Supplemento alla III parte |
Pare che i suffragi fatti per molti valgano per i singoli come quelli fatti per ciascuno in particolare.
1. Noi costatiamo che la lezione fatta per uno può essere ascoltata da altri senza che per questo egli ne soffra.
Per lo stesso motivo dunque la partecipazione di altri non toglie nulla a colui per cui vengono fatti i suffragi.
Quindi facendoli per molti essi valgono per ciascuno come se fossero fatti singolarmente per lui.
2. La Chiesa, anche quando celebra la messa per un solo defunto, suole aggiungere delle preghiere per gli altri.
Ora, essa non farebbe così se colui per il quale è applicata la messa ne riportasse detrimento.
Da cui la conclusione di prima.
3. I suffragi, e soprattutto le preghiere, si basano sulla potenza divina.
Ma come a Dio è indifferente soccorrere con molti o con pochi, così è indifferente giovare a molti o a pochi.
Quindi l'effetto benefico di una preghiera fatta per uno è identico a quello della stessa preghiera fatta per molti.
1. È meglio giovare a molti che a uno solo.
Se quindi un suffragio fatto per molti avesse per i singoli la stessa efficacia di quello fatto per uno solo, la Chiesa non avrebbe dovuto sancire la consuetudine di celebrare la messa e di fare orazione per i singoli defunti, ma avrebbe dovuto farlo sempre per tutti i fedeli defunti.
Il che è falso in maniera evidente.
2. Un suffragio ha un'efficacia limitata.
Se quindi è distribuito a molti, gioverà ai singoli meno che se fosse applicato a uno solo.
Considerati dal punto di vista della carità, che unisce i membri della Chiesa, i suffragi fatti per molti defunti giovano al singolo come quelli fatti specificamente per uno solo.
Infatti la carità non diminuisce, ma aumenta coll'estendersi dei suoi effetti.
E lo stesso avviene per la gioia, che diventa sempre più grande se è comune a molti, come dice S. Agostino [ Conf. 8,4 ].
In questo senso dunque la gioia per un'opera buona in purgatorio è uguale per il singolo e per molti.
Se invece consideriamo l'efficacia dei suffragi come opere soddisfattorie applicate ai defunti per l'intenzione di chi le offre, allora è chiaro che un suffragio fatto per un singolo vale più dei suffragi comuni, poiché l'effetto del suffragio viene diviso da parte della divina giustizia tra coloro per i quali vengono offerti i suffragi.
L'argomento è quindi evidentemente connesso con quello precedente [ a. 12 ].
E ciò spiega perché la Chiesa ha stabilito che si facciano dei suffragi particolari.
1. I suffragi in quanto hanno valore di soddisfazione non valgono come l'azione diretta, ossia come l'insegnamento, il quale come tutte le azioni ha un effetto condizionato solo dalle disposizioni di chi lo riceve: la soddisfazione invece, come si è visto [ ib. ad 1 ], vale come il saldo di un debito.
Quindi il paragone non regge.
2. Come si è detto [ ib., corpo ], i suffragi individuali valgono in qualche modo per tutti: quindi non c'è inconveniente alcuno se alla messa applicata per uno si aggiungono delle preghiere comuni.
Ma queste non hanno lo scopo di indirizzare la soddisfazione del singolo suffragio in modo che valga principalmente per altri, bensì quello di aiutarli con le preghiere dette espressamente per loro.
3. L'effetto della preghiera dipende sia da chi prega, sia da colui al quale essa si rivolge.
Sebbene quindi la divina potenza non trovi difficile assolvere molti come assolve uno solo, tuttavia dalla parte di chi prega la preghiera fatta per molti non ha per loro lo stesso valore soddisfattorio che ha per uno in particolare.
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