Convenzione sullo statuto degli apolidi

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Capitolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Definizione del termine « apolide »

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine « apolide » indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione.

2. Questa Convenzione non sarà applicabile:

i) alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di un'assistenza da parte di un organismo o di un'istituzione delle Nazioni Unite che non sia l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, fin tanto che beneficieranno di detta protezione o assistenza;

ii) alle persone considerate dalle autorità competenti dei Paese nel quale le stesse hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di questo Paese;

iii) alle persone delle quali si avranno fondate ragioni per credere:

a) che hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, ai sensi degli istrumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a questi crimini,

b) che hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese di residenza prima di esservi ammesse,

c) che si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite.

Art. 2 Obblighi generali

Ogni apolide ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono segnatamente l'obbligo di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti, come pure alle misure prese per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Art. 3 Divieto delle discriminazioni

Gli Stati contraenti applicheranno agli apolidi le disposizioni di questa Convenzione senza discriminazione quanto alla razza, la religione o al paese d'origine.

Art. 4 Religione

Gli Stati contraenti concedono agli apolidi, sul loro territorio, un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello concesso ai propri cittadini per ciò che concerne la libertà di praticare la religione e la libertà d'istruzione religiosa dei figli.

Art. 5 Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudica gli altri diritti e vantaggi accordati agli apolidi indipendentemente da questa Convenzione.

Art. 6 La locuzione « nelle stesse circostanze »

Agli effetti della presente Convenzione, la locuzione « nelle stesse circostanze » implica che tutte le condizioni ( segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per il soggiorno o la residenza ) che l'interessato dovrebbe adempiere per poter esercitare il diritto in causa, se non fosse un apolide, devono essere adempiute dallo stesso, escluse le condizioni che per loro natura non possono essere adempiute da un apolide.

Art. 7 Esenzione dalla condizione della reciprocità

1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni Stato contraente deve accordare agli apolidi il trattamento concesso agli stranieri in genere.

2. Dopo un soggiorno di tre anni, tutti gli apolidi fruiscono, sul territorio degli Stati contraenti, dell'esenzione della condizione della reciprocità legislativa.

3. Ciascuno Stato contraente continua a concedere agli apolidi i diritti e i vantaggi cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

4. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di concedere agli apolidi, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi tra quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità di estendere l'esenzione dalla condizione della reciprocità ad apolidi che non adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3. 5.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto ai diritti ed ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione, quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.

Art. 8 Esenzione da misure straordinarie

Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini o degli ex-cittadini di uno Stato determinato, gli Stati contraenti non le applicheranno a un apolide per il solo fatto di questa cittadinanza.

Gli Stati contraenti che, secondo la loro legislazione, non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo autorizzano in casi appropriati esenzioni in favore di tali apolidi.

Art. 9 Misure provvisorie

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato contraente di cui si tratta abbia accertato che tale persona è effettivamente un apolide e che le misure prese devono essere mantenute nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale.

Art. 10 Continuità della residenza

1. Se, durante la seconda guerra mondiale, un apolide è stato deportato e trasferito sul territorio di uno Stato contraente e vi risiede, la durata di questo soggiorno forzato è computata come residenza regolare su detto territorio.

2. Se, durante la seconda guerra mondiale, un apolide è stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi è ritornato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per stabilirvi la sua residenza, il periodo che precede la deportazione e quello a essa successivo sono considerati come un solo periodo ininterrotto, per tutti i casi in cui è richiesta una residenza ininterrotta.

Art. 11 Gente di mare apolide

Trattandosi di apolidi regolarmente impiegati come membri dell'equipaggio di un natante che batte bandiera di uno Stato contraente, questo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali apolidi a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione del domicilio in un altro Paese.

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