotenza fisica, ma anche per una carenza di giudizio, il quale è ancora incapace di dare un consenso che deve durare per sempre.

5. Come l'impedimento della follia, così anche quello del difetto di età si riduce all'impedimento dell'errore: poiché in questi casi l'uomo non ha l'uso pieno del libero arbitrio.

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