Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis

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I - Norme generali40

1 La « Ratio institutionis sacerdotalis » stabilita dalla Conferenza Episcopale, a tenore del n. 1 del Decreto Optatam totius, e del can. 242, §1 del Codice di Diritto Canonico, viene dapprima approvata « ad experimentum » dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Se nel tempo dell'esperimento sorge l'urgente necessità di adattare qualche parte della « Ratio » a nuove situazioni, non si escludono tali mutazioni, purché sia tempestivamente avvertita la Santa Sede.

Prima della scadenza del tempo di prova, la « Ratio » verrà riveduta dalla Commissione Episcopale per i seminari,41 con l'aiuto anche di esperti, alla luce dell'esperienza acquisita e dovrà essere di nuovo sottoposta all'approvazione della medesima Sacra Congregazione.

Tali revisioni e approvazioni verranno poi periodicamente ripetute, quando sembrerà necessario o utile alle Conferenze Episcopali.42

Il diritto ed il dovere di redigere la « Ratio institutionis sacerdotalis » e di approvare particolari esperienze nella propria nazione o regione, nel caso che se ne ravvisi l'opportunità, spetta non già ai singoli vescovi, ma alle Conferenze Episcopali.

2. Le norme della « Ratio », così come sono state elaborate, dovranno essere osservate in tutti i seminari regionali o nazionali del clero diocesano;43 e le loro particolari applicazioni dovranno essere fissate nei Regolamenti di ciascun seminario dai rispettivi vescovi interessati.44

A queste norme dovranno essere conformate, con i dovuti adattamenti, anche le « Rationes » degli istituti religiosi.45

Per quanto riguarda gli studi, quando gli alunni del seminario frequentano i corsi filosofici e teologici presso facoltà o altri istituti di studi superiori, ci si dovrà attenere a quanto è stabilito dalla Costituzione Apostolica Sapientia Christiana all'Art. 74, § 2. 3.

3La « Ratio » nazionale deve toccare tutti gli aspetti fondamentali della formazione: umana, spirituale, intellettuale e pastorale; bisogna coordinare bene queste componenti, perché il sacerdote risulti veramente preparato per le necessità odierne.

4. É necessario che tutta l'educazione sacerdotale - tenuti presenti i documenti della Santa Sede che riguardano la formazione sacerdotale - sia informata innanzi tutto dello spirito e delle norme del Concilio Vaticano II, quali risultano dal decreto Optatam totius e dalle altre costituzioni e decreti, che toccano l'educazione del clero, e inoltre sia conformata alle norme del vigente Diritto Canonico.46

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40 Con queste norme vengono proposte alle Conferenze Episcopali alcune linee piuttosto generali, secondo cui preparare la « Ratio » delle loro nazioni
41 Oppure dalla Commissione o dal Segretariato, ai quali è affidata la incombenza dei seminari: dette Commissioni o Segretariati, come anche le Commissioni tecniche dei periti, sono state particolarmente raccomandate dal Sinodo Episcopale del 1967: La Conferenza Episcopale dovrà più accuratamente determinare la loro composizione, il loro compito e la loro competenza
42 C.I.C.: Can. 242, § l
43 C.I.C.: Can. 242, § 2
44 C.I.C.: Can. 243;
S. Congregazione dei Vescovi, Directorium, sul ministero Pastorale dei Vescovi n. 191
45 Cfr. C.I.C.: Can. 659, § 3;
Decr. Optatam totius, Proem.;
Paolo VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 6 agosto 1966;
per quanto riguarda i territori di missione, cfr. Decr. Ad gentes divinitus, n. 16
46 Per esempio: Decr. Presbyterorum Ordinis;
Dichiar. Gravissimum educationis;
Decr. Perfectae caritatis;
Cost. dogm. Lumen gentium;
Cost. past. Gaudium et spes;
Decr. Unitatis redintegratio;
Cost. Sacrosanctum Concilium;
Decr. Apostolicam actuositatem, ecc.